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Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19391 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TR VA nato a [...], il [...] ZI UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/10/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO Il Sostituto Procuratore generale, dott. OL GN, ha concluso la propria requisitoria chiedendo pronunciarsi l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi. udito il difensore di DO TO, Avv. Claudio DlIsa, del foro di Torre Annunziata, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19391 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 23/02/2023 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso l'ordinanza del 21.10.2022, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento con cui il Gip del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di DO TO, e della custodia in carcere nei confronti di LV IT, in ordine al reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento, violenza sulla cosa e danno patrimoniale di rilevante gravità. Secondo il capo d'imputazione, TO e IT, in concorso con altri, si sono impossessati, al fine di trarne profitto, di orologi, banconote e monete per un valore pari a euro 335.000,00, sottraendoli ad NI CA, introducendosi all'interno dei locali della società Clearco s.r.I., sita in Massa Lubrense. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati, con due distinti atti, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Ricorso di DO TO 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione delle norme relative alla utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria in data 15 febbraio 2021, sulle quali è stato fondato il giudizio circa la gravità indiziaria. A tal proposito, il ricorrente contesta non già la inutilizzabilità tout court delle dichiarazioni di cui all'art. 350, comma 7, del codice di rito, bensì il difetto della condizione -richiesta dalla norma- della spontaneità delle dichiarazioni dell'indagato. Nel caso di specie, tali dichiarazioni furono assunte - come ricordato dal ricorrente già in udienza cautelare - su sollecitazione degli inquirenti, in un ambiente peraltro estraneo, ovverosia la Caserma dei Carabinieri, non già in sede di perquisizione domiciliare presso il domicilio dell'indagato, come affermato dal Tribunale. La motivazione dell'impugnata ordinanza sarebbe del tutto apparente, posto che il Tribunale non ha replicato all'eccezione relativa a tale profilo. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e illogicità e/o carenza assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Nel valutare il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato, il Tribunale non avrebbe tenuto in conto né l'affievolirsi delle esigenze cautelari, derivato dal decorso del tempo, né il contenuto delle intercettazioni, da cui emergerebbe chiaramente la volontà dell'indagato di non darsi alla fuga, né il suo status di incensuratezza. i 1 0(3 Ricorso di LV IT. 3. Con un unico motivo, si lamenta vizio di motivazione, per manifesta illogicità della stessa, in relazione agli artt. 274, lett. c), e 275 del codice di rito, per avere il Tribunale respinto la richiesta di applicazione di una misura meno afflittiva della custodia in carcere. Con comunicazione del 04/01/2023, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso di LV IT, per il tramite del difensore Avv. Angelo LI, cui l'indagato ha conferito espressa procura speciale a rinunciare al ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse, atteso che il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto, in data 30.12.2022, l'invocata sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 4. All'udienza si è svolta trattazione orale, richiesta del ricorrente DO TO, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive proroghe. L'Avv. Claudio D'Isa, del foro di Torre Annunziata, difensore di DO TO, si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento. Il Sostituto Procuratore generale, dott. OL GN, ha concluso la propria requisitoria chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Considerato in diritto 1. Ricorso di DO TO. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, per la contrarietà delle ragioni che lo ispirano alla consolidata interpretazione dell'art. 350, cornma 7, cod. proc. pen., fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Come premesso dal ricorrente stesso, non v'è dubbio alcuno che le dichiarazioni liberamente rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, dall'indagato sottoposto a perquisizione, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., siano utilizzabili, posto che l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642-01). Per l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, tale regola vale anche qualora l'indagato si rifiuti, come nel caso di specie, di sottoscrivere il verbale in cui sono contenute, non potendosi da ciò solo desumere la non spontaneità delle dichiarazioni in parola (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020, C. Rv. 278639 - 01. Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409-01. Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422 - 02: «sono utilizzabili, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure cautelari, le spontanee dichiarazioni rese da un co- indagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, non verbalizzate ma raccolte in un'annotazione di servizio o in un'informativa di reato, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse». Per orientamenti difformi nella giurisprudenza massimata, cfr. la diversa soluzione adottata, in ragione della mancata verbalizzazione delle spontanee dichiarazioni, da Sez. 1, n. 12752, del 27/2/2019, Rv. 276176). Al fine di rendere insuperabile l'eccezione relativa 'alla non spontaneità delle dichiarazioni, la difesa avrebbe dovuto illustrare «l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento a carico ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; massime conformi, N. 3207 del 2014 Rv. 262011 - 01, N. 18764 del 2014 Rv. 259452 - 01). Ebbene, nel caso in esame gli argomenti addotti dalla difesa non valgono a tal fine: il luogo in cui le "spontanee dichiarazioni" sono state rese (caserma dei Carabinieri) e il fatto che "nel momento in cui TO DO avrebbe reso le spontanee dichiarazioni già erano stati acquisiti elementi indiziari a suo carico" (p. 4 del ricorso), sono elementi irrilevanti, come si illustrerà qui di seguito. Il secondo degli elementi offerti dalla difesa non coglie infatti nel segno, posto che, come già accennato, le spontanee dichiarazioni sono pienamente utilizzabili in fase di indagini preliminari (nonché successivamente alla chiusura delle stesse: cfr. Sez. 3, n. 49884 del 15/07/2019, Ratta, Rv. 278271 - 01: «sono utilizzabili, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato "contra se" anche se rilasciate dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, in quanto il divieto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero, categoria cui non appartengono dette dichiarazioni, che possono essere rese dall'indagato in ogni momento»); il che vale anche per il soggetto che non abbia ancora formalmente assunto la qualità di sottoposto ad indagine, perché l'assunzione della qualità di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., non postula la previa iscrizione della persona medesima nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen» (Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018, Ermo, Rv. 273208 - 01). Resta da valutare il primo profilo, relativo al luogo in cui le dichiarazioni sono state rese. A tal proposito, la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni appare, invero, 3 generica e aspecifica: nel ritenere che la "pressione psicologica che viene operata dagli inquirenti non può non determinare un condizionamento” della libertà del dichiarante, il ricorrente non fornisce a questo Collegio alcun elemento in base al quale affermare che "pressione psicologica" vi sia stata. Il mero riferimento a un luogo non familiare (la caserma) "ove fu condotto per le formalità del rito", luogo "non tranquillizzante per un incensurato, che si vede accusato di un grave reato", non rappresenta un elemento sufficientemente concreto per argomentare la non spontaneità delle dichiarazioni. Così posta, la doglianza difensiva relativa al luogo in cui sono state rese le spontanee dichiarazioni non può ritenersi, dunque, sufficientemente articolata, e non assurge, quindi, a elemento di per sé dirimente per affermare la inutilizzabilità delle dichiarazioni (in altre simili fattispecie, questa Corte ha ritenuto utilizzabili le spontanee dichiarazioni rese da persona condotta nella caserma dei Carabinieri: Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018, cit.). Infine, quanto alla censura di omessa motivazione, va rilevato che il Tribunale, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, si è ampiamente soffermato sulla natura spontanea delle dichiarazioni dell'indagato, ricordando come il ricorrente mai abbia negato di avere reso le dichiarazioni ai Carabinieri (riferendo soltanto di non ricordare di averle rese, per aver assunto, all'epoca, il Lexotan), né abbia insinuato che l'annotazione del tenente TI rappresentasse fatti non veri (cfr v. p. 5 dell'impugnato provvedimento: "nel corso delle operazioni di perquisizione, verbalmente e in maniera spontanea, lo TO riferiva al tenente TI della compagnia dei carabinieri di Sorrento di avere effettivamente partecipato al furto in qualità di 'palo' perché convinto dallo NN, al quale, per debiti pregressi, egli non poteva opporre un rifiuto" [...] "lo TO ha, dunque, spontaneamente rivelato elementi nuovi e sconosciuti alla PG operante, così consentendo di estendere le indagini;
