Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 1
L'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, il quale cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. In particolare quindi l'occasione di lavoro è configurabile in caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro, compreso il percorso compiuto per raggiungere il proprio posto di lavoro all'inizio della giornata lavorativa, come confermato dalla ormai espressamente prevista indennizzabilità degli infortuni occorsi durante i normali percorsi abitazione - posto di lavoro e, a certe condizioni, posto di lavoro - luogo di consumazione dei pasti (modifica degli artt. 2 e 210 del d.P.R. n. 1124 del 1965, introdotta dall'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000). (Nella specie un dipendente di un ospedale era inciampato su una catenella posta all'interno dell'area ospedaliera mentre, dopo avere parcheggiato l'autovettura, si accingeva a raggiungere il suo reparto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo MILEO Presidente
Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE rel. Consigliere
Dott. Pasquale PICONE Consigliere
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA EL, elettivamente domiciliata in Roma, via Città della Pieve n. 19, presso l'avv. Carlo Martino, che con l'avv. Danilo Mina la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante e legale rappresentante avv. Pietro Magno, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, dai quali è rappresentato e difeso, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 859 del Tribunale di Brescia depositata il 27 giugno 1998 (R.G. n. 220/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Romilda Bottiglieri (per delega avv. Carlo Martino) e Giuseppe De Ferrà (per delega avv. Antonino Catania);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 27 giugno 1998 il Tribunale di Brescia, in riforma della decisione del Pretore della stessa città, appellata dall'INAIL nei confronti della sig.ra EL TT, ha rigettato la domanda proposta da costei, accolta dal primo giudice, di condanna del predetto Istituto al pagamento dell'indennità temporanea e alla costituzione della rendita per un infortunio sul lavoro subito. Nel ricorso introduttivo del giudizio l'attrice aveva dedotto di essere inciampata, in data 13 novembre 1995, in una catenella di delimitazione posta all'interno dell'ospedale civile di Brescia, della quale era dipendente come medico anestesista, mentre, parcheggiata l'autovettura, si accingeva a raggiungere il reparto ove doveva prestare la sua attività.
Il giudice del gravame ha escluso la indennizzabilità dell'episodio in questione, avendo rilevato che esso era accaduto in un momento precedente, e comunque estraneo, alla prestazione lavorativa dell'infortunata e che si trattava perciò di un fatto da inquadrare in un rischio generico, senza alcuna inerenza con l'attività lavorativa della TT.
Per la cassazione della pronuncia del Tribunale l'assicurata ricorre con un solo motivo, illustrato con memoria.
L'Istituto resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 74 d.P.R.30 giugno 1965 n. 1124, 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 113 e 115 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto insufficiente ai fini della indennizzabilità dell'infortunio la sussistenza di un rischio soltanto indirettamente collegato all'attività lavorativa, e deduce che nella elaborazione della giurisprudenza l'occasione di lavoro non prevede alcuna differenziazione di contenuto del collegamento fra evento lesivo ed esposizione al rischio protetto. Deduce che non si trattava di un rischio generico comune alla generalità delle persone, essendo invece la sua presenza nell'ambito dell'ospedale, e per giunta in una zona preclusa al momento dell'evento a coloro che non prestassero lavoro nella struttura, legata strettamente all'espletamento delle mansioni a lei affidate. Richiama infine alcuni precedenti giurisprudenziali che in analoghe fattispecie hanno affermato la sussistenza di uno specifico collegamento fra evento dannoso e attività lavorativa.
Il ricorso è fondato. Il Tribunale muove dall'esatta premessa che per l'indennizzabilità del danno subito dal dipendente per un infortunio sul lavoro non è sufficiente un semplice collegamento marginale o un mero rapporto di coincidenza cronologica e topografica tra evento dannoso e attività lavorativa, essendo invece necessario un nesso di derivazione eziologica, ma poi nel definire la occasione di lavoro afferma la necessità che l'evento dannoso subito dall'assicurato derivi dal rischio inerente ad un atto intrinseco alla prestazione richiesta al lavoratore o comunque ad un atto strettamente connesso all'esecuzione della prestazione lavorativa ed al perseguimento delle relative finalità. Quindi, pur avendo accertato che la TT era caduta quando già si trovava nell'ambito dell'ospedale e mentre raggiungeva il posto di lavoro, ha ritenuto che l'infortunio era avvenuto in un momento precedente alla prestazione lavorativa, era ad essa estraneo e doveva perciò essere riferito ad un rischio privo di qualsiasi specifica inerenza con l'attività lavorativa dell'infortunata.
