Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4611 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
CC 65548 TTV AVL I I 'N PUBBLICA ITALIANA ES IV NOME DEL POPOLO ITALIANO S N 9861/b/92 C ONVERSION TO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributi conten- SEZIONE TRIBUTARIA zioso ricorso per cassazione legit- timazione passiva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8452/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente Cron. 10427 Consigliere ODDODott. Massimo Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Ud. 20/09/02 04 6 1 1/03 Dott. Antonio Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 65548 sul ricorso proposto da: IMPRESA COSTRUZIONI DEL CHIERICO SAS DI DEL CHIERICO C. & F., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato COLANTONI LUCIANA, che la difende unitamente all'avvocato BUONASSISI FRANCO, giusta procura in calce;
ricorrente - contro 2002 UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO, MINISTERO DELLE 3256 FINA NZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE cheDELLO STATO, 10 12, rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avversO la sentenza n. 40/98 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 13/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato LUCIANA COLANTONI, che ha chiesto l'estinzione del ricorso per rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia.
1. FATTO 1.1. L'Impresa di Costruzioni DE HI s.a.s. di DE HI C. & F., rappresentata e difesa come in at- ti, ricorre contro "l'Ufficio del Registro di Pesaro", per la cassazione della sentenza specificata in epigra- fe.
1.2. In fatto, la società è rimasta soccombente nei precedenti gradi di merito in relazione alla impugna- zione proposta avverso un avviso di liquidazione dell' invim c.d. straordinaria (20/12/1991). Ha proposto ri- corso dinanzi a questa Corte prospettando vizi di moti- 2 vazione della sentenza di appello.
1.3. Nessuna attività processuale ha svolto la par- te intimata. Con atto del 15 aprile 2002, notificato il 26 luglio 2002, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso, comunicando che l'avviso di liquidazione è stato annullato in via di autotutela 2. DIRITTO 2.1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro "1' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette", soggetto privo di legittimazione passiva dinanzi a que- sta Corte.
2.2. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, il ricorso per cassazione, proposto nei confronti dell'ufficio territoriale, anziché del Mini- stero delle Finanze, è inammissibile, per non risultare notificato ad alcun legittimo contraddittore, in quanto l'ufficio periferico dello stesso Ministero è privo di soggettività esterna. La soluzione, negativa per il contribuente, è imposta dal rilievo che la legitimatio ad causam e quella ad processum, autonomamente fissate dal d.lgs. 546/1992 (arg. art. 1, comma 2), negli artt. 10 e 11, con riferimento - per quanto in questa sede interessa - all'ufficio del Ministero delle finanze che ha emanato l'atto impugnato o non ha emesso l'atto ri- chiesto (ovvero all'ufficio sovraordinato), attiene 3 esclusivamente al "processo dinanzi alle commissioni tributarie". Invece, il ricorso per cassazione restando regolato - col procedimento che ne consegue - dalle norme generali (v. art. 62, comma 2, d.lgs. 546/92), dev'essere proposto nei confronti del Ministro in cari- ca. In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente avversO la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione tributa- ria regionale è inammissibile se proposta nei confron- ti dell'Ufficio finanziario periferico autore dell'ac certamento impugnato, dovendo invece essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti del Ministero delle Finanze e allo stesso notificato presso l'Avvoca- tura Generale dello Stato. Ne consegue che, attenendo l'erronea individuazione nel ricorso del soggetto con- tro il quale l'impugnazione è proposta all'esercizio dell'azione, e non solamente alla concreta instaurazio- ne del contraddittorio, le conseguenze del vizio che inficia l'atto non possono essere influenzate dalle mo- dalità della notificazione, atto distinto e logica- mente successivo. E pertanto non incide sulla valu- tazione del vizio dell'impugnazione il fatto che la notificazione della chiamata in causa dell'Ufficio periferico sia stata eseguita (come nella specie) presso l'Avvocatura Generale dello Stato organo domi- 4 ciliatario ex lege del Ministro - èla quale non le- gittimata a partecipare al giudizio né in rappresen- tanza dell'Ufficio periferico effettivamente, benché erroneamente chiamato, né in rappresentanza del Mini- stero delle Finanze, contro il quale la parte nessuna domanda ha proposto. Nella materia del contenzioso tributario, infatti, neppure può invocarsi il carattere unitario dell'amministrazione finanziaria, avendo il legislatore operato la scelta, opposta, della valoriz- zazione della autonomia amministrativa degli uffici pe- riferici nei gradi di merito del giudizio" (Cass. 1099/2002; conf. 657/2000, 8714/2001, 13730/2001).
2.3. La causa di inammissibilità, precede sul piano logico e cronologico ogni valutazione sull'efficacia estintiva della rinuncia, che resta assorbita.
2.4. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese in mancanza di qualsiasi attività processuale svolta dalla parte intimata..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 20 settembre 2002. Il Presidente (dr. Francesco Cristarella Orestano) 5 Il Consigliere estensore (dr. Antonio IL CANCELLERE C1 Gina Casoli Depositata in Cancelleria Local, 1127 MAR 2003 IL CANCELLIERE C1 3 0 / 1 1 6 4 0