Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2002, n. 25905
CASS
Sentenza 3 giugno 2002

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In materia di cognizione del giudice di appello, la diminuzione della pena complessivamente irrogata, secondo la previsione dell'art. 597 comma 4 cod. proc. pen., non consegue automaticamente alla revisione del giudizio di comparazione tra le circostanze in favore dell'imputato, atteso che un precedente giudizio di prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti può essere ribadito senza alcuna implicita "reformatio in pejus", allorché venga ritenuto tuttora maggiore il peso delle aggravanti nonostante il riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2002, n. 25905
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25905
    Data del deposito : 3 giugno 2002

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