Sentenza 3 giugno 2002
Massime • 1
In materia di cognizione del giudice di appello, la diminuzione della pena complessivamente irrogata, secondo la previsione dell'art. 597 comma 4 cod. proc. pen., non consegue automaticamente alla revisione del giudizio di comparazione tra le circostanze in favore dell'imputato, atteso che un precedente giudizio di prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti può essere ribadito senza alcuna implicita "reformatio in pejus", allorché venga ritenuto tuttora maggiore il peso delle aggravanti nonostante il riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2002, n. 25905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25905 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE Presidente del 03/06/2002
Dott. ANDREA COLONNESE Consigliere SENTENZA
Dott. GIULIANA FERRUA Consigliere N. 719
Dott. ALFONSO AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere N. 42012/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di GG AR, n. a san EP Jato il 19 novembre 1954 Di TT AR AN, n. ad Altofonte il 07 dicembre 1954 La RA GI, n. ad Altofonte il 23 novembre 1959 avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo depositata l'11 luglio 2001 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi Udite le conclusioni del P.M. Dott. IT Monetti che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con sentenza resa il 4 ottobre 1999 la Corte di Assise di Palermo si pronunciò su varie imputazioni ascritte a AR Di GG, AN AR Di TT e GI La RA.
Dichiarò i tre imputati colpevoli del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, degli omicidi premeditati, loro in concorso ascritti, in danno di RI IO, OR OR, EP LA, UI SI, RI GO e RO FI, nonché di alcuni reati connessi.
Dichiarò Di TT e Di GG colpevoli dell'omicidio premeditato in danno di IO Di RL, dei tentati omicidi in danno di EP AP e RI GO, del sequestro di persona e dell'omicidio premeditato in danno di EN FI, nonché di alcuni reati connessi.
Dichiarò La RA e Di TT colpevoli dell'omicidio premeditato di AZ AL e dei reati connessi, nonché di illegale importazione, detenzione e porto di numerose armi comuni da sparo. Dichiarò La RA colpevole degli omicidi premeditati in danno di EN LA e ON BO, della soppressione del cadavere di LA e dei connessi reati in materia di armi, nonché del tentato omicidio in danno di TO RE e dei reati connessi di detenzione e porto di un ingente quantitativo di armi anche da guerra e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Dichiarò Di TT colpevole del tentato omicidio in danno di GI NO e dei connessi reati in materia di armi. Dichiarò, infine, Di GG colpevole degli omicidi premeditati in danno di FE AP, EP LA, OR AL, GI RI, AZ LD, AR SS, SC NT UC, nonché di alcuni reati connessi;
del sequestro di persona e dell'omicidio in danno di VA OR e della soppressione del cadavere dello stesso;
degli omicidi premeditati in danno di AL LO, OL NC e VA ON, nonché dei reati connessi;
del sequestro di persona e dell'omicidio premeditato di EP RI, della soppressione del cadavere di costui e dei reati connessi;
degli omicidi premeditati di DI PP, NT AN, LE EP e IV IT e della soppressione dei cadaveri di costoro, nonché di alcuni reati in materia di armi, di detenzione e porto di sostanze esplosive e di ricettazione. Unificati detti delitti per continuazione sotto il più grave reato di omicidio di EN FI, nei confronti di Di GG e di Di TT, e di omicidio di ON BO, nei confronti di La RA, e, riconosciute a tutti gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, nonché a Di TT e a La RA l'attenuante speciale di cui all'art. 8 del D.L. 13.5.91 n.152, la Corte condannò Di GG alla pena di anni ventisette di reclusione, Di TT alla pena di anni venti di reclusione e La RA alla pena di anni diciannove di reclusione;
applicò agli imputati le previste pene accessorie e dispose per Di GG la misura di sicurezza della libertà vigilata per almeno tre anni.
