Sentenza 19 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2002, n. 18131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18131 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE се MATERIA EQUA RIPARAZIONE REPUBBLICA ITALIANA 8 4 3 1 7 0 2 IN NOME DEL POPOLO I ALIAN ORA REM D CASSAZIONE LA C Ogg Equa riparazione SEZIONE PRIMA CIVILE (legge n. 89 del 2001) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3548/02 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente - - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI 42698 Cron. Consigliere Dott. Mario ADAMO 4855 Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 10/06/02 Rel. Consigliere - Dott. Massimo BONOMO ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: GN AN IA, elettivamente domiciliata in ROMA CASSAZIONE PIAZZA S. COSIMATO 30, presso l'avvocato FABRIZIO ricorrent CAMPIONE CIVILE DI PERRONE CAPANO, che la rappresenta e difende, giusta SUPREMA CORTE procura in calce al ricorso;
5 8 7 2 8 .
contro
N MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente -2002 1336 avversO il decreto della Corte d'Appello di ROMA, み 1 depositato il 27/11/0101 ( NC 4332/2002 R. Aff. DW.). - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato PERRONE CAPANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato PALATIELLO, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NN AR PA proponeva dinanzi alla Corte d'appello di Roma, nei confronti del Ministero della Giustizia, domanda di equa riparazione, ai sensi del- l'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, con riferi- mento ad una causa civile tra la E.S.I. casa editrice di Napoli, e gli eredi di NC PA, durata circa dodici anni e mezzo. Il Ministero della Giustizia si costituiva resi- stendo in giudizio. Con decreto del 5-27 novembre 2001, la Corte d'ap- pello di Roma rigettava il ricorso e condannava la ri- corrente al pagamento delle spese processuali, osser- vando: 2 a) che la prolungata pendenza del giudizio indica- ricorrente era stata determinata, oltre cheto dalla dalla complessità della causa, dall'espletamento di tutte le fasi di impugnazione, compreso il giudizio di rinvio, con i necessari tempi tecnici;
b) che, pertanto, non vi era stata alcuna ingiu- stificata e irragionevole protrazione della causa. Avverso il decreto della Corte d'appello NN Ma- ria PA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con con- troricorso, depositando una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta insufficiente motivazione circa un punto deci- sivo della controversia. La motivazione della Corte d'appello era solo ap- parente. La Corte avrebbe dovuto dimostrare che il rinvio di 28 mesi tra l'udienza di discussione e l'udienza collegiale di primo grado, di 20 mesi tra le stesse due udienze del giudizio di rinvio e l'attesa di due anni e sette mesi per conoscere la decisione della Cassazione erano funzionali ai fini della deci- sione della controversia. La causa presentava qualche difficoltà, ma non era complessa. La violazione del- 3 l'art. 6 della Convenzione europea sui diritti del- l'uomo derivava dai lunghi periodi di inattività impo- sti dall'autorità giudiziaria nazionale, non imputabi- li alla responsabilità di questo o quel singolo magi- strato, ma all'inefficienza del sistema.
2. Il ricorso è fondato. Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria del resistente, la decisione impugnata è censurabile per vizio di motivazione, atteso che l'art. 21 comma 6, della legge 24 marzo 2001 n. 89 prevede l'impugna- bilità per cassazione del decreto della Corte d'appel- lo senza stabilire limitazioni. Ne consegue che deve farsi riferimento al ricorso ordinario per cassazione di cui all'art. 360 c.p.c., che comprende anche l'ipo- tesi prevista al n.
5. La Corte d'appello, dopo aver indicato i tempi di svolgimento della causa nei vari gradi specificando le date di notifica degli atti introduttivi di ciascu- no di essi, delle prime udienze e del deposito delle - ha così motivato il rigetto della domanda: sentenze "rispetto ad una durata ragionevole del giudizio, la prolungata pendenza dello stesso, così come sintetica- mente descritta, è stata determinata, oltre alla com- plessità della causa, dall'espletamento di tutti i giudizi di impugnazione, compreso il giudizio di rin- 4 vio, con i necessari tempi "tecnici" di espletamento delle varie fasi;
pertanto, non vi è stata alcuna in- giustificata e irragionevole protrazione della causa, da ritenersi complessa per le suesposte considerazio- ni, così che difettano i presupposti e le condizioni per ritenere fondato e provato il diritto all'equa ri- parazione prevista dalla legge n. 89/2001". Al giudice di merito era demandato di effettuare un accertamento in punto di fatto, e cioè di verifica- re se, nello svolgimento di una determinata causa ci- vile, era stato rispettato il termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. A tal fine, l'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001 n. 89 prescrive che, nel- l'accertare la violazione della Convenzione sotto il ے س ک ی suddetto profilo, il giudice deve considerare la com plessità del caso e, in relazione alla stessa, il com- portamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a con- corrervi 0 a comunque contribuire alla sua definizio- ne. Ritiene il Collegio che la motivazione fornita dalla Corte d'appello non sia sufficiente. e sul-Essa si fonda sulla complessità della causa l'espletamento di tutti i giudizi d'impugnazione, com- 5 presò il giudizio di rinvio, con i necessari tempi "tecnici" di espletamento delle varie fasi. Tali affermazioni risultano però generiche, in quanto non sono state messe in relazione alle conte- stazioni della parte. In particolare, la Corte terri- toriale non ha esaminato l'incidenza di alcune speci- fiche circostanze dedotte dalla ricorrente riguardanti i periodi, di regola non imputabili alla parte, inter- corsi tra l'udienza di discussione e quella collegiale in primo grado e nel giudizio di rinvio (rispettiva- mente, 28 mesi e 20 mesi).
3. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato rinvio alla medesima Corte d'appello che, in di- con versa composizione, provvederà al riesame della causa provvedendo altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impu- gnato e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudi- zio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 giugno 2002. Il Presidente Il Cons. est. Mans Helli Sündli Dott. Mario Delli, Prisco, Doth. Massimo BonomoТаполо Вочеть Maur 14/CANC Source leally 6 --- CORTE SUPR Phims Depositar 19 DIC. 2002 IL CAN CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si uitesta la registrazione presso l'Agenzia dele Entrate di Roma 2 il 12-2-03 serie 4 af n. 6116 versate € 129.11 apposta in calce alla copia autentica (art. 276 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Filppi Scarpio) 3