Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 14979
CASS
Sentenza 27 novembre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere di urgenza dell'atto ricorre nel caso del medico in servizio di guardia che sia richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico e medico con insistenti sollecitazioni, non rilevando che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva.

Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in servizio di guardia che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza, si astenga dal prestare la propria attività nelle fasi antecedenti o successive a quelle specificamente e necessariamente dirette a determinare l'aborto, invocando il diritto di obiezione di coscienza, attesi i limiti previsti dall'art. 9 legge 22 maggio 1978, n. 194, all'esercizio di tale facoltà. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una interruzione di gravidanza indotta per via farmacologica, ha affermato che l'esonero da obiezione di coscienza è limitato alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, ma non si estende alle fasi "conseguenti").

Commentari2

  • 1Interruzione volontaria di gravidanza: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 agosto 2020

  • 2Obiezione di coscienza: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 14979
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14979
Data del deposito : 27 novembre 2012

Testo completo