Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 2
La sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio degli agenti di aziende autoferrotranviarie implicati in fatti che ne possono determinare la retrocessione o la destituzione, è disposta, ai sensi dell'art. 46 del reg. all. A al R.D. n. 148 del 1931, in forza di un potere discrezionale dell'azienda, la quale può, per ragioni di autotutela, rinnovare il provvedimento finché sia cessata o risolta la causa che vi ha dato origine (nella specie, all'originario provvedimento di sospensione, a seguito dell'arresto e della custodia cautelare per reati non connessi al servizio, ne erano sopravvenuti altri fondati sull'attesa della definizione del processo penale e sull'attivazione di un procedimento disciplinare).
In tema di sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio di agenti di aziende autoferrotranviarie implicati in fatti che ne possono determinare la retrocessione o la destituzione, di cui all'art. 46 del reg. all. A al R.D. n. 148 del 1931, la concessione di un assegno alimentare è facoltativa per l'azienda "in caso di arresto non dovuto a causa di servizio" (cui deve equipararsi qualsiasi situazione di impossibilità della prestazione per ragioni di giustizia penale) mentre è dovuta in assenza di tale stato, senza che la spettanza dell'assegno sia vincolata alla comunicazione dell'intervenuta rimessione in libertà da parte del dipendente già arrestato o sottoposto a carcerazione preventiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9557 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT AS
NO NA
coniugi, rapp. ti e difesi dall'avv. Luciano Bruno Molinaro, con il quale elett.te domiciliano in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrenti -
contro
S.E.P.S.A. S.p.A.
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t. avv. Raffaello Bianco, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Del Vecchio, con il quale elett.te domicilia in Roma, viale dei Parioli, n. 76, presso l'avv. Alfredo Del Vecchio (studio Liberati e D'Amore), giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
e da S.E.P.S.A. S.p.A. in persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t. avv. Raffaello Bianco, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Del Vecchio, con il quale elett.te domicilia in Roma, viale dei Parioli, n. 76, presso l'avv. Alfredo Del Vecchio (studio Liberati e D'Amore), giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale,
- ricorrente incidentale -
contro
AT AS
NO NA
coniugi,
- intimati avverso il ricorso incidentale -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 05896/97 del 17.10/21.11.1997, R.G. n. 44879/95, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08 maggio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 306/94 del 15/22 luglio 1994 il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Ischia, accoglieva parzialmente la domanda proposta dai coniugi EB RE e NA NO, il primo dipendente della S.E.P.S.A. (in appresso SA) diretta al riconoscimento in loro favore dell'assegno alimentare e condannava la società al pagamento di detto assegno per il periodo 31.03.1989 - 06.11.1991, così posticipando la decorrenza della relativa richiesta (data della concessione della libertà personale da parte del giudice penale in luogo di quella dell'avvenuto fermo di polizia giudiziaria con successivo ordine di cattura), dichiarava il difetto di giurisdizione sulla impugnativa di licenziamento, e respingeva la domanda proposta in via principale di pagamento delle retribuzioni dalla data di cessazione degli arresti domiciliari (31 marzo 1989) a quella del successivo licenziamento (06 novembre 1991). Il Tribunale di Napoli rigettava l'appello principale dei coniugi RE-NO e l'appello incidentale della SA;
spese del grado interamente compensate tra le parti.
