Sentenza 23 gennaio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6947 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2001, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 9.4.1997 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. nei confronti del dipendente CH Da ZZ avverso la sentenza del Pretore di Napoli che in data 2 luglio 1993 aveva accolto la domanda del lavoratore diretta a ottenere l'erogazione dell'adeguamento semestrale dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 16 D. P.R. n. 13 del 1986 sullo stipendio effettivamente percepito al momento dell'eroga- zione, anziché su quello iniziale del profilo di appartenenza senza scatti di anzianità. Il Tribunale osservava che l'appello era stato proposto con ricorso per il quale la procura al difensore era stata rilasciata con atto congiunto materialmente all'atto difensivo senza che venisse assicurata la riferibilità al rappresentato dell'atto medesimo Le Ferrovie dello Stato propongono ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a. deduce che il Tribunale, aderendo alla tesi 3 più restrittiva nell'interpretazione dell'art. 83 c.p.c., aveva omesso di valutare la procura alle liti come parte integrante del ricorso in appello, pur se contenuta in foglio separato ad esso congiunto materialmente. La procura, infatti, osserva l'ente era stata apposta dopo la firma del ricorrente - ricorso ad opera del procuratore ed era contenuta nel foglio separato che era stato depositato in cancelleria contestualmente al ricorso in appello prima che venisse emesso ad opera del Presidente il decreto di fissazione dell'udienza per la trattazione del gravame. Con il secondo motivo l'Ente ricorrente deduce che a seguito del "ius superveniens" di cui agli artt. 1 e 2 legge 27 maggio 1997 n. 141, che hanno modificato l'art. 83 c.p.c. e hanno esteso l'applicabilità della modifica anche ai procedimenti in corso, il vizio rilevato dal . Tribunale, anche se sussistente, risulta definitivamente sanato. Esaminati congiuntamente i due dedotti motivi per evidente loro connessione, la Corte osserva che il proposto ricorso è fondato. Lo "ius superveniens" costituito dall'art. 1 4 della legge 27 maggio 1997 n. 141, il quale modificando l'art. 83 terzo comma c.p.c., ha consentito che la procura possa essere rilasciata anche su foglio separato, purchè congiunto materialmente all'atto cui accede. La norma citata, in altri termini, induce ora a ritenere, anche per i procedimenti in corso (art. 2 legge citata) che la posizione topografica della procura non è più decisiva al fine di conferire la certezza della riferibilità alla parte rappresentata dell'atto difensivo compiuto dal difensore, a nulla rilevando che il mandato alle liti sia contenuto in un foglio separato. All'uopo è, infatti, sufficiente che il foglio contenente la procura abbia elementi di riferimento tali da non lasciare dubbi di sorta sul fatto che l'atto sia attribuibile alla parte nel cui nome il difensore l'ha compiuto. (v. Cass. Sezioni Unite 10.3.1998 n. 2642). Alla luce del suesposto principio il proposto poiché il foglio separatoricorso va accolto, contenente la procura e congiunto materialmente al ricorso in appello è stato depositato unitamente al ricorso in appello prima del decreto del Presidente al Tribunale che aveva fissato l'udienza di 5 trattazione del gravame e del pari, contestualmente è stato notificato alla controparte. Ne consegue che la sentenza impugnata non risulta essere in linea con il principio di diritto enunciato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite. Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per esame alla Corte d'Appello di Napoli. Il giudice del rinvio provvederà sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per alla Corte le spese del presente giudizio, d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 22 giugno 2000. I Presidente: M arino San a Il Cons. estensore: Makle I D A , S 0 O S 1 3 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L A . 3 L T T 5 Depositata in Cancellería O , R B A . A I S ' N Oggi, 23 GEN. 2001 E L D P L S 3 E A I 7 T D - S N IL COLLABORATORE) I 8 G O - S P 1 O N 1 DI CANCELLERIA E M A I S D E I A E G A D , G O E O E R T T T L T N S I E I R S A G I E E L D L R E C D Aula 'B' 31.8. Cianche dé REPUBBLICA ITALIANA 009 3 2 7 0 1 LA CO TEQUEREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 12204/98 D'ANGELO Consigliere Cron..1838 Dott. Bruno Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 22/06/00 CAPITANIO Rel. Consigliere Dott. Natale ha pronunciato la seguente 521648 SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro elettivamente tempore, domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato OZZOLA MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta delega CORTE SUPERMA DI CASSAZIONE in atti;
UFFICIO COF Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ricorrente - dal Sig. per diritti L. 3000 contro 23 GEN. 2001 DA POZZO MICHELE;
IL CANCELLIERE - intimato DRE 3000 CANCELLERIA avversO la sentenza n. 3291/98 del291/97 Tribunale di2000 3171 NAPOLI, depositata il 09/07/97, r.g.n. 42272/93; -1- CG575345 CORTE SUPREMA DICASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO COPIE udienza del 22/06/00 dal Consigliere Dott. Natale Rilasciata copia legale al Sig. CAPITANIO;
16 FEB. 2001 per diritti udito l'Avvocato OZZOLA;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2-