Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9557
CASS
Sentenza 13 luglio 2001

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La sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio degli agenti di aziende autoferrotranviarie implicati in fatti che ne possono determinare la retrocessione o la destituzione, è disposta, ai sensi dell'art. 46 del reg. all. A al R.D. n. 148 del 1931, in forza di un potere discrezionale dell'azienda, la quale può, per ragioni di autotutela, rinnovare il provvedimento finché sia cessata o risolta la causa che vi ha dato origine (nella specie, all'originario provvedimento di sospensione, a seguito dell'arresto e della custodia cautelare per reati non connessi al servizio, ne erano sopravvenuti altri fondati sull'attesa della definizione del processo penale e sull'attivazione di un procedimento disciplinare).

In tema di sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio di agenti di aziende autoferrotranviarie implicati in fatti che ne possono determinare la retrocessione o la destituzione, di cui all'art. 46 del reg. all. A al R.D. n. 148 del 1931, la concessione di un assegno alimentare è facoltativa per l'azienda "in caso di arresto non dovuto a causa di servizio" (cui deve equipararsi qualsiasi situazione di impossibilità della prestazione per ragioni di giustizia penale) mentre è dovuta in assenza di tale stato, senza che la spettanza dell'assegno sia vincolata alla comunicazione dell'intervenuta rimessione in libertà da parte del dipendente già arrestato o sottoposto a carcerazione preventiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9557
    Data del deposito : 13 luglio 2001

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