Osservava il Tribunale per quanto ancora sub iudice: la domanda di pagamento dell'assegno alimentare doveva intendersi formulata in via subordinata a quella di pagamento delle retribuzioni e non anche in via alternativa;
l'appello principale dei coniugi, pertanto, era ammissibile, sicché andava rigettato quello incidentale della SA diretto alla declaratoria di inammissibilità di esso;
l'appello principale era, tuttavia, infondato;
l'art. 46 del r.d. n. 148 del 1931 prevedeva al secondo comma che "di regola la sospensione dura finché sia cessata o risolta la causa che la motiva"; la tesi dell'appellante, secondo cui, essendo stata la sospensione motivata solo dalla stato di arresto, quest'ultima doveva cessare con la cessazione del detto stato, non era condivisibile nel caso di specie, atteso che l'azienda, nell'esercizio insindacabile della facoltà di sospensione, riaffermata con l'espressione di regola", ne comunicava la protrazione, prima, per il perdurante stato di arresto, poi per l'opportunità di attesa degli esiti del processo penale, e infine, dopo la sentenza di condanna a tre anni di reclusione e contemporanea messa in libertà, per la intenzione di intraprendere un procedimento disciplinare;
anche a prescindere, pertanto, da (opposti) meccanismi di caducazione automatica, di fatto all'originario titolo di sospensione ne erano sopravvenuti altri legittimamente adottati, emessi per esigenze di autotutela;
di conseguenza, e tenuto conto che legittimamente il dipendente risultava sospeso dal momento dell'arresto a quello del licenziamento, non sussisteva il diritto alla retribuzione medio tempore;
quanto all'assegno alimentare, poiché, fuori della ipotesi di arresto dovuto a causa di servizio, l'Azienda aveva l'obbligo, e non la facoltà, della prestazione, il diniego di esso dalla data della concessione al dipendente della libertà da parte del giudice penale, e senza la necessità della comunicazione, costituendone essa presupposto oggettivo - e così rigettandosi l'appello incidentale della SA - era privo di causa giustificativa;
non lo era stato in precedenza, atteso che il fermo di P.G. era del tutto coniugabile con quello di arresto, inteso il primo nel senso ampio di limitazione della libertà personale. I coniugi RE-NO propongono avverso la predetta sentenza ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura. La SA si è costituita con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi di censura. I coniugi RE-NO non si sono costituiti avverso il ricorso incidentale.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo di ricorso principale i coniugi RE-NO denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 46 del r.d. n. 148 del 1931 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e comunque rilevabile di ufficio:
il diritto alla retribuzione, e non soltanto quello all'assegno alimentare, riprendeva dalla cessazione dello stato di arresto domiciliare (31 marzo 1989), atteso che era venuta meno l'unico motivo posto a fondamento della sospensione, dovendosi l'espressione "di regola" intendere letteralmente come "è regola che"; una diversa interpretazione integrerebbe un dubbio di costituzionalità da rimettere alla Corte regolatrice;
d'altronde risultava documentalmente (lettera SA 03 maggio 1989) che l'Azienda era tempestivamente venuta a conoscenza dello stato di libertà e che lo RE aveva continuamente richiesto la sua riammissione in servizio;
sotto altro profilo, doveva ritenersi non corretta la interpretazione dei fatti circa l'affermato sopravvenire di altri provvedimenti di sospensione, tanto più che essa sembrava riferirsi ad altro soggetto (tale sconosciuto Bevilacqua); in realtà nessun altro provvedimento di sospensione era stato comunicato allo RE dopo quello motivato dall'avvenuto arresto. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la SA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 46 del r.d. n. 148 del 1931 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia comunque rilevabile di ufficio: la ratio dell'intera norma di cui all'art. 46 invocato, come confermato dalle espressioni letterali, era orientata verso la mera facoltà dell'Azienda alla sospensione;
d'altronde, poiché non poteva dubitarsi che il datore di lavoro non fosse tenuto alla retribuzione nel caso di non responsabilità di esso della mancata prestazione del dipendente, da quest'ultimo mai era stato dedotta e provata la riacquistata sua libertà e la disponibilità al lavoro se non solo con nota di trasmissione della sentenza penale in data 27 giugno 1989, con la quale comunque lo RE era stato ritenuto colpevole di un reato e punito con tre, anni di reclusione (nei quali da computarsi anche il periodo di arresti domiciliari) e due milioni di multa, a seguito della quale era stata comunicata al dipendente la volontà aziendale di procedere disciplinarmente.
I motivi, da trattarsi congiuntamente, per intima connessione, sono infondati.
