Sentenza 10 maggio 2011
Massime • 1
Non costituisce presupposto per il diniego della concessione dei benefici penitenziari ai sensi dell'art. 58 quater Ordinamento penitenziario il provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, adottato a seguito della commissione del reato di evasione per il quale non sia ancora intervenuta sentenza definitiva di condanna.
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- 1. Il giudice di sorveglianza ha l’obbligo di valutare concretamente la condotta del condannato durante gli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p. (Cass.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 maggio 2025
1. Premessa La pronuncia in commento affronta il tema del rilievo da attribuire alla condotta serbata dal condannato nel periodo di arresti domiciliari "in prosecuzione", a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. La Cassazione annulla parzialmente l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare senza valorizzare in modo adeguato il comportamento positivo tenuto dal condannato durante il periodo trascorso in restrizione domiciliare. 2. Il caso Gi.Ro., condannato in via definitiva, aveva beneficiato della sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p., continuando a espiare la pena …
Leggi di più… - 2. Art. 58-quaterhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2011, n. 22865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22865 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/05/2011
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1744
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 41471/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI MO N. IL 23/09/1976;
avverso l'ordinanza n. 3425/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 21/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. MURA Antonio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Antonio Mura, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 21 settembre 2010 e depositata il 28 settembre 2010, il Tribunale di sorveglianza di Roma - per quanto qui rileva - ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata dal condannato AN ON, sulla base del rilievo che nei confronti di costui, in data 11 settembre 2009, il giudice procedente aveva disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari "per il reato di evasione".
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Alessandro Vannucci, mediante atto recante la data del 13 ottobre 201, col quale denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 58-quater dell'Ordinamento Penitenziario, contestando la ricorrenza della ravvisata ipotesi di inammissibilità in difetto di condanna per il delitto di evasione e in difetto di revoca di alcuna misura alternativa.
3. - Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria dell'8 febbraio 2011, rileva;
le censure del ricorrente sono fondate;
costui non ha subito condanna per il delitto di evasione;
peraltro nei suoi confronti è intervenuta la revoca non di una misura alternativa, bensì degli arreso domiciliari;
sicché difetta il presupposto del divieto di cui all'art. 58-quater, comma 2, dell'Ordinamento Penitenziario. 4. - Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di sorveglianza è incorso nella inosservanza della legge.
L'art. 58-quater, comma 1, dell'Ordinamento Penitenziario vieta la applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e delle altre misure alternative ibidem enumerate, "al condannato che sta stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p.". E la giurisprudenza di questa Corte suprema è concorde nell'affermazione del principio di diritto, secondo il quale, ai fini della sussistenza del divieto, è necessario il passaggio in cosa giudicata delle condanna per evasione (Sez. 1^, 5 febbraio 2009, n. 9827, Mosca, massima n. 243293; Sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 30102, Cerasa, massima n. 244642 e Sez. 1^, 6 maggio 2010, n. 18127, Zoccoli, massima n. 247080). Il medesimo art. 58-quater cit., comma 2, prevede analogo divieto di concessione "al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca si una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, comma 1".
Ma nella specie, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile la richiesta del condannato, in carenza dei presupposti dei succitati divieti, in quanto ha motivato con riferimento alla revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari (misura diversa da quelle contemplate dall'art. 58-quater, comma 2, cit.) "per il reato di evasione" e senza che tuttavia, risultasse intervenuta la relativa condanna.
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011