Sentenza 12 febbraio 2002
Massime • 1
In materia di infortuni sul lavoro in agricoltura alla luce della ordinanza della Corte costituzionale n. 327 del 2001 - che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento degli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 14 , comma primo, lett. b), del D.L. n. 155 del 1993, convertito nella legge n. 243 del 1993, censurato, per la mancata previsione di una norma transitoria idonea a garantire tutela assicurativa a quei lavoratori che, in possesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa in materia di infortuni sul lavoro (abitualità dello svolgimento dell'attività agricola), nel passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovavano nelle condizioni richieste a decorrere dall'1 giugno 1993 dalla nuova legge per fruire della tutela medesima (svolgimento dell'attività in modo esclusivo o prevalente) - deve escludersi che la tutela in argomento possa essere attribuita per infortuni verificatisi nel 1993, ma dopo la data del primo giugno, a coltivatori diretti, mezzadri e coloni che non svolgevano attività agricola in modo esclusivo o prevalente, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario all'avvenuto versamento dei relativi contributi assicurativi per l'intero anno 1993.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2002, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar TUCCARI CARLO FEDERICO di ROMA del 16/11/1999 rep. n^ 52606;
- ricorrente -
contro
NT LEA - (EREDE DI CAPELLI GLICERIO), elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 112/97 del Tribunale di PARMA, depositata il 24/07/97 R.G.N. 101/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblicai udienza del 05/11/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo
Il Pretore di Parma ha riconosciuto soggetto alla tutela assicurativa obbligatoria l'infortunio mortale occorso il 12.9.1993 a AP Glicerio, così accogliendo la domanda della vedova ricorrente ZO Lea.
Con sentenza 26 giugno/24 luglio 1997 n. 112, il Tribunale di Parma ha respinto l'appello dell'Inail.
Il Tribunale ha riconosciuto che il AP, al momento dell'infortunio, non svolgeva attività agricola in via prevalente, mentre l'art. 14. lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 19 luglio 1993, n. 243, dispone che, con decorrenza dal 1^ giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le persone indicate nell'art. 205, lett. b), D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (proprietari, mezzadri, affittuari,
loro coniuge e figli) sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, e quindi sono solo coloro che svolgono attività agricola in maniera esclusiva o prevalente;
ma ha ritenuto lo stesso AP tutelabile in virtù del principio dell'affidamento, perché al momento dell'infortunio mortale (schiacciamento della cassa toracica avvenuto il 12.9.1993, dopo l'entrata in vigore del d.l. 22 maggio 1993, n. 155), egli era stato ammesso ed aveva pagato i contributi assicurativi dovuti per 1^ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutto l'anno 1993.
Ha proposto ricorso per cassazione l'Inail, con tre motivi. L'intimato si è costituito, resistendo.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l'Inail deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 205, 1^ comma, lett. b), D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), come modificato dall'art. 14 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, con Legge 19 luglio 1993, n. 243; dell'art. 101, 2^ comma, Cost. e dell'art. 113 c.p.c.; errata, illogica e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorrente imputa al Tribunale di Parma di avere violato il principio fondamentale del diritto processuale, contenuto nell'art. 101, 2^ comma, Cost., e nell'art. 113, 1^ comma, c.p.c., che impone al giudice di decidere la causa secondo le norme del diritto vigente, perché, nonostante l'espresso riconoscimento che dal 1^.
6.1993 i coltivatori diretti, esercitanti l'attività agricola in modo abituale, ma non esclusivo o prevalente, non possono essere più assicurati presso l'Inail, in forza della nuova formulazione normativa dell'art. 205, 1^ comma, lett. b), del t.u. 1124/1965, ha disapplicato tale norma, ritenendo che il AP avesse già maturato il diritto alla copertura assicurativa per l'intero anno 1993, per il solo fatto di avere puntualmente pagato alle prescritte scadenze le rate del contributo assicurativo, a tutela degli infortuni sul lavoro agricolo, sebbene lo stesso giudice avesse accertato che l'infortunio mortale si era verificato il 12.9.1993 e che il AP non svolgeva attività lavorativa agricola in modo prevalente. Con il secondo motivo 1,istituto deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 136 Cost. e dell'intera normativa in tema di giudizio sulla illegittimità costituzionale;
errata, illogica e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. Il ricorrente ricorda che la Corte Costituzionale investita dal Pretore di Parma della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. b), d.l. 22 maggio 1993 n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), conv. in l. 15 luglio 1993 n. 243, nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti di quei lavoratori agricoli autonomi, quali coltivatori diretti, coloni, mezzadri che, in possesso dei requisiti richiesti dalla previgente normativa in materia di infortuni sul lavoro (abitualità dello svolgimento dell'attività agricola), nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, non si trovano più nelle condizioni richieste dalla nuova legge per fruire della tutela medesima (svolgimento di tale attività in modo esclusivo o prevalente), per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - aveva dichiarato la questione inammissibile, sicché il pur enunciato principio del legittimo affidamento su diritti soggettivi perfetti non autorizzava il Tribunale a farne diretta applicazione, contro il tenore testuale della normativa vigente, ma, semmai, poteva indurre il Tribunale a riproporre, riformulandola, la stessa questione di legittimità costituzionale, dichiarata inammissibile nei confronti del Pretore. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 15 disposizioni preliminari al codice civile;
errata, illogica e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., per avere ritenuto la precedente normativa sulle modalità di formazione e pubblicazione dei ruoli, l'ammontare dei contributi, l'emissione dei bollettini di pagamento rateale tuttora in vigore, nonostante l'abrogazione implicita da parte dell'art. 14 L. 243/1993 cit., per incompatibilità, a norma dell'art. 15 cit., con la nuova più restrittiva disciplina sui requisiti soggettivi. I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
Il d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto che "Con decorrenza dal 1^ giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al relativo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124... b) i lavoratori di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 205 del citato testo unico sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni;
..."
