Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6807 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN 6807 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente R.G.N. 7392/98 Cron.15420 - Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Ud. 16/02/01 Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BOVONE LUIGIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2001 BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato PATRIZI 799 GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente -1- all'avvocato BIOLE' ADOLFO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 355/98 del Tribunale di GENOVA, ÷ depositata il 04/02/98 R.G.N. 8658/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
Patrizi; udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
el buito udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Genova Luigia OV, esponeva che in data 31.1.1991 l'Inps le aveva comunicato l'accertamento di un indebito pari a £ 2.450.000 per superamento dei prescritti limiti di reddito nel periodo 1.10.1983/31.8.1986, pur essendo a conoscenza della sua situazione reddituale. La ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa dell'Inps ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989, mancando del tutto il dolo nel suo comportamento: Si costituiva l'Inps tardivamente chiedendo il rigetto della domanda in quanto la OV aveva taciuto di essere titolare di altra pensione. Con sentenza del 26.4.1995, il Pretore accoglieva la domanda rilevando che il pagamento della prestazione indebita era avvenuto in epoca anteriore al 24.1.1989, sicchè era applicabile l'art. 80 del R.D. n. 1422 del 1924 in base al quale, salvo il dolo del pensionato, non erano ripetibili gli indebiti anteriori di oltre un anno come nella specie - rispetto al provvedimento di rettifica. вра Su appello dell'Istituto il Tribunale di Genova, con sentenza del 4.2.1998, confermava la pronunzia pretorile. Osservava il Giudice del gravame, per quanto qui interessa: a) che era comunque onere dell'Istituto provare il dolo della OV;
b) che da una tale prova l'Istituto era comunque decaduto;
c) che la OV aveva consegnato nel corso degli anni i modelli reddituali in base ai quali l'Inps aveva potuto operare la cristallizzazione. In ogni caso concludeva il Tribunale la legge 23.12.1996, n. 662 aveva, con effetto retroattivo, escluso il recupero dell'indebito nei confronti dei percettori di reddito inferiore a 16 milioni, e tale disposizione doveva intendersi applicabile anche ai recuperi già attuati prima del 1996. Avverso detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l'intimata con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c., 52 della legge n. 88/1989, e 1, comma 260 della legge n. 662 del 1996, l'Istituto ricorrente osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la nuova normativa del 1996 non era applicabile ai recuperi già attuati, come nella specie. In ogni caso aggiunge il ricorrente per l'applicabilità della nuova - - normativa è necessario accertare se l'assicurata avesse un reddito inferiore a 16 milioni nell'anno 1995. Il ricorso non è fondato. Deve premettersi che secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sent., 21.2.2000, n. 30) le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260, 261, 263, e 265, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile. Nondimeno hanno aggiunto le SSUU - la normativa sopravvenuta non si applica ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati. Discende da tale statuizione che la questione presente va risolta alla luce della disciplina precedente l'indicata legge del 1996 e, dunque, in particolare dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 secondo cui “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o liquidazione della pensione (comma 1). Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave (comma 2)”. Tale norma è stata poi interpretata autenticamente dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 492 (disposizioni in materia di finanza pubblica) “nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato dei fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite" (comma 1). "L'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza" (comma 2). Sulla base di quanto precede, non essendo in discussione il dolo della OV nella percezione dell'asserito indebito (in proposito il Tribunale di Brescia ha precisato che l'Istituto appellante era decaduto da ogni possibilità di prova in ordine a tale vizio, e tale statuizione non è oggetto di censura in questa sede) appare del tutto corretta la sentenza impugnata la quale ha disatteso la tesi dell'Istituto previdenziale ricorrente. 5 Il ricorso va, dunque, respinto con condanna dell'Istituto alle spese del presente giudizio nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna l'Inps alle spese di questo giudizio pari a 27000 oltre a £ 2.000.000 per onorari.£. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001 Pravasi Amizante Il Presidente Il Consigliere estensore Roffe fyer彖 Pillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerla I D A oggi, 18 MAG 2001. 0 , S 1 S O . 3 L A T L T 3 IL CANCELLIERS , R 5 O A B A ' . S I L E N D L P S E A 3 I D T 7 N I S - S G 8 O - N O P 1 E M A 1 S I D I E E A A , D G O O E G T R T E T T I L S N I R E I G S A E D E L R L O E D 160