e le sue indicazioni si sono rivelate fondate perché tutte le persone da lui indicate sono state individuate sul luogo del delitto prima e durante la commissione dello stesso. Ne corso delle dichiarazioni spontanee rese innanzi a questo Collegio, lo TO non ha mai negato di avere reso le dichiarazioni ai carabinieri, ma ha solo riferito di ricordare di averle rese. Né ha insinuato che l'annotazione del tenente TI rappresentasse fatti non veri": p. 16 dell'impugnato provvedimento). 1.2 II secondo motivo è inammissibile. Nel dedurre illogicità e/o carenza assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, il ricorrente sollecita questo Collegio in direzione di una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito, non ammissibile in questa sede (in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca 4 ni3 insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se' denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvano in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito: ex plur., cfr. Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). La parte motiva dell'ordinanza impugnata, in adesione alla valutazione espressa nel provvedimento genetico, dà conto di un insieme di indici che hanno impedito un giudizio prognostico più favorevole al ricorrente. Il decorso del tempo, su cui la difesa insiste diffusamente nell'articolazione del motivo e che indubbiamente può avere influenza sull'affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377 - 01), ha di per sé valenza neutra, ove non sia accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 01). Ebbene, con valutazione logica e conforme alle regole di diritto, il Tribunale ha reputato che tali ulteriori elementi circostanziali non ricorrano: la valutazione globale dei criteri direttivi indicati dalle lettere b) e c) del comrna primo dell'art. 274 cod. proc. pen. ha indotto il Giudice a ritenere recessivo sia il profilo dell'incensuratezza del ricorrente, sia i contenuti delle intercettazioni da cui, secondo la difesa, si potrebbe desumere la mancata intenzione di darsi alla fuga. Soprattutto, questo Collegio non condivide la censura relativa alla ritenuta sussistenza del "concreto e attuale pericolo" di cui all'art. 274, comma 1,1ett. c), cod. proc. pen. Sia dal punto di vista dei parametri indicati nella norma appena indicata sia da quello relativo ai più consolidati orientamenti giurisprudenziali, l'ordinanza è incensurabile, come si procede a illustrare. Sul punto del "concreto e attuale pericolo", la motivazione è, invero, di solare chiarezza nell'indicare come l'esistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di condotte recidivanti si sia basata su un'attenta valutazione di modalità e circostanze del fatto, caratterizzato da indubbia professionalità e dalla capacità di ordire un piano ordito e ispirato da TO (in termini simili, anche se più possibilistici, si esprime il Gip nell'ordinanza genetica: "forse è stato anche l'ispiratore, dato che, secondo quanto riferito dal CA, è stato proprio lui ad acquisire informazioni sulla sua passione per la collezione di orologi di valore"). Ciò, a dispetto, evidentemente, dello status di persona incensurata di quest'ultimo. È appena il caso di ricordare che l'esistenza di precedenti penali è soltanto uno dei criteri indicati dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., suscettibile di orientare il Giudice nel senso della sussistenza di esigenze cautelari. Ulteriore segno inequivoco degli elementi -richiesti dalla citata disposizione- di concretezza 5 e attualità del pericolo è stato ravvisato nell'immediata vendita della refurtiva, ciò che, a parere del Giudice del riesame, è sintomatico dell'inserimento del ricorrente in ambienti criminali specializzati nei reati contro il patrimonio. Dunque, diversamente da quanto eccepito dalla difesa, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura disposta sono state valutate a partire da comportamenti, atti concreti e pericolo di commissione, in futuro, di delitti della stessa specie. Quanto, infine, al tempo trascorso dal fatto (un anno e sette mesi) e dalla sottoposizione al regime di arresti domiciliari -fattore che avrebbe fatto scemare le esigenze cautelari, vista l'assenza di fattori sopravvenuti indicativi della pericolosità del ricorrente- va ricordato, alla stregua della ormai ferma giurisprudenza più recente di questa Corte, che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta„ che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n.
1.2869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). In definitiva, questo Collegio non riscontra né rnanifeste illogicità né carenze della motivazione dell'impugnata ordinanza, che si caratterizza, invece, per l'adeguata ed esaustiva illustrazione degli elementi indizianti e della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che per la congruenza di tali valutazioni ai parametri della logica (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 2. Ricorso di LV IT. Il ricorso è inammissibile. Come rilevato sub 3) del "ritenuto in fatto", è infatti pervenuta, ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen., rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dell'indagato a coltivare l'impugnazione proposta. In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione 6 (7t Il Consigliere estensore non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01). 