Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 253
CASS
Sentenza 10 gennaio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, il quale cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. In particolare quindi l'occasione di lavoro è configurabile in caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro, compreso il percorso compiuto per raggiungere il proprio posto di lavoro all'inizio della giornata lavorativa, come confermato dalla ormai espressamente prevista indennizzabilità degli infortuni occorsi durante i normali percorsi abitazione - posto di lavoro e, a certe condizioni, posto di lavoro - luogo di consumazione dei pasti (modifica degli artt. 2 e 210 del d.P.R. n. 1124 del 1965, introdotta dall'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000). (Nella specie un dipendente di un ospedale era inciampato su una catenella posta all'interno dell'area ospedaliera mentre, dopo avere parcheggiato l'autovettura, si accingeva a raggiungere il suo reparto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 253
    Data del deposito : 10 gennaio 2001

    Testo completo