Legge 26 ottobre 1957, n. 1047:
2. Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame.
Legge 9 gennaio 1963, n. 9:
2. È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.
Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.
Per effetto quindi del combinato disposto delle norme sopra riportate, a decorrere dal 1^ giugno 1993, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, è richiesto il più restrittivo requisito che l'attività agricola costituisca l'attività economica prevalente e la maggior fonte di reddito;
mentre, nel regime precedente, era sufficiente l'abitualità nel lavoro agricolo, anche se il collegamento con l'azienda agricola istituito dall'art. 205 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 induceva per questa via il requisito della professionalità nel lavoro agricolo, intesa come sistematicità ed abitualità nello svolgimento di un'impresa economica, anche se non come esclusività e preminenza dell'impresa stessa rispetto ad altre, accompagnato al fine di lucro, inteso come finalità di commercializzazione e vendita dei beni prodotti (Cass. 17 marzo 1997 n. 2321). Questa Corte, ritenuto che il principio di affidamento nella sicurezza giuridica, direttamente applicato dal Tribunale, costituisca un parametro di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi (Corte Cost. sent. 27/31 maggio 1996 n. 179), ma non può essere applicato direttamente dal giudice ordinario per risolvere una controversia contro il tenore testuale di una disposizione legislativa;
ritenuto tuttavia non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. b), d.l. 22 maggio 1993 n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), conv. in l. 15 luglio 1993 n. 243, nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti di quei lavoratori agricoli autonomi, quale il AP che, in possesso dei requisiti richiesti dalla previgente normativa in materia di infortuni sul lavoro (abitualità dello svolgimento dell'attività agricola), nel passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovano più nelle condizioni richieste dalla nuova legge per fruire della tutela medesima (svolgimento di tale attività in modo esclusivo o prevalente), per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.; ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. b), d.l. 22 maggio 1993 n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), conv. in l. 15 luglio 1993 n. 243, nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti di quei lavoratori agricoli autonomi, i quali, in esecuzione dell'obbligo contributivo vigente, abbiano versato la quota capitaria annua per l'intero anno 1993, maturando il diritto alla (e fidando nella) relativa copertura assicurativa, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.. La Corte Costituzionale, con ordinanza 12/27 luglio 2001 n. 327, ha dichiarato la manifesta infondatezza della sollevata eccezione, in quanto il legislatore ha un'ampia discrezionalità nel dettare le norme transitorie, con l'unico limite della ragionevolezza, discrezionalità che si esercita nell'ambito della sua valutazione politica (sentenza n. 179 del 1996). Nel caso specifico la Corte non ha ravvisato una irrazionale carenza di norme transitorie, poiché la norma impugnata, lungi dall'istituire una modifica del regime assicurativo in questione con effetti retroattivi - tale da poter astrattamente incidere in modo irragionevole su situazioni regolate da leggi precedenti - si limita a fissare una data a partire dalla quale vengono modificate le condizioni di accesso alla tutela previdenziale nei confronti di certe categorie di lavoratori agricoli;
che nella particolare forma di assicurazione gestita dall'INAIL vige il principio di automaticità delle prestazioni, introdotto dal r.d. del 1935, per il quale le prestazioni vengono erogate al lavoratore non in base ad rapporto sinallagmatico con l'effettivo pagamento dei contributi, bensì in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi fissati dalla legge, sicché non può invocarsi il principio dell'affidamento, sostenendo che l'avvenuto versamento contributivo per l'anno 1993 sia condizione - da sola - sufficiente a far sorgere il diritto alla copertura assicurativa fino al termine di quell'anno.
Sulla base di tali motivazioni, il ricorso dell'Inail va accolto. Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 c.p.c., come modificato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, respingendo la domanda della vedova del Cappelli. Nulla per le spese processuali, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda di ZO Lea. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 5 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2002