Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
L'art. 40 settimo comma cod. proc. civ. introdotto dall'art. 19 della legge 374/91 non ha inciso sul principio per cui la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo prevale sulle ragioni di connessione stabilite dagli artt. 36 e 40 cod. proc. civ. e quindi sulla competenza del giudice di pace che ha emesso il decreto ingiuntivo a decidere sull'opposizione avverso il medesimo decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5970 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Pretore di ROMA, con ordinanza del 27/04/00, nella causa iscritta al n^. 10984/1997 vertente tra
AN SE;
e
BIOSERVICE SRL;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/02/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI che ha chiesto si dichiari la competenza del giudice di pace di Roma.
La Corte, esaminati gli atti;
premette in fatto
Con atto notificato il 28/3/96 SE AG proponeva opposizione contro il decreto 18/1/96 con il quale il Giudice di Pace di Roma gli aveva ingiunto il pagamento di L. 4.833.865, a favore della BISERVICE s.r.l. L'opponente eccepiva. in rito, il "difetto di giurisdizione" del giudice ordinario per effetto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 del mandato di concessione azionato in via monitoria, nonché l'incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, l'insussistenza del credito azionato ex adverso.
L'adito Giudice di Pace, con sentenza 7 dicembre 1996, dichiarava "competente per motivi di connessione il Pretore di Roma a conoscere la presente causa, al quale essa va rimessa", compensando le spese processuali.
Lo AG riassumeva il giudizio dinanzi al Pretore di Roma, reiterando le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza ed eccependo, inoltre, l'erroneità della decisione di rimessione della causa dinanzi al Pretore, in quanto il giudizio di opposizione apparteneva alla competenza funzionale del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo e, comunque, non era pendente alcuna altra causa connessa innanzi al Pretore.
Con ordinanza del 27 aprile 2000 il Pretore, prescindendo dal vaglio della validità e dell'efficacia della clausola compromissoria, richiedeva d'ufficio il regolamento di competenza sul rilievo che il giudizio di opposizione appartiene alla competenza funzionale e perciò inderogabile del Giudice che ha emesso il decreto opposto. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN DIRITTO
Il presente regolamento d'ufficio è fondato e va accolto. Nella specie occorre fare riferimento al principio - molte volte affermato da questa Corte - secondo cui la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'Ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione con altro giudizio.
Tale principio, ribadito anche di recente (Cass. 16/4/1999 n. 3800 e 1/3/2000, n. 2251), va riaffermato nella specie, a nulla rilevando il tenore del nuovo settimo comma dell'art. 40 c.p.c., introdotto con l'art. 19 L. 21 novembre 1991 n. 374, a termini del quale "Se le cause connesse ... sono proposte davanti al Giudice di Pace e al Pretore o al Tribunale, il Giudice di Pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del Pretore o del Tribunale". Si deve infatti ritenere che questa nuova normativa non abbia modificato la situazione, limitatamente, s'intende, ai rapporti tra Giudice di Pace e giudice togato, ancorché certa dottrina si sia espressa in senso contrario. In effetti, una volta affermato il principio secondo cui il criterio della competenza funzionale propria del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo deve prevalere sulle ragioni di connessione stabilite dagli artt. 36 e 40 c.p.c. non vi è ragione perché queste ultime debbano rivivere nella presente fattispecie, restando immutate, in entrambe le ipotesi, le ragioni sottese all'affermazione dell'orientamento giurisprudenziale summenzionato. La natura funzionale ed inderogabile della competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della opposizione avverso il medesimo decreto impedisce che sulla questione possa influire la recente disposizione.
In sostanza la nuova disciplina va intesa nel senso che essa stabilisce effettivamente una preferenza per il giudice togato rispetto al giudice di pace, ma solamente negli ambitì propri nei quali opera la connessione. E la competenza funzionale del giudice in subiecta materia si colloca per l'appunto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al di fuori della sfera di operatività di tale istituto processuale.
Si deve pertanto affermare la competenza del Giudice di Pace a conoscere della opposizione al decreto ingiuntivo da lui emesso. Trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001