Sentenza 11 maggio 2006
Massime • 1
Non è fungibile con la pena da eseguire per un reato, il periodo trascorso in custodia cautelare subita "sine titulo" per altri delitti commessi in precedenza, a nulla rilevando né l'eventuale antecedente ideazione del reato medesimo, né la posteriorità, rispetto ad esso, della sentenza di assoluzione dai fatti per cui la custodia cautelare sia stata sofferta. (In motivazione, la Corte ha escluso, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul tema, che una siffatta ricostruzione del sistema possa considerarsi in conflitto con gli artt. 3 e 13 Cost.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2006, n. 20332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20332 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 11/05/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1694
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 042648/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IC N. IL 05/05/1966;
avverso ORDINANZA del 18/10/2005 CORTE ASSISE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 18 ottobre 2005 la Corte d'Assise d'Appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente di esecuzione promosso del condannato MA CO al fine ad ottenere che dalla pena in espiazione in forza della condanna inflittagli con la sentenza 16.4.2003 della Corte di Assise di Appello di Torino per il reato di omicidio volontario commesso il 1.6.1997 venisse detratta, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., comma 4, la custodia cautelare subita dal 14.10.1993 al 21.2.1997 relativamente ad altri reati per cui era stato assolto.
Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, essendo stata la custodia cautelare per altri reati subita prima della commissione del reato per cui aveva riportato la condanna in esecuzione, ostasse alla fungibilità il disposto dell'art. 657 c.p.p., comma 4, non rilevando la data in cui eventualmente il MA avrebbe maturato l'idea di commettere l'omicidio, poi di fatto commesso l'1.6.1997, ne' la data in cui era divenuta definitiva la sentenza di assoluzione per il reato per cui aveva ingiustamente sofferto la custodia cautelare, stante il disposto normativo che consentiva la fungibilità soltanto entro precisi limiti temporali.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del MA lamentando inosservanza della legge penale e carenza di motivazione del provvedimento impugnato poiché una interpretazione meramente letterale dell'art. 657 c.p., facente riferimento ad un rapporto anteriorità/posteriorità fra commissione del reato ed espiazione della detenzione, senza fra l'altro considerare il momento in cui il reato era stato ideato, non poteva dirsi costituzionalmente orientata, dovendosi invece tenere conto, nel caso di custodia o pena ingiustamente sofferta, non già della data della cessazione della custodia cautelare, bensì della data della sentenza assolutoria poiché solo la formazione del giudicato sulla inutilità della misura cautelare subita potrebbe spingere il soggetto a commettere nuovi reati facendo affidamento sulla applicazione del principio della fungibilità, essendo solo il momento del riconoscimento della detenzione come ingiusta quello in cui il condannato ha la coscienza di avere un "credito" di pena spendibile per altro reato. In via subordinata ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 657 c.p.p., comma 4, in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui - secondo la interpretazione offerta dai giudici di merito - non consentirebbe, ove si tratti della fungibilità di una custodia cautelare inutilmente subita, di computare, ai fini di determinare la pena detentiva da eseguire, la custodia cautelare subita per altro reato antecedentemente alla pronuncia di assoluzione dal reato per cui la custodia fu disposta. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in effetti infondato.
Il ricorrente chiede il riconoscimento della fungibilità in relazione alla custodia cautelare subita dal 14.10.1993 al 21.2.1997 per altri reati dai quali era stato poi assolto con sentenza successiva alla commissione del reato per cui si trovava in esecuzione di pena e che era stato commesso in data 1.6.1997. All'uopo prospetta una interpretazione della disposizione di cui all'art. 657 c.p.p., comma 4, per cui per data di commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da espiare dovrebbe intendersi non già quella di commissione, bensì quella in cui era incominciata la ideazione del reato e per custodia cautelare subita dopo la commissione del reato in esecuzione dovrebbe ritenersi anche quella subita prima se la sentenza di proscioglimento sia intervenuta dopo.
