Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 2
Nei giudizi diretti al riconoscimento del diritto a pensione o assegno di invalidità civile, il requisito reddituale costituisce, al pari del requisito sanitario e del requisito della incollocazione al lavoro, elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata d'ufficio dal giudice; tuttavia la relativa mancanza non è rilevabile nei gradi di impugnazione ove si sia formato sul punto un giudicato interno implicito, a causa dell'accoglimento della domanda in primo grado e della formulazione dei motivi di appello solo con riferimento ad altri aspetti.
In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CR NC, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PELLICANÒ ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 167/97 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/06/97 R.G.N. 335/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 29 aprile 1994 il Pretore di Locri in funzione di giudice del Lavoro, attraverso parere di ufficio, dichiarò che ZO AC, che aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, aveva diritto all'assegno di invalidità civile previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971. Con sentenza del 30 giugno 1997, attraverso nuovo parere di ufficio, il Tribunale di Reggio Calabria, parzialmente accogliendo l'appello del AC, dichiarò che questi aveva diritto all'indennità di accompagnamento dal 1^ novembre 1996. Afferma il Tribunale che attraverso il raffronto fra le due indagini tecniche di ufficio emergeva l'aggravamento delle condizioni del AC, per la presenza di una nuova situazione patologica ("visus spento OD, campo visivo quasi abolito in OS, glaucoma bilaterale"), che, congiunta al preesistente morbo di Parkinson, determinava la necessità di assistenza continua. Per l'assenza del presupposto reddituale, non poteva essere riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità civile.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre ZO AC, percorrendo le linee di due motivi. Il MINISTERO DELL'INTERNO non si è costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, denunciando per l'art.360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto e carenza di motivazione, ZO AC sostiene che le infermità accertate dal consulente tecnico di ufficio esistevano anche al tempo della domanda amministrativa (dal 1992 era provato, con attestazione del prof. Pezzoli, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
ed era provata l'esistenza del glaucoma); aggiunge il ricorrente che, nel contrasto fra le due consulenze, il Tribunale avrebbe dovuto indicare le ragioni che lo inducevano a condividere una di esse.
Il motivo è infondato. L'adesione del giudicante alla consulenza tecnica di ufficio è insufficiente solo ove il parere non fornisca gli elementi che consentano sul piano positivo di delineare il percorso logico seguito, e sul piano negativo di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario (esposti in altra relazione o aliunde deducibili).
Nel caso in esame, il Tribunale, aderendo al parere del consulente tecnico di ufficio, deduce il tempo di insorgenza dello stato di non autosufficienza (e della conseguente nascita del diritto all'indennità di accompagnamento) dal raffronto fra le due consulenze tecniche di ufficio. E di queste il Tribunale non afferma il contrasto (come sostiene la ricorrente censura), bensì presuppone la coerenza e ne effettua la diacronica lettura, deducendo l'aggravamento dello stato patologico, per l'insorgenza di un vistoso deficit visivo.
In ordine alla specifica individuazione del tempo di insorgenza dello stato di non autosufficienza, che il consulente tecnico identifica con lo stesso tempo dell'indagine, è da osservare che, com'è noto, molte infermità concorrenti a determinare questo stato sorgono e si sviluppano attraverso lenta progressiva evoluzione. Nell'ambito di questo percorso, talora occulto, rimane spesso impossibile accertare con esattezza il momento in cui lo stato patologico abbia varcato la soglia della giuridica rilevanza. E pertanto questa Corte ha ritenuto che, poiché il superamento di questa soglia è tendenzialmente anteriore al momento in cui si è svolta l'indagine tecnica d'ufficio, il giudice ha l'onere di determinare questo momento, ed a tal fine svolgere un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa, mediante l'esercizio di tutti i poteri che ritenga idonei, per poi sottoporre gli elementi acquisiti al vaglio critico d'un attento e logico apprezzamento, sì che la statuizione al riguardo adottata costituisca espressione di convincimento ponderato e congruamente motivato. Ove tuttavia, per l'assenza di elementi che consentano una diversa determinazione tempora e sia impossibile individuare nell'ambito del processo patologico la soglia della giuridica rilevanza, questo momento può essere correttamente riferito all'accertamento ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente (Cass. 2 aprile 1996 n. 3047, 26 marzo 1994 n. 2958). Tuttavia, per i singolari caratteri che nel singolo paziente ogni infermità assume (in funzione delle sue variabili e spesso concorrenti cause, di interni fattori attinenti all'irripetibile terreno biologico investito, dell'occulto contributo di altre infermità, e di esterne imponderabili circostanze: cause che delineano il limite scientifico della scienza medica), il mero carattere evolutivo d'una infermità non è elemento di per sè sufficiente a motivare la presunzione d'una diversa decorrenza. Nè, in assenza di altri elementi, sarebbe consentita la valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ., essendo, questa, fondata sulla certezza dell'esistenza del diritto, anche nella sua temporale dimensione (e l'incertezza del momento di emersione del diritto è incertezza sulla stessa esistenza del diritto).
Nel caso in esame, tuttavia, il consulente tecnico di ufficio (la cui relazione, richiamata dalla sentenza, ne è parte integrante, e necessaria alla relativa lettura) ha affermato che "per quanto riguarda la decorrenza del beneficio, non rilevando dallo studio dei fascicoli processuali gravi valutazioni circa la condizione visiva, in epoca antecedente la nostra visita peritale, siamo dell'opinione di fare riferimento alla data della suddetta visita (4 ottobre 1996)"; ed in tal modo fornisce adeguata motivazione della valutazione del tempo in cui lo stato di invalidità aveva superato la normativa soglia della non autosufficienza.
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 437 secondo comma, 416 e 436 cod. proc. civ. nonché omessa motivazione, il ricorrente sostiene che l'esistenza del presupposto reddituale da un canto non era stato contestato dal MINISTERO, e pertanto, costituendo un fatto pacifico fra le parti (tale essendo non solo il fatto ammesso bensì quello non contestato dalla controparte;
ciò, in particolare, in materia di lavoro, ove, per gli artt. 416 e 436 cod. proc. civ., è onere del resistente assumere specifica posizione in ordine alla domanda), non poteva essere negato dal Tribunale;
e d'altro canto lo stesso Tribunale, dubitandone, avrebbe dovuto, nella ricerca della "verità reale", accertare il fatto, esercitando i propri poteri istruttori.
Il motivo è fondato. Poiché il Pretore aveva riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità civile, e poiché il MINISTERO DELL'INTERNO in sede di appello non aveva censurato la relativa decisione, l'esistenza del diritto restava accertata in forma irreversibile;
e, nell'ambito di questo diritto, anche il relativo presupposto economico. E poiché questo è lo stesso presupposto della pensione di inabilità civile (artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118), l'irreversibilità del relativo accertamento investiva anche il presupposto dell'inabilità civile. Da ciò discende che la sua esistenza, irreversibilmente accertata con giudicato, non poteva essere negata dal Tribunale. Nei limiti di questo motivo, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza deve essere cassata.
Poiché il Tribunale si è limitato a questo preliminare accertamento negativo e non ha accertato l'esistenza del presupposto sanitario (necessario alla pensione di inabilità civile), la causa deve essere rinviata a contiguo competente giudice di merito, che, con questo accertamento, provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, e rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta;
e rinvia alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001