Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL0 1 704 / 0 1 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 4354/99 Cron. 3622 - Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO 546 Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' Dott. Aniello NAPPI Consigliere Ud. 14/06/00 Consigliere Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente 12 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE FALLIMENTO PEGORARO SONIA, in persona del Curatore pro 3000 dintti L. per tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO il ANDRONICO 24, presso l'avvocato ROMAGNOLI E.. LIRE 3000 rappresentato e difeso dall'avvocato MANENTE NATALINO, CANCELLERIA giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente CG066503
contro
BANCA CENTRALE PER IL LEASING DELLE BANCHE POPOLARI ITALEASE SpA - ; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 25 - intimata Richiesta copia esecutiva dal Sig. MANENTE avverso la sentenza n. 1085/98 della Corte d'Appello2000 per diritti L. 4000 +6 1288 di VENEZIA, depositata il 19/06/98; 1.2.1.GIU.2001. IL CANCELLIERE -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Loiacono, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
per l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Accogliendo la opposizione proposta - а norma degli artt. 98 e 103 legge fallimentare dall'Istituto Triveneto del Leasing società p.a., la Corte d'appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 19 giugno 1998 (pronunciata in sede di rinvio dalla Corte di cassazione), disponeva la separazione dell'autoveicolo targato VE 541382 ritmo, posseduto dal fallimento di marca Fiat PE SO che condannava alla immediata restituzione del bene a favore dello stesso Istituto, nonché al risarcimento dei danni "per ritardata restituzione" da liquidarsi in separato giudizio. Contro questa sentenza il curatore del fallimento di PE SO ha proposto ricorso per cassazione enunciando due motivi di impugnazione. La intimata Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari - Italease s.p.a. (che ha incorporato la s.p.a. Istituto Triveneto del Leasing) non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione il curatore del fallimento di PE SO deduce 3 "violazione e falsa applicazione" dell'art. 98 legge fallimentare, nonché "insufficiente motiva- zione su punto decisivo" e critica la decisione per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta in sede di opposizione allo stato passivo, improponibile come domanda nuova rispetto a quella di separazione ex art. 103 1.f., non accolta ai sensi degli artt. 95 97 1.f.. Con il secondo motivo il ricorrente in subordine prospetta "violazione € falsa applicazione" dell'art. 96 c.p.c. perché la pretesa risarcitoria, formulata come domanda di condanna generica al risarcimento dei danni con rinvio della liquidazione ad un separato giudizio, doveva essere in ogni caso dichiarata inammissibile, poiché il giudizio sulla responsabilità aggravata "processuale" spetta, sia per l'an che per il quantum, esclusivamente al giudice investito del nell'ambito di una competenza funzionalemerito, la scissione della che non consente necessariamente unitaria pronuncia. - Riconosce il ricorrente che la s.p.a.
2. Istituto Triveneto del Leasing con la domanda di Wncover risarcimento dei danni proposta unitamente alla 4 opposizione ex art. 98 legge fallimentare aveva inteso far valere la responsabilità aggravata della amministrazione fallimentare per avere resistito pretesa di separazione alla restituzione dell'autoveicolo (oggetto del contratto di leasing concluso con la debitrice in bonis) e perciò sul fondamento dell'art. 96 c.p.c., giacchè, secondo la prospettazione della domanda principale, il diritto alla restituzione era sorto come conseguente alla dichiarazione di fallimento. Non v'è dunque dubbio che, pur applicato al procedimento di opposizione dei creditori esclusi il principio devolutivo (per il quale non è ammissibile la proposizione di nuove domande con l'atto di opposizione), la domanda fondata sulla "responsabilità aggravata" ex art. 96 c.p.c., e cioè sulla condotta processuale di resistenza alla pretesa di restituzione del bene nonpotesse essere proposta che con il ricorso in opposizione,, separazione. con essa intendendosi far valere un credito non già concorsuale (maturato nei confronti del debitore in bonis) ma vantato nei confronti della amministrazione del fallimento. E così come la domanda ex art. 96 c.p.c. ben può essere formulata per la prima volta con l'atto di appello (per il pregiudizio successivo alla sentenza di primo grado) e perfino nel giudizio di cassazione, lolevio 5 la stessa domanda deve ritenersi per certo ammissibile pure con l'atto di opposizione ex art. 98 c.p.c.. Non può quindi condividersi la ragione argomentata nel primo motivo del ricorso che prescinde dalla considerazione della speciale natura della domanda prospettata sul fondamento della ingiustificata e asserita colpevole resistenza del curatore alla domanda di separazione.
3. Fondato è invece il secondo motivo del ricorso nel quale il curatore correttamente considera la natura della domanda con la quale la società di leasing aveva inteso far valere la processuale aggravata dellaresponsabilità amministrazione fallimentare (per avere con la sua resistenza alla pretesa di separazione cagionato il danno da ritardata restituzione) e ne rileva la sicura inammissibilità per essere stata formulata come domanda di condanna generica (e così accolta nella sentenza impugnata, dove per altro neppure risulta indagato il requisito soggettivo della colpa grave), in violazione del principio di unitarietà del giudizio (inscindibile sull'an e sul quantum) che attiene alla competenza funzionale del 6 giudice della causa di merito (perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è strettamente collegata alla pronuncia di merito).
4. Accolto dunque il ricorso sul fondamento del secondo motivo di impugnazione, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio (ex art. 382, c. 3, ultima ipotesi, c.p.c.) nel punto in cui ha accolto la domanda di condanna generica al risarcimento da responsabilità processuale aggravata, perché, così formulata, la domanda non poteva essere proposta. Soccombente, la s.p.a. Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari - Italease condannata al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del fallimento ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto in cui ha accolto la domanda di risarcimento di danni proposta dalla s.p.a. Istituto Triveneto del Leasing;
condanna la s.p.a. Banca Centrale per il - al leasing delle Banche Popolari - Italease rimborso delle spese di questa fase del giudizio a liquidate in lejad favore del fallimento ricorrente, 7 complessive lire 2.314.800 delle quali lire 2.000.000 per onorari di avvocato. Roma, 14 giugno 2000. Il Relatore frommulosad, est. Il Presidente M. Амишков DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Mone Do fu - 7 FEB. 2001 ana Di NuzzO Oggi, IL DANCELLIERE Maria Di Nuzzo 40000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 2018 MAG. 2001 serie 4. versate S. 290.000 24407-versate DUECENTONOVANTAMILA alm p. 11 Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia PILIPPO) (lire 1 Responsabile Servizo Gradiziari (Dr. M. RACCICHANI) 8