3. Il Collegio dichiara, pertanto, inammissibili i ricorsi e condanna il solo TO DO al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il solo TO DO al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/02/2023 Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO Il Sostituto Procuratore generale, dott. OL GN, ha concluso la propria requisitoria chiedendo pronunciarsi l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi. udito il difensore di DO TO, Avv. Claudio DlIsa, del foro di Torre Annunziata, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19391 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 23/02/2023 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso l'ordinanza del 21.10.2022, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento con cui il Gip del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di DO TO, e della custodia in carcere nei confronti di LV IT, in ordine al reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento, violenza sulla cosa e danno patrimoniale di rilevante gravità. Secondo il capo d'imputazione, TO e IT, in concorso con altri, si sono impossessati, al fine di trarne profitto, di orologi, banconote e monete per un valore pari a euro 335.000,00, sottraendoli ad NI CA, introducendosi all'interno dei locali della società Clearco s.r.I., sita in Massa Lubrense. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati, con due distinti atti, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Ricorso di DO TO 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione delle norme relative alla utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria in data 15 febbraio 2021, sulle quali è stato fondato il giudizio circa la gravità indiziaria. A tal proposito, il ricorrente contesta non già la inutilizzabilità tout court delle dichiarazioni di cui all'art. 350, comma 7, del codice di rito, bensì il difetto della condizione -richiesta dalla norma- della spontaneità delle dichiarazioni dell'indagato. Nel caso di specie, tali dichiarazioni furono assunte - come ricordato dal ricorrente già in udienza cautelare - su sollecitazione degli inquirenti, in un ambiente peraltro estraneo, ovverosia la Caserma dei Carabinieri, non già in sede di perquisizione domiciliare presso il domicilio dell'indagato, come affermato dal Tribunale. La motivazione dell'impugnata ordinanza sarebbe del tutto apparente, posto che il Tribunale non ha replicato all'eccezione relativa a tale profilo. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e illogicità e/o carenza assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Nel valutare il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato, il Tribunale non avrebbe tenuto in conto né l'affievolirsi delle esigenze cautelari, derivato dal decorso del tempo, né il contenuto delle intercettazioni, da cui emergerebbe chiaramente la volontà dell'indagato di non darsi alla fuga, né il suo status di incensuratezza. i 1 0(3 Ricorso di LV IT. 3. Con un unico motivo, si lamenta vizio di motivazione, per manifesta illogicità della stessa, in relazione agli artt. 274, lett. c), e 275 del codice di rito, per avere il Tribunale respinto la richiesta di applicazione di una misura meno afflittiva della custodia in carcere. Con comunicazione del 04/01/2023, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso di LV IT, per il tramite del difensore Avv. Angelo LI, cui l'indagato ha conferito espressa procura speciale a rinunciare al ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse, atteso che il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto, in data 30.12.2022, l'invocata sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 4. All'udienza si è svolta trattazione orale, richiesta del ricorrente DO TO, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive proroghe. L'Avv. Claudio D'Isa, del foro di Torre Annunziata, difensore di DO TO, si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento. Il Sostituto Procuratore generale, dott. OL GN, ha concluso la propria requisitoria chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Considerato in diritto 1. Ricorso di DO TO. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, per la contrarietà delle ragioni che lo ispirano alla consolidata interpretazione dell'art. 350, cornma 7, cod. proc. pen., fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Come premesso dal ricorrente stesso, non v'è dubbio alcuno che le dichiarazioni liberamente rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, dall'indagato sottoposto a perquisizione, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., siano utilizzabili, posto che l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642-01). Per l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, tale regola vale anche qualora l'indagato si rifiuti, come nel caso di specie, di sottoscrivere il verbale in cui sono contenute, non potendosi da ciò solo desumere la non spontaneità delle dichiarazioni in parola (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020, C. Rv. 278639 - 01. Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409-01. Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422 - 02: «sono utilizzabili, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure cautelari, le spontanee dichiarazioni rese da un co- indagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, non verbalizzate ma raccolte in un'annotazione di servizio o in un'informativa di reato, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse». Per orientamenti difformi nella giurisprudenza massimata, cfr. la diversa soluzione adottata, in ragione della mancata verbalizzazione delle spontanee dichiarazioni, da Sez. 1, n. 12752, del 27/2/2019, Rv. 276176). Al fine di rendere insuperabile l'eccezione relativa 'alla non spontaneità delle dichiarazioni, la difesa avrebbe dovuto illustrare «l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento a carico ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; massime conformi, N. 3207 del 2014 Rv. 262011 - 01, N. 18764 del 2014 Rv. 259452 - 01). Ebbene, nel caso in esame gli argomenti addotti dalla difesa non valgono a tal fine: il luogo in cui le "spontanee dichiarazioni" sono state rese (caserma dei Carabinieri) e il fatto che "nel momento in cui TO DO avrebbe reso le spontanee dichiarazioni già erano stati acquisiti elementi indiziari a suo carico" (p. 4 del ricorso), sono elementi irrilevanti, come si illustrerà qui di seguito. Il secondo degli elementi offerti dalla difesa non coglie infatti nel segno, posto che, come già accennato, le spontanee dichiarazioni sono pienamente utilizzabili in fase di indagini preliminari (nonché successivamente alla chiusura delle stesse: cfr. Sez. 3, n. 49884 del 15/07/2019, Ratta, Rv. 278271 - 01: «sono utilizzabili, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato "contra se" anche se rilasciate dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, in quanto il divieto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero, categoria cui non appartengono dette dichiarazioni, che possono essere rese dall'indagato in ogni momento»); il che vale anche per il soggetto che non abbia ancora formalmente assunto la qualità di sottoposto ad indagine, perché l'assunzione della qualità di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., non postula la previa iscrizione della persona medesima nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen» (Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018, Ermo, Rv. 273208 - 01). Resta da valutare il primo profilo, relativo al luogo in cui le dichiarazioni sono state rese. A tal proposito, la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni appare, invero, 3 generica e aspecifica: nel ritenere che la "pressione psicologica che viene operata dagli inquirenti non può non determinare un condizionamento” della libertà del dichiarante, il ricorrente non fornisce a questo Collegio alcun elemento in base al quale affermare che "pressione psicologica" vi sia stata. Il mero riferimento a un luogo non familiare (la caserma) "ove fu condotto per le formalità del rito", luogo "non tranquillizzante per un incensurato, che si vede accusato di un grave reato", non rappresenta un elemento sufficientemente concreto per argomentare la non spontaneità delle dichiarazioni. Così posta, la doglianza difensiva relativa al luogo in cui sono state rese le spontanee dichiarazioni non può ritenersi, dunque, sufficientemente articolata, e non assurge, quindi, a elemento di per sé dirimente per affermare la inutilizzabilità delle dichiarazioni (in altre simili fattispecie, questa Corte ha ritenuto utilizzabili le spontanee dichiarazioni rese da persona condotta nella caserma dei Carabinieri: Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018, cit.). Infine, quanto alla censura di omessa motivazione, va rilevato che il Tribunale, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, si è ampiamente soffermato sulla natura spontanea delle dichiarazioni dell'indagato, ricordando come il ricorrente mai abbia negato di avere reso le dichiarazioni ai Carabinieri (riferendo soltanto di non ricordare di averle rese, per aver assunto, all'epoca, il Lexotan), né abbia insinuato che l'annotazione del tenente TI rappresentasse fatti non veri (cfr v. p. 5 dell'impugnato provvedimento: "nel corso delle operazioni di perquisizione, verbalmente e in maniera spontanea, lo TO riferiva al tenente TI della compagnia dei carabinieri di Sorrento di avere effettivamente partecipato al furto in qualità di 'palo' perché convinto dallo NN, al quale, per debiti pregressi, egli non poteva opporre un rifiuto" [...] "lo TO ha, dunque, spontaneamente rivelato elementi nuovi e sconosciuti alla PG operante, così consentendo di estendere le indagini;
