CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 10013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10013 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, P. Morosini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10013 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e quella di detenzione domiciliare proposte nell'interesse di PE RI, in relazione alla pena residua di un anno, mesi cinque e giorni ventitrè di reclusione, di cui alla condanna definitiva per usura aggravata, pena aggiunta in continuazione a precedente giudicato con condanna alla pena di anni quattro di reclusione, fatti per i quali il Pubblico ministero ha emesso ordine di esecuzione, del 17 novembre 2021, con contestuale sospensione. Il Tribunale osserva che, attualmente, è stata emessa nei confronti del condannato anche misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa finalizzata alla commissione di reati di rapina ed estorsione aggravate, a seguito di ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, del 30 agosto 2021, oltre a sottolineare che le misure alternative richieste sono incompatibili con lo stato del condannato, detenuto per altra causa. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il RI, per il tramite del difensore, avv. M. Biffa, denunciando due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. L'ordine di esecuzione della carcerazione era stato notificato al condannato mentre era detenuto presso l'Istituto penitenziario di Tolmezzo, con conseguente competenza a decidere sull'istanza del Tribunale di sorveglianza di Udine, come dedotto nell'udienza fissata dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Milano. Questa autorità aveva individuato, invece, stante la non definitività del titolo, la competenza in relazione al luogo ove ha sede l'Ufficio del Pubblico ministero preposto all'esecuzione. Ciò, a parere della difesa, in violazione dell'art. 677 1 comma 1, cod. proc. pen. che, invece, fissa la competenza territoriale in ragione del luogo dell'istituto penitenziario ove si trova il detenuto al momento della richiesta, richiamando un precedente indicato come in termini (Sez. 1, n. 52994 del 21 novembre 2014). Nel caso di specie il detenuto, in forza del titolo cautelare, era detenuto presso il carcere di Tolmezzo al momento dell'istanza, circostanza che, a parere del ricorrente, è idonea a radicare la competenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Udine. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli 2 artt. 47 e 47-ter Ord. pen. e in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata sarebbe priva di ogni motivazione perché non considera che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è ammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione presentata dal condannato detenuto per fatto diverso da quello per il quale queste sono richieste, in stato di custodia cautelare (Sez. 1, n. 4737 del 12/12/2013; Sez. 1, n. 30973 del 4/06/2019 sulla illegittimità del decreto di inammissibilità de plano della richiesta di misure alternative alla detenzione in conseguenza della sottoposizione del condannato a misura cautelare per altra causa). 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, P. Morosini, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I1 ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Invero, risulta, come osservato anche dal Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta, che vi è sospensione dell'ordine di esecuzione, tenuto conto che la sospensione del titolo detentivo si applica anche al detenuto cautelare per altra causa. Questa Corte, infatti, ha affermato (Sez. 1, n. 31216 del 23/10/2020, Costa, Rv. 280092) che è legittima la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva breve nei confronti di chi si trovi in stato di custodia cautelare, per fatto diverso da quello oggetto della condanna da eseguire, dovendosi escludere che l'art. 656, comma 4-ter, cod. proc. pen., disciplinando il differente profilo esecutivo relativo alla trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata, abbia inciso sull'art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen. Di conseguenza, muovendosi nell'orbita della disciplina di cui all'art. 656 cod. proc. pen. va ravvisata la competenza del Pubblico ministero presso il cui ufficio è iniziata l'esecuzione. Tale indirizzo risulta fissato da consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non ricorrono ragioni per discostarsi (Sez.1, n. 8000 del 28/9/2019, Rv. 276398; Sez.1, n. 53177 dell'8/10/2014, Travaglini, Rv. 261606; Sez. 1, n. 24106 del 26/5/2009, Omoregbee, Rv. 243971; Sez. 1, n. 38171 del 23/9/2008, Codiposti, Rv. 241144) secondo cui la competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione dell'esecuzione della pena, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del Pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi 3 speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice. Nella specie, la richiesta di misura alternativa era stata presentata secondo la procedura stabilita dall'art. 656, commi 5 e seguenti cod. proc. pen., la quale, derogando alla disciplina generale, prevede che la competenza si radichi con riferimento al tribunale di sorveglianza nel cui distretto sia incardinato l'ufficio del Pubblico ministero che procede all'esecuzione del titolo detentivo de quo (così il comma 6 del citato articolo). 