Ad avviso del ricorrente una diversa interpretazione della disposizione citata, come quella offerta dai giudici di merito che si sarebbero fermati ad una interpretazione strettamente letterale della norma, condurrebbe infatti a risultati vistosamente ingiusti poiché non consentirebbe di recuperare una detenzione "inutiliter" subita in situazioni in cui non resterebbe comunque compromessa la funzione retributiva ovvero quella special - preventiva della pena poiché si tratterebbe pur sempre di una ipotesi in cui la custodia cautelare è divenuta senza titolo dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire ed in cui quindi viene salvaguardata la esigenza, posta a base dell'art. 657 c.p.p., comma 4, di evitare che taluno possa fare conto, al momento della commissione di un reato, di eventuali "crediti" di pena già espiata che lo spingerebbero a delinquere contando sulla impunità acquisita. Quanto al primo profilo del ricorso, occorre rilevare che la legge fa riferimento alla custodia cautelare subita ovvero alle pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire e quindi ad uno specifico momento che è quello della commissione del reato, così escludendo che si possa tenere conto di momenti diversi quale quello in cui il soggetto abbia incominciato ad ideare nella sua mente la possibilità di realizzare un determinato disegno criminoso, poiché fino a quando non ha raggiunto quanto meno la fase del tentativo punibile, a norma dell'art. 56 c.p., il reato non esiste, non essendo comunque consentito al giudice indagare all'interno della psiche umana ne' in senso sfavorevole ne' in senso favorevole al soggetto, restando la fase dei desideri o dei propositi, non concretizzatasi in atti aventi valore esterno ed integranti nella loro materialità la fattispecie prevista dalla norma penale, del tutto indifferente per l'ordinamento.
Non è in conseguenza possibile applicare l'istituto di cui si tratta ad una condanna da espiare per un reato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare per altro reato in relazione al quale si invoca la fungibilità, poiché non solo la lettera ma anche la ratio e lo spirito della norma impongono che non possa imputarsi alla pena inflitta per un determinato reato la carcerazione sofferta precedentemente alla sua consumazione (v. per tutte Cass. 19.4.1998, Marinkovic, Rv. 213399).
Quanto poi al secondo profilo del ricorso, in realtà, alla stregua del testuale tenore dell'art. 657 c.p.p., la computabilità nella pena da espiare della custodia cautelare sofferta per altro reato non richiede che si tratti di custodia cautelare ingiustamente subita (tanto è vero che è fungibile anche la custodia sofferta per altro reato per cui è ancora in corso il relativo procedimento), ma soltanto che essa sia posteriore alla data di commissione del reato per il quale la pena da espiare è stata inflitta (v. Cass. 27.1.1999, Accorinti;
Cass. 29. 1.2000, Capone;
Cass. 30.3.2000,
Sapere), per cui non rileva la circostanza che venga accertata o meno la ingiustizia del titolo ne' il momento in cui tale accertamento venga eventualmente compiuto giudizialmente con sentenza irrevocabile, bensì esclusivamente che il reato cui si riferisce la condanna da espiare non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare.
Nè la disposizione di cui si tratta, interpretata come sopra in base al criterio ermeneutico della ratio legis, è lesiva dei principi di uguaglianza e degli altri principi insiti negli artt. 3, 13 e 27 Cost., giacché la disparità di trattamento normativo in materia di fungibilità della pena tra coloro che hanno sofferto custodia cautelare dopo la commissione di altro reato e coloro che la hanno subita prima trova la sua giustificazione nella rilevanza giuridica delle ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottare una disciplina differenziata. In tal senso si è ripetutamente pronunciata anche questa Corte che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, C.P.P. con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. invocati ora dal ricorrente (v. Cass. 27.6.1990, Mole;
Cass. 18.2.1994, De Angelis). E la stessa Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità Costituzionale con riguardo all'art. 271 c.p.p., u.c., corrispondente all'art. 657 c.p.p., comma 4, ha dichiarato non fondata la stessa questione proprio con riguardo al caso in cui non era stato ancora affermata in via definitiva la ingiustizia della custodia cautelare al momento in cui se ne richiedeva la fungibilità, rilevando che sul punto incide la presunzione di non colpevolezza con conseguente indifferenza della affermazione giudiziale o meno di proscioglimento e quindi anche del momento in cui interviene la stessa, dovendosi invece avere riguardo soltanto alla condizione che il reato cui si riferisce la condanna da espiare non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva (v. Corte Costituzionale n. 13 del 1979). E infatti solo ciò che rileva, poiché l'ordinamento non ammette la precostituzione di riserve di impunità a favore di chi sia stato cautelarmene detenuto per altro fatto e non ammette neppure distinguo, non giustificati dalla ratio della norma, a seconda che la sentenza assolutoria per il diverso fatto per cui il condannato ha subito custodia cautelare sia divenuta definitiva prima o dopo la commissione del nuovo reato. Restano pertanto superate anche le censure difensive di ordine costituzionale, con conseguente rigetto del ricorso. Seguono per legge (art. 616 c.p.p.) le statuizioni di cui in dispositivo in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione proposta di legittimità costituzionale;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006