Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 38817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38817 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
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PE ND
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38817/2025 Roma, li, 01/12/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1277/2025
- Relatore -
SENTENZA
UP 11/11/2025
R.G.N. 23865/2025
sul ricorso proposto da
SALAMA SA ED DE, nato il [...]
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte di Appello di L'Aquila
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere PE ND;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avvocato Maurizio Russi del foro di Pescara per la parte civile che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'imputato alla rifusione delle spese da intendersi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
lette le conclusioni scritte dell'avvocato Enzo Di Lodovico del foro di Pescara, difensore dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'integrale accoglimento.
2e227609243e2cd-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1
Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 dicembre 2024 la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara in data 27/1/2023, appellata dall'imputato SA SA Ed DE, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 570, comma 2 n. 2, cod. pen. alla pena di mesi uno di reclusione e €. 200,00 di multa, oltre al pagamento dele spese processuali. Pena sospesa. Con condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile El MA AN, liquidati equitativamente in €. 600,00, oltre alla rifusione di spese processuali.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione SA SA Ed DE, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione e per non avere riconosciuto la scriminante dello stato di necessità, generato dal totale stato di indigenza in cui versava in quel periodo il prevenuto e della sua incolpevolezza della determinazione dell'anzidetta condizione. La Corte di Appello ha valorizzato, per escludere l'esimente, che il SA avesse ricevuto un assegno pensionistico di €. 480,00, ma tale circostanza non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, poiché l'assegno sarebbe stato ricevuto dall'imputato solo a partire dal 01/04/2022, come comprovato dalla documentazione versata in atti dalla difesa, mentre sulla base del capo di imputazione l'omesso versamento concerne il periodo temporale che va dal gennaio all'agosto del 2021. Al contrario, dalle testimonianze e dalla documentazione in atti emergerebbe lo stato di assoluta indigenza dell'imputato, il quale, a causa della congiuntura economica ed in attesa di pensione, anche per l'età avanzata, non era riuscito a trovare un nuovo lavoro.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. assenza della motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. Risulta censurabile la sentenza impugnata quando sostiene la non applicabilità dell'istituto in esame con riferimento al reato per cui si procede non avendo avuto l'omissione carattere di occasionalità. Al contrario, come emerge dalla stessa imputazione, l'omissione si sarebbe verificata in un breve lasso di tempo, peraltro legata ad una condizione di totale incolpevole indigenza.
3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il Procuratore generale, nonché conclusioni scritte il difensore della parte civile e il difensore dell'imputato,
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Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
2e227e09243e2cd-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
concludendo tutti come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso va rigettato.
1.1. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato (Cass. Sez. VI, n. 49979 del 09/10/2019, riv. 277626-01: fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna ritenendo che l'impossibilità ad adempiere era stata correttamente esclusa a fronte dell'accertato rifiuto dell'obbligato di svolgere attività lavorativa). Nel caso di specie, la Corte di Appello aquilana ha valorizzato, per escludere l'incapacità economica dell'imputato, fra l'altro, un elemento tratto da un preciso documento (la relazione dell'Azienda Sociale di Montesilvano del 08/03/2022), e cioè che il SA non aveva mai manifestato alcuna iniziativa nell'attivarsi per la ricerca di un lavoro, né alcuna prova di segno contrario, sottolineava la Corte, era stata dedotta dalla difesa. Dunque, al di là dell'erroneo riferimento alla pensione sociale, resta il dato di fatto, non smentito dalla difesa neppure in questa sede, dove ci si limitava a considerazioni di carattere generale (la negativa congiuntura economica, l'attesa della pensione, l'età avanzata..), circa la scarsa propensione dell'imputato a darsi da fare per reperire quelle risorse economiche necessarie per fare fronte ai suoi impegni familiari. Ciò, unitamente all'altro argomento, pure valorizzato dal giudice di primo grado e tratto sempre da relazioni degli assistenti sociali, circa il contegno poco collaborativo del ricorrente rispetto alle esigenze delle figlie, rende evidente come non sussistesse quella assoluta, persistente e, soprattutto, incolpevole situazione di indisponibilità economica, sola in grado di escludere la penale rilevanza del fatto.
2. Anche il secondo motivo va rigettato.
2.1. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità (Cass. Sez. VI, n. 5774 del 28/01/2020, rv. 278213-01, fattispecie di annullamento con rinvio della
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Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2e227e09243e2cd-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
sentenza di non punibilità in presenza di inadempimento di ventiquattro mensilità su trentotto delle somme da corrispondere al coniuge separato;
nello stesso senso in precedenza Cass. Sez. VI, n. 16847 del 09/01/2019, rv. 275547-01, in fattispecie di mancata corresponsione dell'assegno per tre mensilità). La Corte di Appello ha escluso la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità in esame ritenendo di non potere attribuire alla condotta dell'imputato carattere di mera occasionalità. La motivazione, per quanto concisa, tuttavia, non appare né insufficiente, né contraddittoria o illogica, ma si fonda sulla constatazione che la condotta del ricorrente si era protratta per circa nove mensilità. D'altra parte, non va taciuto che nel caso di specie il contributo di mantenimento riguardava le figlie, minorenni, del prevenuto, non la coniuge, e anche questo aspetto contribuisce ad escludere che il fatto possa essere ricondotta nell'invocata causa di non punibilità.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere soltanto le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per questo grado di giudizio, da liquidarsi a cura del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 (vedi Cass. Sez. U., n. 5464 del 26/09/2019, [...], rv. 277760-01), e da porre in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 115/2002, essendo la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato. A quest'ultimo riguardo, ritiene la Corte di aderire all'orientamento prevalente, da ultimo ribadito da Cass. Sez. VI, n. 33136 del 10/09/2025, [...], a mente del quale, quando risultano ammessi al patrocinio a spese dello Stato sia l'imputato che la parte civile, ai sensi dell'art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte privata non va disposta in favore di quest'ultima, ma in favore dello Stato. Inammissibili, invece, sono le richieste formulate dalla parte privata concernenti somme da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno, in mancanza di rituale impugnazione proposta avverso le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
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Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 26227609243e2cd-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
Così deciso il 11 novembre 2025
Il Consigliere estensore PE ND
Il Presidente RL Di AN
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
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Il Presidente
RL Di AN
Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 26227609243e2cdf - Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09