Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
In tema di vincoli di destinazione a parcheggi degli appositi spazi delle nuove costruzioni, qualora il giudice di merito, con apprezzamento incensurabile, abbia ritenuto automaticamente esteso anche alle quote indivise del bene pertinenziale "de quo" l'atto di disposizione del relativo immobile, il prezzo pattuito per la relativa compravendita deve ritenersi ricomprendere anche la parte di prezzo relativo alla quota di pertinenza, senza che l'alienante possa vantare pretese ad un'integrazione di esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5157 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. LE Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. FIORE SC Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IO IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 232, presso lo studio dell'avvocato OLGA GERACI, difeso dall'avvocato NC GERACI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TR SQ, GR GA, CC RE, IC AN AR IN CC, ME RA, TE LU ED LE, IP RI IN AR, AI TR ON, IA CO, TE AL IN IA, TO NA IN STAGNO, AD AN (ZOLLA), TO CO, LA AC AR PI, AT RE, AIRANA RA, elettivamente domiciliati in ROMA LUNG.RE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che li difende, per procura del NOTAIO TO TO del distretto di MESSINA: per i ricorrenti dall'1 al 7 e dal 9
all'11 e il 13 REP.
N.39327 del 28/04/200; per il n.8 REP. N. 39337, per il 14,15,16 REP.
N.39338 del 3/5/2000; per il 12 AD AN (ZOLLA) REP. N. 39383 del 10/5/2000;
- controricorrenti -
nonché
contro
AR TO, FL AI NC DI, UG EL, IC BA, CONTE LE, DI ST NT, UG NC, IN NA, LE GI, AIRANA IT, RE CARMELA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 93/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 10/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Giandonato LE;
udito l'Avvocato GIACOBBE GIOVANNI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UA RÀ, NO LD, IO AG, SC RÀ, SC AL, LE AP, AM OL, LF CH, RO LU, VA SO e IE Tesoriere, con atto di citazione notificato l'8 febbraio 1984, convennero innanzi al Tribunale di Messina ON PP Italiano e Stefano Italiano, per sentir dichiarare che il cortile ed il locale destinato a magazzino condominiale sito in Messina, alla via Fondo Italiano, pal. Viola, facevano parte dell'area condominiale destinata a parcheggio e, pertanto, condannare i convenuti, in solido tra loro, a rilasciargli il cortile ed il locale destinato a magazzino, oltre al risarcimento del danno.
Esposero gli attori che i convenuti, costruttori del fabbricato condominiale, avevano espressamente dichiarato, con apposito atto notarile, di vincolare a parcheggio i locali e l'area a piano terra per una complessiva superficie di mq. 336, di cui mq. 241 scoperti e mq. 91 coperti e che essi attori, nell'acquistare dei prodotti Italiano ciascuno un appartamento del fabbricato, avevano, altresì, acquistate le relative pertinenze.
I convenuti, costituendosi in giudizio, resistettero alla domanda, opponendo che tutti i condomini godevano di ampi spazi destinati a parcheggio e che le aree di cui gli attori chiedevano il rilascio solo nominativamente, nell'attesa del completamento della costruzione, erano adibite a cortile, per cui doveva escludersi un mutamento della loro destinazione a parcheggio.
Chiamati in causa, iussu indicis, gli altri condomini, dei quali i costituiti NI RI, OG IT, VA CH e IN TI aderivano alla domanda, l'adito tribunale, in accoglimento parziale della domanda, dichiarò che le aree attualmente destinate, rispettivamente, a "cortile" e "magazzino" ricadevano nell'area destinata a parcheggio costituente parte condominiale e pertinenza dell'edificio e condannò i convenuti, in solido, a rilasciarle agli attori ed interventori. Tale decisione, impugnata, con appello principale, dagli Italiano e, con appello incidentale, da una parte degli appellati, con decisione resa in data 10 marzo 1999 è stata confermata dalla Corte d'Appello di Messina, che, per quel che rileva in questa sede, ha osservato che, in considerazione della natura pertinenziale e condominiale dell'area destinata a parcheggio, il suo trasferimento unitamente al bene principale è automatico, ai sensi degli artt. 818 e 1117 cod. civ., essendo necessario, perché ciò non si verifichi, che sia espressa una diversa volontà (art. 818 cod. civ.) o che il titolo disponga diversamente (art. 1117 cod. civ.). E, poiché nella specie dagli atti traslativi posti in essere dagli Italiano non emergeva alcuna riserva di proprietà a favore degli alienanti, doveva ritenersi che ciascuno degli acquirenti delle singole unità abitative, acquistando il bene principale, avesse acquistata anche la comproprietà dell'area condominiale destinata a parcheggio. Quanto al corrispettivo preteso dagli appellanti principali, il giudice d'appello lo ha negato sulla base del rilievo che, essendosi stabilito, con statuizione meramente dichiarativa, che le parti avevano trasferito, insieme alle singole unità abitative, anche le quote indivise dell'area destinata a parcheggio, il prezzo pattuito era comprensivo della parte dovuta per la quota del bene pertinenziale.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ON PP Italiano, affidandosi a tre motivi.
Resistono con controricorso UA RÀ, NO LD, AL CC, AN AR LI, SC AL, UC Prete, ved. LI, RI TI in Tormarchio, RO DO AI, AR NI, NI RI, AL ER in Tagliari e IN AL , EA MA, SC AIrana, AR PI La AC, RO DO AI, AN PA.
