Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8915 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POP89 15 /01 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 1648/00 SCIARELLI Consigliere 3549/00 Dott. Guglielmo Consigliere Cron.20375 Dott. Attilio CELENTANO GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud. 05/04/01 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: CE EM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI | E SERVIZI PER AZIONI;
intimato e sul 2° ricorso n° 03549/00 proposto da: - - 2001 FF.SS. SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRSPORTI 1635 E SERVIZI PER AZIONI, elettivamente domiciliato in -1- ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
CE EM;
intimato avverso la sentenza n. 1409/99 del Tribunale di ROMA, | depositata il 27/01/99 R.G.N. 65088/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corradoudienza del 05/04/01 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso previa riunione dei ricorsi, accoglimento del principale e rigetto del primo motivo incidentale ed accolto il secondo motivo. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, per quanto rileva nella presente sede, ha, con sentenza del 27.1.99, sulla pretesa di rideterminazione del compenso per lavoro straordinario M prestato dal 1976 sino al 1986 dal sign. Emilio Vicentini dipedente della spaFerrovie dello Stato che aveva, per tale ragione, adito il Pretore- ritenuto che :
1- fossero estinti per prescrizione i crediti maturati nel quinquennio anteriore all'atto interruttivo del 26.3.87; 2- la sopravvenienza della 1.n.42/79 non ha comportato abrogazione dell'art. 4 d.p.r. n.1188/77 e del collegamento ivi disposto con il trattamento ordinario del primo dirigente, collegamento sempre esperibile sulla base del quadro di equiparazione allegato alla legge stessa, giusta il costante indirizzo della S.C.; 3- il divieto di computo dell'aumento previsto dall'art. 134 1.312/80, limitato all'ambito temporale di tale legge, sia venuto meno per effetto delle succesive leggi n.432/81 e 869/82. Il sign. Vicentini chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso sostenuto da due motivi. Resiste la spa Ferrovie dello Stato con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sorretto da due motivi. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti attenendo alla medesima decisione. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2941 e 2948 cc., omessa e contraddittoria motivazione e si duole che il Tribunale, nel determinare il quinquennio per il quale operava la prescrizione, ha tenuto conto non del deposito del ricorso ma della lettera raccomandata del 25.3.87 (anteriore allo stesso). La censura è inammissibile per carenza di interesse avendo il Tribunale fatto riferimento ad un atto interruttivo della prescrizione più favorevole per il ricorrente. e Con il secondo motivo denuncia violazione falsa applicazione degli art.2941 n.8 e 1362 cc con riferimento alla circolare 15.10.80 della direzione Generale delle Ferrovie dello Stato -cui secondo lo stesso si riconnette efficacia interruttiva della prescrizione dei crediti per lavoro straordinario- nonché omissione assoluta di esame di un punto decisivo. Con tale censura il ricorrente imputa al Tribunale di non aver adottato alcuna decisione in ordine all'efficacia interruttiva della circolare stessa, punto espressamente proposto in appello con la memoria di costituzione. La censura è fondata. Effettivamente il Tribunale non ha in ordine a tale -rilevante- questione ( per la soluzione favorevole al ricorrente: Cass. 10404/98,11258/98, 11637/98) reso alcuna decisione. 2 Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 4 dpr 1118/77 e 17 1.42/79 e si imputa al Tribunale di aver riconosciuto la vigenza della prima norma omettendo di assegnare valore meramente programmatico alla seconda. La censura è infondata essendo la decisione impugnata conforme, sulla predetta questione, al costante indirizzo di questa Corte secondo cui la sopravvenienza della 1.n.42/79 la quale ha rideterminato l'inquadramento del personale ferroviario - sostituendo alle anteriori qualifiche i nuovi profili professionali ed ai parametri le nuove categorie stipendiali- non ha comportato l'abrogazione dell'art.4 dpr n.1188/77 e del collegamento ivi disposto ai fini della determinazione del compenso per con il lavoro straordinario del personale straordinario del personale ferroviario trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale essendo tale collegamento pur sempre esperibile sulla base del quadro di equiparazione allegato alla l.n.42/79 ( fra le molte : 6614/96). Con secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 134 1. 312/80, 101. 432/81, 1 1. 869 /82 e di tutte le altre norme successive che hanno aumentato lo stipendio dei dirigenti in relazione all'art. 17 1.42 179, nonché vizi di motivazione, lamentando che il Tribunale abbia ritenuto, contraddicendo il costante indirizzo di legittimità, che il divieto di aumento previsto dall'art. 134 1.312/80 sia limitato all'ambito temporale di tale legge e sia venuto meno per effetto delle successive leggi n.432/ 81, e 869/82. La censura è fondata. 3 Effettivamente la decisione impugnata non è conforme al predetto indirizzo che ha invece escluso che le predette due leggi abbiano fatto venir meno il divieto di computabilità dell'aumento previsto dal predetto art. 134 1.312/80 ( fra le molte Cass. prima citata). La decisione impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altro giudice, designatocome da dispositivo cheбедие
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi,accoglie il ricorso principale per quanto di ragione ed il secondo motivo del ricorso incidentale, del quale rigetta il primo;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma. Roma 5 aprile 2001 T la sentenza impugnata Il Consigliere es. Lossado Sagoline Л ожно растороний Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cangelleria L E L E D G A L 1 % G 1 7 N - 3 ger-2 LUB. 2001 0 A 1 L I ' E . I R R S T E O L A I D S N T T I D I , O D I L D B O L T A O A A M E S N A , P P S S S S G E D I G I O T A I E S E O R A D E T , T N R S E T IL CANCELLIERE R O G 4