Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 1
Permane l'interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità della misura cautelare reale - nella specie, un sequestro preventivo - attraverso la richiesta di riesame, anche quando l'interessato abbia in seguito avanzato istanza al G.I.P. di revoca della misura. Le due procedure hanno infatti differente obiettivo: quella di riesame ha lo scopo di contrastare nel merito la legittimità del sequestro preventivo e di ottenere dal tribunale la rivalutazione dei presupposti per l'applicazione del vincolo reale; quella di revoca, invece, mira a porre in evidenza la modifica delle condizioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. Pertanto l'interessato ben può chiedere il riesame del provvedimento e successivamente, senza rinunciare alla procedura innanzi al tribunale del riesame, sollecitare l'autorità giudiziaria a revocare il provvedimento di vincolo disposto sulla res, a ragione delle circostanze sopravvenute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2004, n. 20674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20674 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 11/03/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00321
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 019018/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AN N. IL 07/11/1935;
2) EL OL N. IL 07/04/1957;
avverso ORDINANZA del 17/04/2003 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vitaliano Esposito annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli indagati LE AN e EL PA hanno proposto riesame nei confronti di un decreto di sequestro preventivo che ha vincolato una area oggetto, secondo la tesi accusatoria, di una illegittima gestione di rifiuti.
Il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità del riesame per sopravvenuta mancanza di interesse a coltivare la impugnazione con la condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali. A sostegno di tale conclusione, i Giudici hanno rilevato come gli indagati avessero, nella stessa data della udienza camerale, attivato la procedura per la revoca del sequestro evidenziando un interesse del tutto diverso da quello della originaria impugnazione;
gli indagati ora agiscono per revoca del vincolo (o la applicazione del sequestro probatorio per effettuare i necessari accertamenti irripetibili) in base ad elementi sopravvenuti che vanificavano le condizioni previste dall'art. 321 c. 1 c.p.p.. Per l'annullamento dell'ordinanza, gli indagati ricorrono in Cassazione deducendo violazione di legge. Precisano che tra le due procedure, quella del riesame e quella della revoca, non sussiste alcuna incompatibilità o alternatività essendo tra loro diverse sotto il profilo strutturale e finalistico;
segnalano che la richiesta di revoca presentata al Pubblico Ministero era fondata su motivi del tutto differenti da quelli posti a sostegno del riesame. In tale contesto - concludono i ricorrenti - i Giudici non hanno esaminato il petitum al loro vaglio ed hanno desunto da elementi estrinseci al procedimento incidentale una presunta carenza di interesse a coltivare la impugnazione che, di contro, rimane integro. Il Collegio ritiene che le deduzioni dei ricorrenti siano meritevoli di accoglimento per cui l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona.
La richiesta di riesame di un sequestro preventivo - che è il mezzo ordinario a disposizione dell'interessato per contrastare anche nel merito la legittimità della misura - ha lo scopo di fare riconsiderare dal Tribunale i presupposti per l'applicazione del vincolo reale (configurabilità del reato ed esigenze di cautela). Altro rimedio conferito all'interessato per ottenere la restituzione dei beni è la (evoca del sequestro, prevista dall'art. 321 c. 3^ c.p.p., che può essere richiesta sia quanto i presupposti per l'applicazione della misura cautelare mancano fino dalla origine sia quanta sono venuti meno in epoca successiva.
Un coordinamento tra le due disposizioni impone di ritenere che, una volta esaurita la fase del riesame oppure nel caso di mancata proposizione di questo mezzo di gravame (con implicito riconoscimento della legittimità della misura), è possibile chiedere la revoca solo ove il quadro processuale si sia modificato per fatti sopravvenuti.
Ciò per il principio che anche i provvedimenti cautelari, quanto non siano stati impugnati o si siano esauriti i gradi dell'impugnazione, acquistano una autorità rebus sic stantibus.
Nessuna norma impedisce allo interessato di chiedere il riesame del provvedimento e, successivamente, senza rinunciare alla prima opzione, sollecitare all'autorità giudiziaria la revoca del vincolo per circostanza sopravvenute.
In tale caso, le due procedure hanno ad oggetto aree tematiche differenti in quanto il riesame tende alla rivalutazione delle condizioni che hanno giustificato la misura e la revoca mira ad evidenziare un mutamento delle stesse per il modificarsi della situazione processuale. Di conseguenza, deriva dal normale rapporto tra i due istituti la circostanza che l'interessato alleghi alla domanda di cui all'art. 321 c. 3 c.p.p. emergenze successive e diversificate da quelle evidenziate nella richiesta formulatà sensi dell'art. 324 c.p.p. senza che venga meno l'interesse a coltivare la procedura del riesame.
P.Q.M.
la Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004