Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2002, n. 2000
CASS
Sentenza 12 febbraio 2002

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In materia di infortuni sul lavoro in agricoltura alla luce della ordinanza della Corte costituzionale n. 327 del 2001 - che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento degli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 14 , comma primo, lett. b), del D.L. n. 155 del 1993, convertito nella legge n. 243 del 1993, censurato, per la mancata previsione di una norma transitoria idonea a garantire tutela assicurativa a quei lavoratori che, in possesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa in materia di infortuni sul lavoro (abitualità dello svolgimento dell'attività agricola), nel passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovavano nelle condizioni richieste a decorrere dall'1 giugno 1993 dalla nuova legge per fruire della tutela medesima (svolgimento dell'attività in modo esclusivo o prevalente) - deve escludersi che la tutela in argomento possa essere attribuita per infortuni verificatisi nel 1993, ma dopo la data del primo giugno, a coltivatori diretti, mezzadri e coloni che non svolgevano attività agricola in modo esclusivo o prevalente, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario all'avvenuto versamento dei relativi contributi assicurativi per l'intero anno 1993.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2002, n. 2000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2000
    Data del deposito : 12 febbraio 2002

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