La censura prospettata nel motivo di ricorso principale trova fondamento nel presupposto di fatto che, essendo cessato l'unica ragione invocata a sostegno della sospensione dal soldo e dal servizio, alla cessazione di essa (se ben si intende con la sentenza di condanna e contemporanea messa in libertà dello RE), doveva cessare anche la disposta sospensione con conseguente ripresa al lavoro del dipendente e/o, comunque, della retribuzione. L'equivoco di fondo che informa la intera censura, e della quale sembra accorgersi lo stesso dipendente, allorché ritiene di dover insistere sulla circostanza che non è "mai stato adottato alcun successivo provvedimento di sospensione dal soldo e dal servizio per causa diversa dall'arresto", è proprio il presupposto che "il titolo della sospensione è rimasto quello originario dell'arresto e non altri". La sentenza impugnata, sul punto, come anche trascritto nello stesso motivo del ricorso principale, afferma che lo RE (la indicazione di quest'ultimo con il cognome Bevilacqua, aldilà del tentativo in ricorso, costituisce mero, riconoscibile e irrilevante errore di trascrizione) "risulta legittimamente sospeso in via preventiva dal soldo e dal servizio a partire dal momento dell'arresto e fino alla risoluzione del rapporto intervenuta all'esito del procedimento disciplinare" perché "al titolo originario di sospensione ne risultano sopravvenuti altri, comunicati all'interessato e comunque legittimamente adottati (in quanto emessi per esigenze di autotutela - a fronte della quale evidentemente sono concessi i poteri discrezionali di cui si è fatto cenno) fondati sull'attesa del procedimento penale e sull'attivazione di procedura disciplinare". E dunque, a ben vedere, l'affermazione dell'immutato titolo della sospensione trova affermazione categoricamente contraria nella motivazione della sentenza, e come tale, e per la sua genericità e incompletezza nonché per evidente apoditticità, decisamente inammissibile. È d'uopo rilevare, a questo punto, che la censura non prospetta minimamente ne' il contenuto delle comunicazioni del dipendente all'Azienda ne' di quelle di risposta di quest'ultima alle richieste dello RE della sua asserita liberazione (la SA si difende opponendo di non aver mai avuto notizia della concessione della libertà al dipendente da parte del giudice penale) e contemporanea disponibilità a riprendere servizio, affinché possano controllarsi, secondo i poteri del giudice di legittimità e i noti limiti del relativo giudizio, le valutazioni operate dal giudice di merito;
e ciò tanto più in quanto, in ricorso, comunque si fa esplicito riferimento alle missive dell'Azienda in ben due occasioni (03 maggio 1989 e 13 luglio 1989). Tutto quanto si regge sulla corretta interpretazione del giudice di appello dell'art. 46 n. 148 del 1931 in ordine all'affermata connotazione della piena discrezionalità dell'azienda nell'esercizio del potere di sospensione, comprovata dalla espressione "a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà", e dalle successive previsioni che "a giudizio dell'azienda" gli agenti sospesi possono essere destinati (temporaneamente, e a domanda o consenso) ad attribuzioni diverse o inferiori, e che la concessione dell'assegno alimentare diviene "facoltativa" in caso di arresto non dovuto a causa di servizio. Sulla base di tale convincimento lo stesso giudice ha ritenuto. che la previsione secondo cui "la sospensione preventiva dura, di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò" deve intendersi, nel perimetro della piena discrezionalità sopra indicata, come un ulteriore conferma di quest'ultima, sicché, e con altra motivazione, la rinnovazione della sospensione stessa era perfettamente legittima. D'altronde, come deve dedursi dalla corretta e logica interpretazione della sentenza impugnata sul punto, di tanto è testimone proprio il tenore del motivo in esame del ricorso principale, allorché, con esso i ricorrenti, limitandosi, nel censurarla, alla pretesa di dare all'espressione "di regola" il significato di "è regola che", in realtà non accedono ad alcuna soluzione contraria, atteso che, e proprio per dare un qualche significato o una sua rilevanza alla presenza di detta espressione, se di regola può aversi un certo comportamento vuol dirsi anche che, in presenza di altre e diverse motivazioni, può tenersi anche un comportamento contrario. E, nella specie, secondo il giudice di appello, le motivazioni sussistevano, erano pienamente giustificative ed erano state regolarmente comunicate. Va solo rilevato, a questo punto, che il preteso dubbio di legittimità costituzionale della norma, sollevato in rapporto agli artt. 3 e 36 della Carta, è solo meramente affermato e non anche argomentato, atteso che proprio l'interpretazione letterale dell'espressione, come si è detto, nulla propone in contrario.
Quanto al secondo motivo di ricorso incidentale, va solo osservato che, stante il disposto letterale del più volte citato art. 46 del d.p.r. n. 148 del 1931, non può condividersi la tesi della pretesa necessità della comunicazione della conseguita libertà dal carcere per il diritto all'erogazione della prestazione dell'assegno alimentare. L'asserto sul punto da parte del Tribunale, circa la natura di presupposto oggettivo della intervenuta libertà ai fini dell'erogazione dell'assegno, che, pertanto, sarebbe dovuto a prescindere dalla mora credendi da attuarsi con la comunicazione della concessione della libertà al datore di lavoro, è corretto e incensurabile. Dispone la norma che "alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennità fisse. La concessione dell'assegno alimentare è facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio". Val quanto dire che se la concessione dell'assegno è facoltativa "in caso di arresto non dovuto a causa di servizio", non v'è dubbio, argomentando a contrariis, che l'assegno è comunque dovuto in assenza dell'istato di arresto non dovuto a causa di servizio (per usare l'espressione del legislatore), così come, peraltro, è ammesso dalla stessa Azienda;
ed allora, se esso è comunque dovuto, non può essere vincolato alla comunicazione dell'intervenuta messa in libertà personale del dipendente già in !stato di arresto, e durante il quale periodo, come si è detto, la concessione dell'assegno era solo facoltativa. Tale comunicazione, al più, ove accompagnata dalla contemporanea messa a disposizione delle energie lavorative, ed evidentemente in assenza della disposta sospensione, potrebbe incidere ai fini del diritto del dipendente alla retribuzione - escluso nel caso di specie proprio per la continuazione, ancorché ad altro titolo, della sospensione dal soldo e dal servizio - ma è evidentemente irrilevante ai fini dell'assegno alimentare. Con il secondo motivo di ricorso principale i coniugi RE- NO denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 46 del r.d. n. 148 del 1931 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e comunque rilevabile di ufficio:
al fine di escludere l'operatività del terzo comma del citato art. 46 doveva escludersi dallo stato di arresto quello di fermo di P.G., attesa la diversità delle due nozioni e per l'obbligo della interpretazione restrittiva nel rispetto degli artt. 3 e 36 della Costituzione;
comunque tale norma appariva illegittima per violazione dell'art. 3 della Carta e del principio di ragionevolezza per le conseguenze assurde ed aberranti che in ipotesi potevano verificarsi con la tesi del giudice di appello (riconoscimento alla prestazione per, ad es., appropriazione indebita da parte di un cassiere, disconoscimento per arresto fuori azienda per illecito contravvenzionale).