1.2. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale finisce per compiere una valutazione (implicita) di merito anche se usa la locuzione "a prescindere" dal merito. Tanto, considerato anche l'epilogo decisorio adottato, posto che il provvedimento impugnato non dichiara inammissibile l'istanza ma la rigetta, così dimostrando di averne valutato anche il merito. Del resto, è consolidato l'indirizzo di questa Corte di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 30973 del 04/06/2019, Rv. 276609) secondo cui la concorrenza di titolo cautelare di per sé determina solo il differimento dell'esecuzione della misura alternativa, ma non è preclusiva alla concessione della misura (Sez. 1, 12/12/2013, Pappalardo, Rv. 259024; Sez. 1, del 22/10/2012, n. 43089; Sez. 1, n. 22077 del 19/05/2009, Stojanovic, Rv. 244015). Questo stesso indirizzo, però, sottolinea che i fatti concernenti il procedimento ancora pendente possono senz'altro rilevare ai fini della valutazione nel merito della concedibilità della misura, giudizio che richiede, come avvenuto nella specie, l'instaurazione del contraddittorio. Il Tribunale, invero, nel caso al vaglio, non si limita a rilevare l'emissione del titolo cautelare adottato, rnà sottolinea la tipologia di reato per il quale è stata emessa la misura cautelare a carico del condannato e rimarca che si tratta di reato associativo, finalizzato alla consumazione di reati di rapina ed estorsione aggravate, dunque dimostrando di aver svolto una sostanziale valutazione dei fatti per i quali pende misura cautelare, ai fini della concedibilità delle misure alternative richieste. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle fese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. c»
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese < c, < 71-, hOcessuali. c c: C ai Così deciso il 18 novembre 2022 CD C
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, P. Morosini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10013 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e quella di detenzione domiciliare proposte nell'interesse di PE RI, in relazione alla pena residua di un anno, mesi cinque e giorni ventitrè di reclusione, di cui alla condanna definitiva per usura aggravata, pena aggiunta in continuazione a precedente giudicato con condanna alla pena di anni quattro di reclusione, fatti per i quali il Pubblico ministero ha emesso ordine di esecuzione, del 17 novembre 2021, con contestuale sospensione. Il Tribunale osserva che, attualmente, è stata emessa nei confronti del condannato anche misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa finalizzata alla commissione di reati di rapina ed estorsione aggravate, a seguito di ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, del 30 agosto 2021, oltre a sottolineare che le misure alternative richieste sono incompatibili con lo stato del condannato, detenuto per altra causa. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il RI, per il tramite del difensore, avv. M. Biffa, denunciando due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. L'ordine di esecuzione della carcerazione era stato notificato al condannato mentre era detenuto presso l'Istituto penitenziario di Tolmezzo, con conseguente competenza a decidere sull'istanza del Tribunale di sorveglianza di Udine, come dedotto nell'udienza fissata dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Milano. Questa autorità aveva individuato, invece, stante la non definitività del titolo, la competenza in relazione al luogo ove ha sede l'Ufficio del Pubblico ministero preposto all'esecuzione. Ciò, a parere della difesa, in violazione dell'art. 677 1 comma 1, cod. proc. pen. che, invece, fissa la competenza territoriale in ragione del luogo dell'istituto penitenziario ove si trova il detenuto al momento della richiesta, richiamando un precedente indicato come in termini (Sez. 1, n. 52994 del 21 novembre 2014). Nel caso di specie il detenuto, in forza del titolo cautelare, era detenuto presso il carcere di Tolmezzo al momento dell'istanza, circostanza che, a parere del ricorrente, è idonea a radicare la competenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Udine. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli 2 artt. 47 e 47-ter Ord. pen. e in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata sarebbe priva di ogni motivazione perché non considera che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è ammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione presentata dal condannato detenuto per fatto diverso da quello per il quale queste sono richieste, in stato di custodia cautelare (Sez. 1, n. 4737 del 12/12/2013; Sez. 1, n. 30973 del 4/06/2019 sulla illegittimità del decreto di inammissibilità de plano della richiesta di misure alternative alla detenzione in conseguenza della sottoposizione del condannato a misura cautelare per altra causa). 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, P. Morosini, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I1 ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Invero, risulta, come osservato anche dal Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta, che vi è sospensione dell'ordine di esecuzione, tenuto conto che la sospensione del titolo detentivo si applica anche al detenuto cautelare per altra causa. Questa Corte, infatti, ha affermato (Sez. 1, n. 31216 del 23/10/2020, Costa, Rv. 280092) che è legittima la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva breve nei confronti di chi si trovi in stato di custodia cautelare, per fatto diverso da quello oggetto della condanna da eseguire, dovendosi escludere che l'art. 656, comma 4-ter, cod. proc. pen., disciplinando il differente profilo esecutivo relativo alla trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata, abbia inciso sull'art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen. Di conseguenza, muovendosi nell'orbita della disciplina di cui all'art. 656 cod. proc. pen. va ravvisata la competenza del Pubblico ministero presso il cui ufficio è iniziata l'esecuzione. Tale indirizzo risulta fissato da consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non ricorrono ragioni per discostarsi (Sez.1, n. 8000 del 28/9/2019, Rv. 276398; Sez.1, n. 53177 dell'8/10/2014, Travaglini, Rv. 261606; Sez. 1, n. 24106 del 26/5/2009, Omoregbee, Rv. 243971; Sez. 1, n. 38171 del 23/9/2008, Codiposti, Rv. 241144) secondo cui la competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione dell'esecuzione della pena, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del Pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi 3 speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice. Nella specie, la richiesta di misura alternativa era stata presentata secondo la procedura stabilita dall'art. 656, commi 5 e seguenti cod. proc. pen., la quale, derogando alla disciplina generale, prevede che la competenza si radichi con riferimento al tribunale di sorveglianza nel cui distretto sia incardinato l'ufficio del Pubblico ministero che procede all'esecuzione del titolo detentivo de quo (così il comma 6 del citato articolo). 1.2. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale finisce per compiere una valutazione (implicita) di merito anche se usa la locuzione "a prescindere" dal merito. Tanto, considerato anche l'epilogo decisorio adottato, posto che il provvedimento impugnato non dichiara inammissibile l'istanza ma la rigetta, così dimostrando di averne valutato anche il merito. Del resto, è consolidato l'indirizzo di questa Corte di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 30973 del 04/06/2019, Rv. 276609) secondo cui la concorrenza di titolo cautelare di per sé determina solo il differimento dell'esecuzione della misura alternativa, ma non è preclusiva alla concessione della misura (Sez. 1, 12/12/2013, Pappalardo, Rv. 259024; Sez. 1, del 22/10/2012, n. 43089; Sez. 1, n. 22077 del 19/05/2009, Stojanovic, Rv. 244015). Questo stesso indirizzo, però, sottolinea che i fatti concernenti il procedimento ancora pendente possono senz'altro rilevare ai fini della valutazione nel merito della concedibilità della misura, giudizio che richiede, come avvenuto nella specie, l'instaurazione del contraddittorio. Il Tribunale, invero, nel caso al vaglio, non si limita a rilevare l'emissione del titolo cautelare adottato, rnà sottolinea la tipologia di reato per il quale è stata emessa la misura cautelare a carico del condannato e rimarca che si tratta di reato associativo, finalizzato alla consumazione di reati di rapina ed estorsione aggravate, dunque dimostrando di aver svolto una sostanziale valutazione dei fatti per i quali pende misura cautelare, ai fini della concedibilità delle misure alternative richieste. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle fese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. c»
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese < c, < 71-, hOcessuali. c c: C ai Così deciso il 18 novembre 2022 CD C