Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4489 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOI044 8 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Virazuments lanni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 378/98 Dott. Vittorio DUVA PERCONTE LICATESE Dott. Renato Cron. 9695 Consigliere 1531 Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI DURANTE - Rel. Consigliere Ud. 18/10/00 Dott. Bruno MANZO Consigliere Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente Richiesta Lopia studio SEN TENZA dal al Sole 24h 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. 28/3/01 il GI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FRANCIONE, che lo difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato FRANCO AIRENTI, giusta delega in atti;
ricorrente contro 00664072 LLOYD ADRIATICO SPA, in persona de l legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE. in ROMA VIA SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato Rilasciata copia legal al Sig. Franc . 2000 IG OTTAVI, che la difende anche disgiuntamente 12000+2 per diritti 1640 all'avvocato GIANPIERO BOERI, giusta delega in atti;
38 CANCELLIER controricorrente CORTE SUPREMA UI CASSAZIONE nonchè
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ME MP, ME TT;
dal Sig. OTTAVI སྟ-་བ per diritti L. intimati il. --13 SET 2001 IL CANCELLIEREavverso la sentenza n. 923/96 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa 1'1/10/96 e depositata il 15/11/96 (R.G. 428/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica 13000 CANCELLERIA udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Antonio FRANCIONE;
DE345894 udito l'Avvocato Luigi OTTAVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore , Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per , l'accoglimento del I motivo e rigetto del II motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Вяшай! AN CO convenne innanzi al tribunale di Imperia Merano Giampiero, Merano Matteo, la compagnia di assicurazioni Lloyd Adriatico;
sull'assunto che era stato investito con conseguenze lesive mentre si trova- va sulle strisce pedonali dalla moto del primo, guidata dal secondo, assicurata con la terza, ne chiese la con- danna al risarcimento dei danni. Istruita la causa, il tribunale accolse la domanda 2 e condannò i convenuti al pagamento di lire 73.000.000, di cui 50.000.000 per danno biologico (in ragione di lire 2.500.000 per ciascuno dei venti punti di invali- dità accertati), 20.000.000 per danno morale e 3.000.000 per esborsi vari. Su gravame della compagnia di assicurazioni la Cor- te di appello di Genova, con sentenza resa 1'1.10.1996, ridusse il danno biologico a lire 31.000.000 e tenne ferme le altre voci di danno, considerando per quanto ancora interessa che, se era condividibile in linea di principio il metodo di liquidazione del danno biologico concretamente adottato, era, tuttavia, errato il calco- 10, essendo il triplo della pensione sociale all'1.1.1994 lire 13.386.750, e che il danno morale era Romans superiore alla somma liquidata (lire 20.000.000) e pari a lire 29.000.000, ma in mancanza di impugnazione dove- va rimanere ferma la somma liquidata. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso il AN sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
ha resistito con controricorso la compa- gnia di assicurazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. l'errore, nel quale sono in- corsi i giudici di appello, assumendo come base per il 3 calcolo del danno biologico una somma nettamente infe- riore a quella corrispondente al triplo della pensione sociale nell'anno 1994 (lire 13.386.750 invece che lire 18.261.750). Il motivo è fondato. L'errore, che viene nella specie denunciato, non è di quelli che possono essere corretti con la procedura di cui all'art. 287 c.p.c. e non sono, pertanto, dedu- cibili innanzi alla Corte di cassazione, ma attiene al- la determinazione dei presupposti numerici dell'operazione di calcolo del danno biologico e, ri- solvendosi in un vizio logico della motivazione, forma legittimamente oggetto di ricorso per cassazione (Cass. 11.11.1994 n. 9578). Romand L'esame della normativa in materia evidenzia la sussistenza dell'errore, essendo il triplo della pen- sione sociale alla data di riferimento (1.1.1994) lire 18.369.750 e non lire 13.386.750, come ritenuto dai giudici di appello. Ond'è che la sentenza impugnata va cassata sul pun- con rinvio per nuovo esame e pronuncia sulle spese to del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta sotto il profilo della contraddittoria motivazione su punto 4 decisivo che i giudici di appello non abbiano raggua- gliato il danno morale ai parametri adottati, tanto più che si tratta di parametri di carattere obiettivo. Il motivo è inammissibile in quanto i giudici di primo grado hanno determinato il danno morale in lire 20.000.000 e di tale determinazione l'attuale ricorren- hooos te non si è doluto, così come avrebbe dovuto, ove 290000 aves- se voluto rimettere in discussione il punto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
ri- getta il secondo motivo;
B cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di ap- pello di Genova. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione il 18.10.2000. e r i d ( IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. 1 0 VI WA НО дигамбе 0 DEL E IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Sumbattistä Depositata in Cancelleria Oggi, lì 28 MAR. 2001 0 IL CANCELLIERE E R P Giovanni Giambattista U S E T E O N A Z I R O C * 5