Anche questo secondo motivo è infondato.
La sentenza impugnata, nel dare alle due espressioni (fermo di polizia giudiziaria e arresto) la medesima valenza, correttamente si attesta sull'intento del legislatore di riferirsi a qualsiasi provvedimento estraneo alla volontà aziendale idoneo ad impedire l'espletamento della prestazione lavorativa. In realtà, ed a conferma del corretto decisum del Tribunale, proprio l'espressione della norma "trovansi in istato di arresto", lascia intravvedere l'intento del legislatore di estendere il concetto - che oggi si esprimerebbe con la più moderna locuzione della condizione di restrizione della libertà personale - a qualsiasi situazione di impossibilità della prestazione per motivi di ordine penale, e come tale svincolato dall'istituto giuridico che di fatto la determina. In realtà, la condizione dello "istato di arresto", che, ad es., certamente comprende anche quella conseguente a provvedimento di espiazione di condanna alla reclusione, è espressione generica, da interpretarsi, come correttamente opera il Tribunale, in relazione allo scopo della. norma che lo prevede, ed alla quale, certamente, è indifferente il motivo autoritativo che determina la impossibilità della prestazione, tendendo essa solo ad introdurre la prestazione anche senza il sinallagma contrattuale.
Nè, in proposito può accedersi alla pretesa violazione dell'art. 3 della Carta e del principio di ragionevolezza sopra denunziato, in quanto le argomentazioni prospettate sono ricondotte ad ipotesi incerte ed eventuali, cd. di scuola, come tali inammissibili in questa sede.
Con il primo motivo di ricorso incidentale la SA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 277, 339 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, C.P.C.: i coniugi ricorrenti non avevano legato la richiesta della condanna al pagamento dell'assegno alimentare al rigetto della domanda principale di condanna al pagamento delle retribuzioni e non avevano neanche espresso alcuna riserva;
di conseguenza, il primo motivo di appello era inammissibile per difetto di soccombenza;
l'intero ricorso introduttivo era strutturato nel senso dell'interesse a richiedere l'una o l'altra prestazione in via alternativa.
Il motivo è inammissibile.
Il giudice di appello, nel suo insindacabile (ove correttamente e congruamente motivato) potere di interpretazione della domanda, è pervenuto, cosi negando l'alternatività delle richieste delle retribuzione e dell'assegno alimentare per il periodo di sospensione, alla statuizione circa la articolazione subordinata della seconda in rapporto a quella principale della prima, con il duplice riferimento alla citata lettera m) del ricorso con la specifica locuzione "... quanto meno dell'assegno ..." e alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio. Orbene, nella pur articolata censura, in realtà, si critica la decisione del Tribunale e ne si propone un'altra e diversa, senza che siano minimamente indicate le ragioni in termini di erroneità della statuizione impugnata. Si riportano, cioè, le conclusioni dell'atto introduttivo, si ribadisce più volte l'erroneità della decisione per la "motivazione per nulla convincente", si ammette la valenza minore dell'assegno alimentare in rapporto alle retribuzioni, e si fa riferimento ad una pretesa, e non spiegata, conferma dell'alternatività delle domande rivenientesi dal capo d) del petitum. Mera, e certamente insufficiente, critica della decisione impugnata, insuscittibile di integrare uno dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.. I ricorsi, come sopra riuniti, vanno, pertanto, rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, e li rigetta;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2001