Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2955
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

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Nei giudizi diretti al riconoscimento del diritto a pensione o assegno di invalidità civile, il requisito reddituale costituisce, al pari del requisito sanitario e del requisito della incollocazione al lavoro, elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata d'ufficio dal giudice; tuttavia la relativa mancanza non è rilevabile nei gradi di impugnazione ove si sia formato sul punto un giudicato interno implicito, a causa dell'accoglimento della domanda in primo grado e della formulazione dei motivi di appello solo con riferimento ad altri aspetti.

In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2955
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2955
    Data del deposito : 1 marzo 2001

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