Sentenza 8 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2001, n. 10950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10950 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0950/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg Oggetto Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Lavoro;
notifica Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere dell'affello Consigliere Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 11457/98 Cron. 23570 bott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Dott. TO LAMORGESE - Consigliere Rep. Ud. 26/04/01ha pronunciato la seguente •SENTENZA sul ricorso proposto da: RU NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORTE VERDE 66, presso lo studio dell'avvocato GIANNOTTI VITO, rappresentato e difeso dall'avvocato CANIGLIA CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avverso la sentenza n. 1832/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 19/06/97 R.G.N. 18/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
2001 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2001 -1- Generale Dott. Renato FINOCCHI per l'accoglimento del ricorso. -2- GHERSI, che ha concluso Ritenuto che il Tribunale di Lecce con sentenza del 19 giugno 1997 accoglieva l'appello proposto contro la sentenza pretorile del 10 novembre 1994, di accoglimento della domanda di indennità d'accompagnamento proposta da IC CA contro il Ministero dell'interno, e, di conseguenza, rigettava la domanda della CA, contumace;
che contro questa sentenza ricorreva per cassazione TO RU, che si diceva erede della intimato non si CA, mentre il Ministero costituiva;
che nell'udienza del 19 gennaio 2001 questa Corte disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso, già effettuata erroneamente presso 1'Avvocatura distrettuale dello Stato invece che. presso l'Avvocatura generale, ed il ricorrente ottemperava;
che l'intimato non si costituiva.
Considerato che
con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 330 cod. proc. civ., per essere stato notificato l'atto d'appello a sua madre IC CA, deceduta il 16 agosto 1994, mentre egli si era costituito quale erede nell'udienza davanti al pretore, onde a lui 3 avrebbe dovuto essere rivolta la notificazione;
che il motivo è fondato;
che ai sensi dell'art. 300, primo comma, cod. proc. civ., se muore la parte costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o 10 notifica alle altri parti;
in difetto di tale dichiarazione о notificazione, opera il principio di ultrattività del mandato al difensore, che si estende anche oltre la fase processuale durante la quale il decesso si è verificato, qualora questo sia ignorato senza colpa dalla controparte (Cass. 15 giugno 1977 n.2495, 12 dicembre 1967 n.5392, 15 maggio 1978 n.2360, 15 aprile 1980 n.2452, 4 agosto 1982 n.4378, 13 gennaio 1984 n.287, 29 maggio 1998 n.5308); che nel caso di specie il decesso dell'attrice in giudizio non era ignorato senza colpa poiché esso era statodall'attore-appellante, dichiarato, nell'udienza del 10 novembre 1994 davanti al pretore, dal figlio TO RU, ivi costituitosi, onde a questo avrebbe dovuto essere notificato l'atto d'appello; che la mancata rinnovazione della notificazione dell'atto d'appello al destinatario legittimato (erede) e la celebrazione contumaciale del processo 4 comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, anche per le spese. Così deciso in Roma il 26 aprile 2001 Uum il Presidente: / 心 Il Cone, estensore: kdusco Roselli IL CANCELLIERE Hill Depositata in Cancelleria Oggi. - 8 AGO. 2001 IL CANCELLERE 5