Sentenza 2 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DE POLUPTA LANO3036/ 02 LA CORTE SU RE MARI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. N. 6836/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron.7140 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AI GI, ON AR, AT AN, CI RI, TE MA, LE LO, AN CO, AR RT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VOLTURNO 40, presso il 2001 SINDACATO U.G.L., rappresentati e difesi dagli 4713 -1- avvocati FRANCESCO BANCHINI, MARCELLO MENDOGNI, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 129/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 29/12/98 R.G.N. 75/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al PR di Parma PILU BA, dipendente dell'Ente Poste Italiane, addetto al recapito della posta ordinaria, affermava di essere stato destinato ad effettuare anche la consegna delle stampe di peso superiore a cinquecento grammi a partire dal 1 giugno 1994 ma di non avere ricevuto il compenso aggiuntivo - equivalente a dieci minuti primi previsto dalla circolare n. 2 del 7 apriledi lavoro - emanata dall'Ente. Il ricorrente, specificando 1994, l'importo del compenso non percepito, chiedeva l'emanazione del decreto ingiuntivo a carico del IR EN datore di lavoro. Il PR emetteva il richiesto decreto. Per le stesse ragioni chiedevano ed ottenevano decreto ingiuntivo anche altri lavoratori, e cioè RC NT, NI AM, IC NT, MA IA, LE NT, EL LE, BE TI, tutti indicati in epigrafe, per cui, riunite le cause, il PR respingeva le opposizioni ritenendo che il maggiore compenso spettasse ai portalettere in misura fissa e forfettizzata per ogni giorno di effettuazione del servizio a prescindere dall'effettivo recapito delle stampe e del loro numero. 1 Il Tribunale di Parma con sentenza del 23 dicembre 1998 rigettava l'appello proposto dalle Poste Italiane, confermando la sentenza di primo grado. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale rifiutava l'interpretazione data dall'Ente alla suddetta circolare, secondo la quale l'equiparazione dell'attività di recapito delle stampe pesanti a dieci minuti primi di lavoro serviva a distribuire equamente il lavoro del portalettere entro le diverse zone di recapito, ossia era un semplice criterio di stima della gravosità del lavoro, ma non aveva alcun valore ai fini della determinazione del compenso. SH CE Il compenso , equivalente ai detti dieci minuti, doveva anzi essere pagato anche per i giorni in cui i portalettere non avessero recapitato alcuna stampa pesante, considerato che il datore di lavoro non aveva predisposto alcuno strumento di rilevamento delle consegne effettivamente compiute e risultando evidente che con la circolare si era inteso introdurre un trattamento forfettizzato che prescindeva, oltre che delle stampe recapitate, anchedal numero dall'effettivo quotidiano recapito. L'attribuzione del nuovo compito, in precedenza appaltato a terzi, avvenuto nel 1994 giustificava questo compenso aggiuntivo non potendo valere in 2 contrario un telefax proveniente dall'Ente ed un riunione sindacale, entrambi del luglio verbale di 1994, inidonei ambedue a modificare o abrogare la portata della circolare, quale atto normativo interno a carattere generale ed emessa in base a precedenti intese sindacali. Avverso tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo,illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. Resistono con controricorso PI LU DO Viole BA, RC NT, NI AM, IC NT, MA IA, LE NT, EL TR, BE TI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Ente Poste Italiane e contraddittorialamenta l'omessa, insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) su punti decisivi della controversia. Esso sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la circolare in questione n. 2 del 7 aprile 1994 non conseguiva ad alcun accordo collettivo e non vincolava l'Ente emanante ad alcuna prestazione economica in favore dei lavoratori dipendenti. Essa consegui all'attribuzione del nuovo 3 compito di recapito delle stampe pesanti ai portalettere e servì a distribuire nel modo più equo il lavoro tra loro,ragguagliando il detto compito a dieci minuti di attività lavorativa,ma non contenne alcuna promessa di compenso aggiuntivo. In ogni caso i dieci minuti valevano,ad avviso del ricorrente, soltanto se le stampe da recapitare fossero mediamente superiori a cinque al giorno. La contraria decisione del Tribunale, secondo cui l'attribuzione del nuovo compito aggravava la prestazione lavorativa del portalettere e giustificava il olo Vill il compenso aggiuntivo equivalente a dieci minuti di lavoro, confliggerebbe, secondoprimi precise e cogenti disposizioniricorrente, "con legislative" e sarebbe altresì priva di alcun evidente supporto logico. Il motivo è fondato. Giova rammentare che nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza e contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (cfr. ex plurimis: Cass. 10 marzo 1999 n. 2096). E' da aggiungere che le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 ss. cod.civ. La circolare è un atto unilaterale, interno all'ufficio o all'impresa,ma l'interpretazione di tale atto resa dal Tribunale presenta gravi lacune nella motivazione. Esso non ha spiegato in base a quale parte della Gave Me Vielle circolare sia stata individuata una somma da corrispondere ai portalettere per il servizio di voluminose. Nè può distribuzione delle stampe il Tribunale, che, affermarsi, come sembra fare trattandosi di una prestazione aggiuntiva, questa doveva comportare una maggiorazione della retribuzione stessa. Lo stesso Tribunale pone in luce che con la predetta circolare si intendevano riorganizzare le modalità del servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500,ma la temporizzazione di tale servizio non comportava necessariamente un compenso in denaro che si ripete, non trova alcun riscontro letterale e logica dellanell'interpretazione circolare da parte del Tribunale - ben potendo la 5 temporizzazione di tale servizio integrare un criterio complessiva di stima per la valutazione della prestazione giornaliera. Il Tribunale ha poi omesso di considerare che la tesi da esso sostenuta è contrastata dalla mancata previsione di criteri e modalità di erogazione dell'asserito compenso. In definitiva la motivazione del Tribunale non appare sufficiente di tal che il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello indicata in dispositivo che - - provvederà anche alle spese di questo grado di giudizio. In questi stessi sensi la Corte si è già pronunziata con le sentenze 29 settembre 2000 n. 12908 e 12 luglio 2001 n. 7969.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2001. ILPRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Gusto EN I D 3 3 5 0 . IL CANCELLIERE 1 . N T A 3 R S 7 A S - Depositato in Cancelleria ' I A L 8 T - D L 1 , E , 1 A D O - 2 MAR. 2002 S L I E E L S P O S oggi, G N B I E G S N E I G L A O IL CANCEL☑HERE A A O E L T D L R T E E I P , R D I O D R T S O I G E R