Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
€1,55 L.3000 CANCELLERIA REPUBBLICA0196 1 /02 NONE DEL POLCITAL ANO DG723954 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno SEZIONE TERZA CIVILE da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2240/99 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente - Dott. Michele VARRONE Consigliere light Cron. Dott. Italo PURCARO Consigliere 533 Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud.10/12/01 AMATUCCI Rel. Consigliere Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: OLE 24 ORE dal Sig. 5555 12 FEB. 2002 MORETTA ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA perdiritti difeso dall'avvocato il IL CANCELLIERE presso la CORTE di CASSAZIONE, SCOTTI GALLETTA TO con studio 80100 NAPOLI VIA CARDUCCI 18, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MI SS SP (già CARD SP), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE difesa dall'avvocatodell'avvocato RUGGERO VITALE, UFFICIO COPIE Richiesta copia, studio 2001 GUIDO IMPERIALI, giusta delega in atti;
Cial Sig. eds 2127 - controricorrente 155 per diritu 11 12.2.02 IL CANCELLIERE 1 nonchè
contro
IO RA DI CHIANTESE TO & RO, SSURAZIONI D'ITALIA SP (ASSITALIA); -> intimati - avverso la sentenza n. 1530/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 06/05/98 e depositata il 29/06/98 (R.G. 2955/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DO OR ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria, avverso la sentenza n. 1530/98 della corte d'appello di Napoli reiettiva del gravame del medesimo contro la sentenza di primo grado che ne aveva respinto la domanda risar- citoria proposta nei confronti della s.n.c. Maglificio Flora di AN AN e EN, nonché nei con- fronti dell'assicuratrice CARD s.p.a. e delle Assicura- zioni d'Italia s.p.a., quale impresa designata ex art. 19, 1. n. 990 del 1969, sul rilievo che lo scontro tra il motociclo del OR e l'autovettura della società 2 convenuta s'era verificato (il 21.10.1983, in Napoli) per colpa esclusiva dell'attore, che s'era immesso nel flusso di circolazione senza dare la precedenza alla sopraggiungente Volkswagen. Al ricorso resiste con controricorso la s.p.a. Mi- lano Assicurazioni (già CARD s.p.a.). Le intimate società Maglificio Flora ed Assicura- zioni d'Italia (Assitalia) non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso deducendo viola- - zione e falsa applicazione degli artt.. 105 del codice stradale previgente e 2054 C.C., nonché omessa ovvero insufficiente motivazione su punti decisivi della con- troversia il ricorrente si duole (a) che la corte d'appello abbia fatto erronea applicazione del princi- pio secondo il quale la precedenza in favore del veico- lo proveniente da destra vale per ogni situazione di incidenza fra diverse traiettorie di marcia e (b) che non abbia inoltre adeguatamente valutato il comporta- mento del conducente del veicolo antagonista, limitan- dosi ad affermare che marciava a velocità moderata e non considerando che, se mai, proprio per questo avreb- be dovuto ravvisarne il concorso colposo per non avere quegli attuato adeguate manovre d'emergenza. 3 2. Il ricorso è infondato. Sulla scorta delle acquisite risultanze istruttorie la corte d'appello ha ritenuto che il motociclo avrebbe dovuto dare la precedenza all'autovettura in quanto, provenendo da un varco nell'isola spartitraffico che separa due correnti di traffico, stava effettuando "una manovra di immissione in uno dei due separati flussi della circolazione della Riviera di Chiaia", tale da provocare intralcio alla circolazione degli altri vei- coli. Ha dunque fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 105, settimo comma, del codice della strada approvato con d. P.R. 15 giugno 1959, n. 393 applicabile nella specie secondo il quale chi "si im- mette nel flusso della circolazione deve dare agli al- tri la precedenza", indipendentemente dal fatto che il veicolo che si trovi nel normale flusso circolatorio provenga da destra о da sinistra rispetto al veicolo che vi si immetta (secondo quanto ritenuto da questa corte di legittimità sin dalla risalente Cass. pen., 7 aprile 1965, Giatti). Quanto alla valutazione del comportamento del con- ducente dell'autovettura, la corte ha dato atto che il motociclo si era spostato sulla sinistra per una mano- vra di emergenza comunque innestatasi in un contesto 4 connotato dalla imprudente condotta del conducente del motociclo stesso, così implicitamente (ma positivamen- te) escludendo l'apporto causale colposo del conducente dell'autovettura, il quale marciava a velocità modera- ta. Si tratta, all'evidenza, di un apprezzamento di insuscettibile di essere sindacato in questa se- fatto come nella specie, non inadeguatamente motivato. de se, 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del soccombente alle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese, che liquida in L.140.000 €72,30 oltre a L. 3.000.000 (euro 1549,37) per onorari. 1097 20,66 Roma, 10 dicembre 2001 14977 Il consigliere estensore Il presidente Volofientimien با سلام Depos ete in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 E Saugi, li 12-7.07 Gina Gasoll R E IL CANCELLIERE C1 U S Gina Casoli AGENZIA 17.921 (euro CFN Responsabile Corvizio G r (Dr. M. RACCICHINI) 5