Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2004, n. 20674
CASS
Sentenza 11 marzo 2004

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Permane l'interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità della misura cautelare reale - nella specie, un sequestro preventivo - attraverso la richiesta di riesame, anche quando l'interessato abbia in seguito avanzato istanza al G.I.P. di revoca della misura. Le due procedure hanno infatti differente obiettivo: quella di riesame ha lo scopo di contrastare nel merito la legittimità del sequestro preventivo e di ottenere dal tribunale la rivalutazione dei presupposti per l'applicazione del vincolo reale; quella di revoca, invece, mira a porre in evidenza la modifica delle condizioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. Pertanto l'interessato ben può chiedere il riesame del provvedimento e successivamente, senza rinunciare alla procedura innanzi al tribunale del riesame, sollecitare l'autorità giudiziaria a revocare il provvedimento di vincolo disposto sulla res, a ragione delle circostanze sopravvenute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2004, n. 20674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20674
    Data del deposito : 11 marzo 2004

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