2. Contro tale sentenza interposero appello i difensori degli imputati.
Per La RA e Di TT fu chiesta la prevalenza delle attenuanti generiche e si censurò il modo in cui era stata calcolata la pena, avendo la Corte applicato i criteri previsti dall'art. 69 c.p., anziché quelli previsti dall'art. 63 comma 3 c.p. Per Di TT fu chiesta altresì la diminuente prevista dall'art. 442 comma 2 c.p.p., in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato formulata all'udienza preliminare, eccependo in subordine l'incostituzionalità della normativa transitoria applicabile.
Per Di GG, infine, si lamentò la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152/1991, da ritenersi prevalente sulle contestate aggravanti;
fu richiesta la prevalenza delle attenuanti generiche, con una congrua riduzione della pena e l'esclusione della misura di sicurezza.
Con sentenza resa il 5 febbraio 2001 la Corte d'assise d'appello di Palermo così decise:
a) riconobbe a AR Di GG la circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152/1991 e ridusse a ventiquattro anni di reclusione la pena a lui inflitta;
b) escluse che la modifica all'art. 442 c.p., con la sopravvenuta estensione del giudizio abbreviato anche ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, potesse applicarsi retroattivamente in favore di AN AR Di TT;
c) riconobbe l'erroneità del calcolo della pena compiuta dal giudice di primo grado per AN AR Di TT e GI La BE, ma con risultati immutati per la determinazione complessiva della sua misura.
3. Ricorrono ora per cassazione i tre imputati.
AR Di GG deduce violazione degli art. 133 c.p., 187 c.p.p. e 27 comma 2 Cost. nonché manifesti illogicità della motivazione. Lamenta che i giudici d'appello, pur avendo escluso la possibilità di considerarle come ostative al riconoscimento dell'attenuante speciale, hanno tuttavia contraddittoriamente valutato negativamente ai fini della determinazione della pena talune condotte criminose attribuitegli a giustificazione della revoca del programma di protezione, ma ancora sub judice, senza considerare l'esigenza che siano provati i fatti rilevanti ai fini della determinazione della pena.
AN Di TT propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo lamenta che non gli sia stata riconosciuta la diminuente prevista per il giudizio abbreviato, richiesto già in udienza preliminare, sostenendo la necessità costituzionale di un'applicazione retroattiva delle sopravvenute leggi estensive dell'ammissibilità del rito speciale anche per i reati punibili con l'ergastolo.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 597 commi 3 e 4 c.p.p. e dell'art. 62 bis c.p., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta che i giudici d'appello abbiano lasciato immutata la pena irrogata in primo grado, pur avendo accolto il motivo d'impugnazione con il quale era stata denunciata l'erroneità del calcolo della pena nel cumulo delle circostanze ordinarie con quella speciale prevista dall'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, in quanto hanno modificato l'incidenza delle circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado come equivalenti alle aggravanti contestate.
Un solo motivo d'impugnazione propone GI La RA, deducendo la violazione dell'art. 597 commi 3 e 4 c.p.p., per ragioni del tutto analoghe a quelle esposte nel secondo motivo del ricorso di AN Di TT.
4. Il ricorso di AR Di GG è inammissibile, perché propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata.
Qualsiasi condotta tenuta dall'imputato successivamente alla consumazione del reato per il quale si procede, infatti, può essere valutata dal giudice, a norma dell'art. 133 c.p., per la determinazione della pena da irrogare. L'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, invece, impone di considerare, ai fini dell'attenuante speciale ivi prevista, esclusivamente il contributo fornito agli inquirenti da coloro che si dissociano dalle associazioni di tipo mafioso. Sicché non v'è contraddizione alcuna nella decisione impugnata laddove, nel valutare gli addebiti che hanno determinato la revoca del programma di protezione di AR Di GG, li considera non ostativi al riconoscimento dell'attenuante speciale e tuttavia rilevanti ai fini della determinazione della pena.