e le sue indicazioni si sono rivelate fondate perché tutte le persone da lui indicate sono state individuate sul luogo del delitto prima e durante la commissione dello stesso. Ne corso delle dichiarazioni spontanee rese innanzi a questo Collegio, lo TO non ha mai negato di avere reso le dichiarazioni ai carabinieri, ma ha solo riferito di ricordare di averle rese. Né ha insinuato che l'annotazione del tenente TI rappresentasse fatti non veri": p. 16 dell'impugnato provvedimento). 1.2 II secondo motivo è inammissibile. Nel dedurre illogicità e/o carenza assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, il ricorrente sollecita questo Collegio in direzione di una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito, non ammissibile in questa sede (in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca 4 ni3 insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se' denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvano in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito: ex plur., cfr. Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). La parte motiva dell'ordinanza impugnata, in adesione alla valutazione espressa nel provvedimento genetico, dà conto di un insieme di indici che hanno impedito un giudizio prognostico più favorevole al ricorrente. Il decorso del tempo, su cui la difesa insiste diffusamente nell'articolazione del motivo e che indubbiamente può avere influenza sull'affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377 - 01), ha di per sé valenza neutra, ove non sia accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 01). Ebbene, con valutazione logica e conforme alle regole di diritto, il Tribunale ha reputato che tali ulteriori elementi circostanziali non ricorrano: la valutazione globale dei criteri direttivi indicati dalle lettere b) e c) del comrna primo dell'art. 274 cod. proc. pen. ha indotto il Giudice a ritenere recessivo sia il profilo dell'incensuratezza del ricorrente, sia i contenuti delle intercettazioni da cui, secondo la difesa, si potrebbe desumere la mancata intenzione di darsi alla fuga. Soprattutto, questo Collegio non condivide la censura relativa alla ritenuta sussistenza del "concreto e attuale pericolo" di cui all'art. 274, comma 1,1ett. c), cod. proc. pen. Sia dal punto di vista dei parametri indicati nella norma appena indicata sia da quello relativo ai più consolidati orientamenti giurisprudenziali, l'ordinanza è incensurabile, come si procede a illustrare. Sul punto del "concreto e attuale pericolo", la motivazione è, invero, di solare chiarezza nell'indicare come l'esistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di condotte recidivanti si sia basata su un'attenta valutazione di modalità e circostanze del fatto, caratterizzato da indubbia professionalità e dalla capacità di ordire un piano ordito e ispirato da TO (in termini simili, anche se più possibilistici, si esprime il Gip nell'ordinanza genetica: "forse è stato anche l'ispiratore, dato che, secondo quanto riferito dal CA, è stato proprio lui ad acquisire informazioni sulla sua passione per la collezione di orologi di valore"). Ciò, a dispetto, evidentemente, dello status di persona incensurata di quest'ultimo. È appena il caso di ricordare che l'esistenza di precedenti penali è soltanto uno dei criteri indicati dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., suscettibile di orientare il Giudice nel senso della sussistenza di esigenze cautelari. Ulteriore segno inequivoco degli elementi -richiesti dalla citata disposizione- di concretezza 5 e attualità del pericolo è stato ravvisato nell'immediata vendita della refurtiva, ciò che, a parere del Giudice del riesame, è sintomatico dell'inserimento del ricorrente in ambienti criminali specializzati nei reati contro il patrimonio. Dunque, diversamente da quanto eccepito dalla difesa, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura disposta sono state valutate a partire da comportamenti, atti concreti e pericolo di commissione, in futuro, di delitti della stessa specie. Quanto, infine, al tempo trascorso dal fatto (un anno e sette mesi) e dalla sottoposizione al regime di arresti domiciliari -fattore che avrebbe fatto scemare le esigenze cautelari, vista l'assenza di fattori sopravvenuti indicativi della pericolosità del ricorrente- va ricordato, alla stregua della ormai ferma giurisprudenza più recente di questa Corte, che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta„ che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n.
1.2869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). In definitiva, questo Collegio non riscontra né rnanifeste illogicità né carenze della motivazione dell'impugnata ordinanza, che si caratterizza, invece, per l'adeguata ed esaustiva illustrazione degli elementi indizianti e della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che per la congruenza di tali valutazioni ai parametri della logica (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 2. Ricorso di LV IT. Il ricorso è inammissibile. Come rilevato sub 3) del "ritenuto in fatto", è infatti pervenuta, ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen., rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dell'indagato a coltivare l'impugnazione proposta. In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione 6 (7t Il Consigliere estensore non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01). 3. Il Collegio dichiara, pertanto, inammissibili i ricorsi e condanna il solo TO DO al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il solo TO DO al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/02/2023 Il Presidente