Sentenza 17 giugno 2009
Massime • 1
Il divieto di concessione di determinati benefici penitenziari al condannato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen. vale anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti relativa a tale condotta. (Fattispecie in tema di affidamento in prova al servizio sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2009, n. 30102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30102 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/06/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2039
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 007647/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) CERASA IU N. IL 22/06/1965;
avverso ORDINANZA del 12/11/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. SELVAGGI Eugenio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 12 novembre 2008 e depositata il 14 novembre 2008, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha applicato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale a Giuseppe Cerasa, ai fini della espiazione della reclusione irrogatagli in ragione di due mesi e diciannove giorni col rito della applicazione della pena su richiesta, giusta sentenza del Tribunale ordinario di Genova 5 dicembre 2007, pel delitto di evasione, motivando - in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità - che, in difetto di condanna pronunciata in esito al giudizio, non ricorre il divieto comportato dalla osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 58 quater, dell'Ordinamento penitenziario;
e, in proposito, richiamando pertinenti arresti di legittimità, sul punto che la sentenza di applicazione delle pena su richiesta non è equiparabile, in materia di benefici penitenziari, alla sentenza di condanna;
e, ancora argomentando che la contraria tesi contraddirebbe l'indirizzo del sistema processuale di incentivazione del rito alternativo. 2. - Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data del 25 novembre 2008, depositato il 26 novembre 2008, col quale dichiara di denunziare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 58 quater dell'Ordinamento penitenziario, deducendo: la giurisprudenza di legittimità più recente, rivedendo il precedente orientamento, ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta (per reato commesso in costanza della esecuzione della misura alternativa) può costituire titolo per la revoca della liberazione anticipata;
e le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto, hanno affermato, ai fini della revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena, la equitazione tra le sentenze in parola.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 4 maggio 2009, obietta: opera il divieto, à termini dell'art. 58 quater, dell'Ordinamento penitenziario, della applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale alle persone condannare per il delitto di evasione;
la sentenza di applicazione della pena su richiesta, per tale titolo di reato, è equiparata alla sentenza di condanna.
4. - Il ricorso è fondato.
In carenza di precedenti specifici in termini, soccorre in relazione alla equiparazione normativa, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, ultimo inciso, della sentenza di applicazione della pena su richiesta alla "pronuncia di condanna", il principio di diritto fissato da questa Corte a Sezioni Unite, in materia di revoca del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, secondo il quale la equiparazione in parola ha carattere generale e opera indiscriminatamente, salvo "una espressa previsione di deroga" (29 novembre 2005, n. 17781, Diop, massima n. 233518). E a fortiori il criterio trova necessariamente applicazione, a maiori ad minus, nel caso del divieto, temporaneo e dilatorio, della applicazione della misura alternativa, atteso che l'equiparazione comporta l'effetto ben più rilevante e afflittivo della revoca del beneficio di cui all'art. 163 c.p., con la conseguente espiazione della pena della quale era stata sospesa l'esecuzione. Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata e la comunicazione degli atti al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata e dispone darsi comunicazione al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2009