Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/2002, n. 17720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17720 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
1-7 720/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE жирован ие alw бошапки Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario R.G.N. 20901/01 SPADONE Cron. 41689 - Presidente e Relatore- ·4733 Dott. Alfredo - Consigliere MENSITIERI - Rep. Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere- Ud.13/06/02 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA C.C. SETTIMJ - Consigliere Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente SENTENZA Правми sul ricorso proposto da: RO NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SASSANI, difesa dagli avvocati CLAUDIO NERI, DEMETRIO RIVELLINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LL NZ, elettivamente domiciliata in ROMA LIRE 1500 CANCELLERIA CSO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO 7 RECCHIA, che la difende unitamente all'avvocato EGIDIO 2002 IANNUCCI, giusta delega in atti;
A702833 - controricorrente 936 A702810 -1- avverso la sentenza n. 193/01 del Tribunale di LARINO, depositata il 09/05/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/06/02 dal Presidente Relatore Dott. Mario SPADONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO con le quali si chiede che la Suprema Corte, decidendo con sentenza in camera di consiglio ai sensi del novellato art.375 c.p.c., rigetti il ricorso in epigrafe indicato per manifesta infondatezza dei motivi posti a suo fondamento, con ogni conseguenziale statuizione di legge. Приват -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 18.9.1996 IN Speranza conveniva dinanzi il pretore di NO la figlia RO AN chiedendo la revoca per ingratitudine Calall della donazione per rogito Canale del 16.1.1996 in favore della stessa della nuda proprietà di un appezzamento di terreno di are 2,30 circa con fabbricato rurale composto da due vani e servizi al piano terra e da un vano e servizi al primo piano;
precisava che la donazione era stata fatta con l'onere per la figlia di prestarle per tutta la durata della sua vita affettuosa assistenza, vitto, vestiario, medicinaliassistenza medica, e If in dou quant'altro necessario per un decoroso soddisfacimento dei bisogni della donante;
che la all'onere ponendo in figlia non aveva adempiuto comportamenti ostili, essere nei suoi confronti negandole l'assistenza medica di cui necessitava, lesinandone il cibo, costringendola a consumare i dell'abitazione, pasti da sola e all'esterno morali e sottoponendola a mortificazioni psicologiche ed infine allontanandola da casa perché puzzona>>. La convenuta resisteva alla domanda negando quanto dalla madre asserito e dichiarava che la 3 stessa di sua volontà si era nell'agosto 1996 allontanata da casa. Ammessa una prova testimoniale l'interrogatorio formale della convenuta, nell'udienza 22.4.1998 alla quale la causa era pervenuta d'ufficio venivano su richiesta dei sentiti alcuni testimoni e difensori data l'ora tarda >> la causa era rimandata all'udienza dell'l.
7.1998 nella quale veniva sentita altra testimone mentre la convenuta non si presentava a rendere l'interrogatorio. Con sentenza 26.2.1999 il pretore revocava per ingratitudine la donazione: condannava la RO al rilascio dei beni donati, al risarcimento dei Арияти danni in lire 500 mila e al pagamento delle spese del giudizio. L'impugnazione della soccombente cui resisteva la IN veniva respinta dal tribunale di NO con sentenza 9 maggio 2001 dopo aver ammesso ed espletata una prova testimoniale con esame di Di Biase AN. Ricorre con quattro motivi di censura la RO, resiste con controricorso la IN. Il procedimento si è svolto in camera di marzo 2001 consiglio ai sensi dell'art. 1 legge 24 n. 89 sostitutivo dell'art. 375 cpc. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo denunciando violazione e 2° comma e 252 falsa applicazione degli artt. 251 - 1° comma c.p.c. in relazione alle modifiche con sentenzaintrodotte dalla Corte Costituzionale n. 149 del 5.5.1995; omessa ed insufficiente motivazione, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha fornito una risposta alle censure prospettate nel n. 3 dell'atto di appello relative al modo di acquisizione delle prove;
si era dedotto che i testimoni erano stati ammoniti e indotti a giurare mentre dovevano essere avvertiti e non costretti ad un giuramento al quale non erano tenuti;
non vi è stata una risposta alla censura Hadau secondo cui ai testimoni non si erano chieste le indicazioni relative al luogo e alla data di nascita pur avendo la Corte Costituzionale con la sentenza richiamata eliminato per illegittimità dal 1° comma dell'art. 252 c.p.c. solo il riferimento alla paternità. Il motivo è inammissibile per irrilevanza. Le prescrizioni dell'art. 252 срс (la cui violazione doveva essere eccepita non oltre l'espletamento della prova, sono finalizzate alla identificazione dei testimoni;
e che questa sia 5 avvenuta non si contesta dalla ricorrente;
di nessuna rilevanza è anche la terminologia adoperata nell'invito ai testimoni а giurare, ammonizione formule anziché avvertimento trattandosi di equivalenti. Con il secondo motivo denunciando violazione e 175 cpc;
232 1° falsa applicazione degli artt. contraddittoria motivazione, comma cpc;
230 cpc;
la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata nel valutare gli effetti della sua mancata risposta dell'interrogatorio, ha affermato da un lato, che potevano quale conseguenza ritenersi come ammessi fatti dedotti, dall'altro che essi dovevano Fhadau ritenersi per ammessi. La sentenza non ha poi tenuto conto del fatto che l'interroganda presenziando alle udienze del 22 aprile e 11 novembre 1998 aveva didimostrato l'interrogatorio, ove essere disposta а rendere richiesta dal giudice. Anche questo motivo è infondato. La sentenza, in ordine alla prima censura non si è contraddetta perché dopo avere enunciato le conseguenze secondo la norma processuale della mancata prestazione dell'interrogatorio, le ha ritenute di fatto realizzate. 6 Quanto alla seconda censura correttamente essa ha ritenuto che non doveva 11 pretore per il principio dispositivo del processo sostituirsi alle nell'assunzione dell'interrogatorio della parti RO. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 350 cpc ed omessa motivazione sul mancato tentativo di conciliazione. Il motivo è inammissibile;
il mancato esperimento del tentativo di conciliazione è privo di conseguenze sia sul piano sostanziale che processuale e la ricorrente non precisa quale interesse concreto aveva all'espletamento di tale Twaddy formalità. Con il quarto motivo denunciando violazione contraddittoria dell'art. 801 C.C.; omessa e motivazione in ordine alle ingiurie che dimostrate ingiustificavano la revocazione non primo grado, tanto che il tribunale aveva ammessO con ordinanza 21.12.1999 la testimonianza di Di BI AN, la ricorrente lamenta che neanche le dichiarazioni di quest'ultimo avevano recato un contributo alla vicenda;
il Di BI non aveva affermato che la NE aveva cacciato di casa la madre;
vi era poi la testimonianza di IO TO 7 secondo la quale la IN si era allontanata da casa;
né poteva costituire grave ingiuria, come ritenuto dal tribunale, il sentimento di avversione e ingratitudine della ricorrente verso la madre ospitata per venticinque anni. Il motivo va respinto perché involge la valutazione delle prove utilizzate dai giudici di merito per la revocazione;
non tutte censurate pronuncia basataessendo la anche sulle testimonianze di Di NO IO, NT EN e RO UI. Con il rigetto del ricorso la RO è tenuta pagamento delle spese del giudizio liquidate al come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la 112,90 ricorrente alle spese liquidate in euro oltre duemila euro per onorari. Roma 13.6.2002. I- PRESIDENTE E RELATORE fundou IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 12 DIC. 2002 དིང། ི་ 8