Quanto poi al fondamento di tali addebiti, non v'è dubbio che essi debbano essere provati, come richiede l'art. 187 c.p.p., perché possano giustificare le valutazioni imposte dall'art. 133 c.p. Ma è anche evidente che, spettando al giudice del merito ogni valutazione al riguardo e risultando plausibili nel caso in esame le argomentazioni dei giudici del merito, debbano di conseguenza essere dichiarate inammissibili le censure prospettate in questa sede dall'imputato. Tanto più se si consideri che AR Di GG non nega di avere commesso taluni omicidi durante il periodo di protezione, ma sostiene di avere agito a preventiva difesa di persone da lui coinvolte nel processo: sicché si tratta appunto di valutare il significato di quelle condotte, non certo di provarle.
5. Il primo motivo del ricorso di AN Di TT è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscusso che la disciplina relativa alla ammissibilità del giudizio abbreviato, pur avendo implicazioni di diritto sostanziale, ha natura processuale, sicché è soggetta al principio tempus regit actum. (Cass., sez. 1^, 13 gennaio 2000, Alfieri, m. 215420, Cass., sez. 1^, 6 giugno 2000, Agostino, m. 216615, Cass., sez. 1^, 13 giugno 2000, Incognito, m. 216620).
Questa qualificazione impedisce di applicare dopo la chiusura dell'istruzione dibattimentale di primo grado (Cass., sez. 1^, 7 luglio 2000, Crisafulli, m. 216597) ovvero nel giudizio d'appello in cui non sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (Cass., sez. 1^, 12 aprile 2001, Muratore, m. 219967) le sopravvenute norme estensive della ammissibilità del rito anche per i reati puniti con l'ergastolo, come del resto espressamente prevede la disciplina transitoria dettata dall'art. 4 ter del d.l. n. 144 del 2000, con norma già dichiarata manifestamente non eccepibile di incostituzionalità (Cass., sez. 1^, 28 giugno 2000, Auricchio, m. 216552).
Correttamente, pertanto, nel caso in esame i giudici d'appello esclusero l'applicabilità della esimente invocata dall'imputato.
6. Infondati sono anche il secondo motivo del ricorso di AN Di TT e l'unico motivo del ricorso di GI La RA. In primo grado i giudici del merito avevano determinato la pena applicando la circostanza ad effetto speciale prevista dall'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991 dopo avere già operato il giudizio di equivalenza, delle sole circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate per il più grave delitto di omicidio. Questo calcolo della pena era errato: sia perché limitava a una soltanto delle attenuanti il giudizio di comparazione con le aggravanti, sia perché, in violazione dell'art. 63 comma 3 c.p., ometteva di applicare per prima l'attenuante speciale.
La violazione dell'art. 63 comma 3 c.p. fu denunciata con l'appello degli imputati e i giudici di secondo grado, riconosciuto l'errore, applicarono direttamente l'attenuante speciale al delitto aggravato, senza peraltro procedere a una sua comparazione con le aggravanti, secondo quanto stabilisce la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1^, 7 novembre 2001, Alfieri, m. 220294). Sulla pena determinata a norma dell'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991 operarono poi una riduzione di due anni imputabile alle circostanze attenuanti generiche e un aumento per la continuazione pari a quello applicato dai giudici di primo grado, giungendo, cosi, al medesimo risultato anche nella determinazione complessiva dell'entità della pena.
I ricorrenti denunciano ora la violazione dell'art. 597 comma 4 c.p.p. e, comunque, una violazione del divieto di reformatio in pejus posto dall'art. 597 comma 3 c.p.p., perché l'accoglimento del loro motivo d'appello non ha comportato alcuna riduzione di pena. Sennonché non sussiste certamente la violazione dell'art. 597 comma 3 c.p.p., perché non fu aumentata la pena complessivamente irrogata.
Nè sussiste la violazione dell'art. 597 comma 4 c.p.p., perché non vi fu il riconoscimento di un'ulteriore circostanza attenuante o l'esclusione di una circostanza aggravante da parte dei giudici d'appello, che si limitarono solo a correggere il metodo di calcolo della pena.
D'altro canto un aggravamento della pena irrogata non può riscontrarsi neppure sotto il profilo di una modificazione del peso comparativo delle circostanze attenuanti generiche, come sostengono invece i ricorrenti.
