Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2014, n. 12983
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Sentenza 18 dicembre 2014

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In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta in udienza, la parte personalmente, sia essa presente o meno, o il suo procuratore speciale possono usufruire del termine di tre giorni, per la presentazione della dichiarazione di ricusazione, a condizione che formulino, prima della fine dell'udienza, apposita riserva in tal senso.

La causa di ricusazione sorta durante l'udienza, alla presenza del difensore di fiducia dell'imputato contumace, deve essere ritenuta conosciuta da quest'ultimo, sia in virtù del rapporto fiduciario che impone una continua e diretta comunicazione di tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio delle facoltà difensive, sia in forza delle esigenze di economia processuale e di contrasto ad eventuali abusi del diritto di difesa nel processo, cui risponde la previsione del termine decadenziale di cui all'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen..

In tema di ricusazione, l'onere di formulare la dichiarazione prima del termine dell'udienza qualora la causa di ricusazione sorga nel corso della stessa udienza vale anche per l'imputato che, per sua libera scelta, decida di non partecipare al processo, potendo egli conferire procura speciale al difensore attraverso un atto che contenga, "ex ante", un generale riferimento alle cause di ricusazione che dovessero sorgere nel corso del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2014, n. 12983
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12983
    Data del deposito : 18 dicembre 2014

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