Vi è memoria difensiva per i controricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1362, e 2 co., cod. civ., nonché per difetto di motivazione, adducendo che, nell'accertare se, unitamente alle singole unità abitative, fossero state trasferite anche le quote dell'area condominiale destinata a parcheggio, la Corte d'Appello avrebbe dovuto considerare che la normativa vigente al tempo della stipulazione dei contratti non qualificava ancora come "pertinenze" detti spazi e che il richiamato orientamento giurisprudenziale si sarebbe formato successivamente.
Rileva ancora il ricorrente che: a) sono state trascurate prove documentali decisive ai fini della corretta interpretazione del contratto e di taluna di esse è stata data un'interpretazione illogica e contraddittoria, b) le clausole contrattuali valorizzate dal giudice d'appello sono clausole di stile, del tutto irrilevanti, "che trovano, però, precisa dimensione nella seconda parte, che contiene una fedele diminuzione delle cose comuni". La censura è inammissibile, essendo fondata su rilievi del tutto irrilevanti o assolutamente generici o contrastanti col principio di autonomia o autosufficienza del ricorso.
È, invero, evidente che, in ordine alla qualificazione di bene pertinenziale data dalla corte di merito alle aree destinate a parcheggio per i condomini, è assolutamente irrilevante che a tale qualificazione giuridica siasi pervenuti in esito ad un dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull'interpretazione della norma posta dall'art. 41 - sexies l. n.1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 l. n.765 del 1967, rilevando solo che tale interpretazione, fatta propria dalla sentenza impugnata, sia corretta;
il che è indubitabile e non pare contestato dallo stesso ricorrente. Quanto, poi, agli altri rilievi critici, si osserva che il ricorrente non indica le prove documentali, il cui esame sarebbe stato trascurato dalla corte territoriale;
impedendo, in tal modo, a questa Corte di valutarne la decisività senza ricorrere all'esame degli atti di merito.
Analogo rilievo può farsi in ordine alle clausole contrattuali che, ad avviso del ricorrente, consentirebbero di cogliere la disciplina pattizia delle parti condominiali.
Comunque, il ricorrente si sottrae all'onere di specificare le ragioni per le quali sia le prove trascurate sia le clausole contrattuali non esaminate sarebbero state decisivi ai fini di una diversa soluzione della controversia.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 41 sexies l. n.1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 l. n.765 del 1967, dell'art. 26, co. 5, l. n.47 del 1985, degli artt. 817, 818, 1373, 1419 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, osservando che erroneamente la corte distrettuale ha negato il diritto di esso ricorrente ad un corrispettivo per il diritto d'uso sull'area destinata al parcheggio riconosciuto ai condomini.
All'uopo, il ricorrente ricorda che la norma imperativa, di cui il giudice d'appello ha fatta applicazione, non può operare solo a favore dell'acquirente, poiché il diritto dell'alienante al corrispettivo costituisce una mera conseguenza della costituzione del diritto reale d'uso. Nè tale corrispettivo potrebbe ritenersi compreso nel prezzo pagato per la cosa principale per il fatto che gli effetti dell'atto di disposizioni concernente la res principale si estendono alla pertinenza, poiché il vincolo pubblicistico gravante sugli spazi destinati a parcheggio non esclude la negoziabilità separata di detti spazi, con l'unico limite della permanenza del vincolo reale di destinazione.
La censura non può essere condivisa, poiché la Corte d'Appello ha correttamente fatto derivare dalla ritenuta estensione automatica degli atti di disposizione alle quote indivise del bene pertinenziale costituito dall'area destinata a parcheggio, l'effetto di ritenere compreso nel prezzo pattuito per la vendita anche la parte di prezzo relativa alla quota della pertinenza. Una volta escluso che gli atti di disposizione fossero limitati al bene principale, detto effetto costituiva una conseguenza accessoria, non potendosi ritenere, in assenza di specifiche ed inequivoche pattuizioni, che le parti avessero compravenduto, unitamente al bene principale, anche le relative pertinenze, limitando il corrispettivo al valore di mercato del bene principale. La tesi sostenuta dal ricorrente è esatta solo con riferimento all'ipotesi, diversa da quella verificatasi nel caso in esame, che lo spazio destinato a parcheggio condominiale - o quote di asso - rimasto nell'esclusiva disponibilità del costruttore - venditore, sia stato oggetto di separate negoziazioni. In tal caso, invero, essendo indubitabile che gli atti di disposizione aventi ad oggetto le singole unità abitative si riferiscono esclusivamente a tali beni, corrisponde ad un corretto principio di corrispettività, oltre che a logica, che, in considerazione della nullità delle clausole degli atti che distolgano eventualmente gli spazi destinati a parcheggio da tale destinazione e dell'automatico operare, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., della norma imperativa posta dall'art. 41 sexies l. n.1150 del 1942, il condomino, il quale abbia conseguito, in virtù dell'operare di tale meccanismo giuridico, la quota del bene pertinenziale, sia tenuto ad un supplemento di prezzo, corrispondente al valore di mercato della quota acquisita. Col terzo motivo il ricorrente, dolendosi di violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., sostiene che le statuizioni di condanna alle spese contenute nelle sentenze del tribunale e della Corte d'Appello sarebbero fondate "su una realtà inesistente", dovendo, le spese processuali, essere poste a carico degli attori ed interventori.
La censura è destituita di fondamento, essendo evidentemente sorretta dal convincimento, rivelatoci erroneo, dell'infondatezza nel merito della sentenza impugnata.
È evidente che, verificata la correttezza nel merito della decisione del giudice d'appello, non può che ritenersi corretta anche la statuizione, che, in applicazione del principio della soccombenza, ha condannato il ricorrente ai due terzi delle spese di appello, confermando, altresì, la statuizione della sentenza di primo grado, che poneva integralmente a carico dei convenuti l'onere delle spese di quel grado.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3165,00 di cui euro 3.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003