L'art. 597 comma 4 c.p.p., invero, stabilisce che, in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. Ed è indiscusso, in dottrina come in giurisprudenza, che la norma è destinata a rendere effettivo nel giudizio d'appello il divieto della reformatio in pejus. che con il codice abrogato veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti.
Il riferimento alla ratio della disposizione esclude pertanto che una riduzione di pena debba necessariamente conseguire sempre all'accoglimento di qualsiasi motivo d'impugnazione relativo alle circostanze, anche quando non si determinerebbe una reformatio in pejus della sentenza impugnata.
Per la giurisprudenza di questa Corte, "in forza dell'art. 597, quarto comma, c.p.p., secondo cui se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita, il giudice dell'appello che concede 'ex novo' altra attenuante deve rivedere il giudizio di equivalenza di circostanze già espressa dal giudice di primo grado in senso favorevole all'imputato, unico appellante, e dichiarare prevalenti le attenuanti in quanto arricchite del nuovo fattore comparativo" (Cass., sez. 4^, 20 febbraio 1997, Zahirovic, m. 207571). E questa giurisprudenza è certamente applicabile anche al caso in cui sia l'esclusione di un'aggravante, anziché il riconoscimento di un'attenuante, a determinare l'applicazione dell'art. 597 comma 4 c.p.p. Ma quel che preme qui rilevare è che l'automatica trasformazione del giudizio di equivalenza in un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, cresciute di numero o private di contrappesi, si giustifica appunto con l'esigenza di evitare una reformatio in pejus del precedente giudizio di comparazione: una reformatio in pejus certamente configurabile se un giudizio di equivalenza fosse ribadito nonostante il riconoscimento di un'ulteriore circostanza attenuante o l'esclusione di un'aggravante. Sicché va chiarito che non sempre l'art. 597 comma 4 c.p.p. impone un'automatica revisione del giudizio di comparazione in favore dell'imputato, perché, ad esempio, un precedente giudizio di prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti può essere ribadito senza alcuna implicita reformatio in pejus, se viene ritenuto tuttora maggiore il peso delle aggravanti nonostante il riconoscimento di una circostanza attenuante ulteriore (Cass., sez. 5^, 28 luglio 1998, Floris, m. 211819). Nel caso in esame i giudici di primo grado avevano dichiarato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate per il più grave degli omicidi, incorrendo, come chiarito, in una violazione sia dell'art. 69 sia dell'art. 63 comma 3 c.p. Ma la correzione di quell'errore non poteva rimanere in alcun modo vincolata a una valutazione che, secondo quanto gli stessi imputati rilevarono, era stata compiuta su erronei presupposti giuridici. Infatti la preventiva applicazione dell'attenuante speciale, in conformità di quanto impone l'art. 63 comma 3 c.p., escludeva in radice l'esigenza stessa di un giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti, "stante l'obbligatorietà dell'attenuazione delle sanzioni allorché ricorrano le condizioni per la sua applicazione e tenuto conto dell'intento primario perseguito dal legislatore, che è quello di offrire un incentivo concreto e non meramente eventuale alla dissociazione operosa dalla criminalità organizzata" (Cass., sez. 1^, 7 novembre 2001, Alfieri, citata). Sicché si versa in un'ipotesi di prevalenza ex lege dell'attenuante speciale. E, quindi, contrariamente a quanto i ricorrenti sostengono, la valutazione del peso delle attenuanti generiche non fu certamente modificata in pejus dai giudici d'appello, che anzi attribuirono a tali circostanze un'efficacia direttamente riduttiva della pena da irrogare, esclusa invece dalla valutazione di equivalenza alle aggravanti compiuta dai giudici di primo grado.
Sicché rimane inconferente il richiamo all'art. 597 comma 4 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi di AN Di TT e GI La RA. Dichiara inammissibile il ricorso di AR Di GG. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e AR Di GG anche al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2002