Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2002, n. 8255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8255 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PREMA DICASSAZIONE082 55/ 02 LA CO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 23239/99 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Cron. 22616 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.12/03/02 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: PI LE, PI IN, quali eredi in quanto marito il primo e figlia la seconda di OR EL domiciliati in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO N. 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentati e difesi giusta delega in dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, atti;
ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; 2002 - intimato 1062 avverso la sentenza n. 1825/99 del Tribunale di LECCE, -1- - R.G. N. 29/98; depositata il 19/08/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso con l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo. -Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Lecce in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 29 ottobre 1997 - condannava il Ministero dell'interno a corrispondere l'indennità di accompagnamento in favore di IA CI con decorrenza da data (febbraio 1998) - -successiva a quella (ottobre 1995) della domanda amministrativa in base al rilievo che ad avviso del c.t.u. "solo nel febbraio 1998 (cfr. cartella clinica - - .......) sono state diagnosticate metastasi derivanti dal carcinoma mammario: é proprio questa rapida evoluzione della patologia tumorale (....) che giustifica la valutazione di non autosufficienza" di IA CI, mentre "le patologie precedenti, pur se gravi e totalmente invalidanti, non erano invece tali (.....) da rendere necessaria un'assistenza continua per la deambulazione e per il compimento degli atti quotidiani della vita". Avverso la sentenza d'appello, EM e NC NE, quali eredi di IA CI, propongono ricorso per cassazione affidato ad unico, complesso motivo. Il Ministero intimato non si é costituito nel giudizio di cassazione. Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 132 c.p.c., 1 l.n.18/80, I. n.588/88), nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) si censura la sentenza - impugnata per avere fissatola decorrenza del requisito sanitario - per il diritto all'indennità di accompagnamento, in favore della dante causa degli attuali ricorrenti solo dalla data dell'accertamento relativo, senza peraltro - considerare né le risultanze di accertamenti e documentazione medica precedenti, né la natura delle patologie, né l'incapacità dell'interessata a svolgere autonomamente tutti gli atti della vita quotidiana. 1 Il ricorso non é fondato.
2.E' ben vero, infatti, che l'insorgenza del requisito sanitario (invalidità, inabilità ed altri), dalla quale decorre il diritto a prestazioni della sicurezza sociale, non coincide con l'accertamento tecnico relativo secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 2955/2001) che si é formata con riferimento all'invalidità pensionabile per avere diritto a prestazioni previdenziali - in quanto si tratta di processo evolutivo esteso nel tempo, rispetto al quale é improbabile che l'accertamento intervenga proprio nella fase iniziale dell'insorgenza, appunto, di quel requisito. La sentenza impugnata non si discosta, tuttavia, dal principio di diritto enunciato. -La decorrenza del requisito sanitario per l'accesso, appunto, all'indennità di accompagnamento - non decorre, infatti, dall'accertamento del consulente tecnico d'ufficio, ma dalla data precedente (febbraio 19998, appunto), nella quale - secondo le motivate conclusioni dello stesso consulente, che danno risposta adeguata a tutti i rilievi dei ricorrenti - all'inabilità totale, decorrente fin dalla domanda amministrativa (ottobre 1995), si sono aggiunti "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (più di sessantacinque anni) e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
3.Il ricorso, pertanto, va rigettato. I ricorrenti non vanno assoggettati, tuttavia, al pagamento delle spese processuali (art. 152, disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2002. Il Consigliere estensore II Presidente il 2 lucha De Luc IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E oggi, 6 GIU. 2002 R IL CANCELLIERE P U zauco NE CORTE Rg. 4223239/99 zauདཆས་ ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533