Orbene, la definizione data dal Tribunale al concetto di occasione di lavoro, ristretta all'esposizione soltanto al rischio derivante dall'espletamento delle mansioni proprie del lavoratore e per il quale è commisurato il contributo a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (c.d. rischio specifico proprio), non tiene conto del più recente e prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'occasione di lavoro che condiziona la indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro si verifica non solo nella ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche di rischio improprio, cioè quello che seppure non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in una attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle mansioni (Cass. 22 maggio 1997 n. 4557, Cass. 23 agosto 1997 n. 7918, Cass. 11 maggio 1999 n. 4676, Cass. 2 giugno 1999 n. 5419, Cass. 7 aprile 2000 n. 4433, Cass. 4 agosto 2000 n. 10298, Cass. 18 settembre 2000 n. 12325). A questo indirizzo ormai consolidato il Collegio presta adesione, dovendosi appunto rilevare che nel concetto di occasione è insita una maggiore ampiezza rispetto al rapporto di causalità e dovendosi ribadire che determinante è la connessione fra lavoro e rischio, sicché l'infortunio per essere indennizzabile deve essere comunque attinente all'esplicazione dell'attività lavorativa, comprendente cioè anche le attività prodromiche o strumentali alle mansioni assegnate al lavoratore, a nulla rilevando il carattere meramente occasionale del rischio, purché non si tratti del c.d. rischio elettivo, che invece esclude la indennizzabilità dell'infortunio.
Si è così ritenuto, proprio con riferimento ad analoghe fattispecie, la sussistenza dell'occasione di lavoro per l'incidente occorso al lavoratore addetto al trasporto di merci, scivolato sulle scale mentre si recava a chiudere la porta del magazzino della ditta datrice di lavoro, da dove in precedenza aveva prelevato la merce per caricarla su un furgone (v. la già citata Cass. 4 agosto 2000 n. 10298); ad un legale dell'Inail caduto sul pavimento dissestato della sede dell'istituto, mentre si recava a fotocopiare alcuni documenti necessari per il suo lavoro (Cass. 7 aprile 2000 n. 4433, pure in precedenza citata); al dipendente di uno studio professionale, che era caduto sulle scale dell'ufficio (Cass. 22 novembre 1999 n. 12930); ad un'addetta alle pulizie presso un ospedale, la quale, dopo avere timbrato il cartellino all'ingresso, si stava recando in bicicletta al padiglione in cui doveva eseguire la prestazione lavorativa (Cass. 11 maggio 1999 n. 4676); ad un archivista dattilografo dell'Inail, caduto mentre scendeva per le scale della sede, per raggiungere l'ufficio del capo area per il cambio data sul timbro in dotazione (Cass. 2 giugno 1999 n. 5419); ad un lavoratore ospedaliero, caduto riportando lesioni mentre percorreva a piedi, all'interno dell'ospedale, un viale che dava accesso ai reparti (Cass. 15 febbraio 1986 n. 925). Resta così superato il precedente richiamato dall'istituto resistente (Cass. 19 ottobre 1995 n. 10869) ove era stata esclusa l'indennizzabilità dell'infortunio subito da un perito liquidatore dipendente da un'impresa di assicurazione, che era scivolato, per la fretta dell'incedere e la levigatezza degli scalini, mentre scendeva le scale del suo ufficio, essendo stata ritenuta in quella fattispecie la genericità del rischio connesso agli spostamenti spaziali e comune ad ogni individuo. Infine, si deve osservare che in base alla modifica dell'art. 2 e dell'art. 210 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, introdotta dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali comprende ora, in modo espresso, gli infortuni che si verificano alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, anche durante il percorso dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, operando l'assicurazione anche nel caso di uso da parte del lavoratore del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
E come questa Corte ha già avuto occasione di osservare in analoga fattispecie, se l'evento lesivo occorso durante il percorso a piedi da casa al luogo di lavoro si deve ritenere avvenuto in occasione di lavoro, essendo lo spostamento prodromico rispetto alla prestazione di lavoro e data la sua connessione con l'attività lavorativa, analoga valutazione deve essere effettuata per l'evento lesivo che il lavoratore subisca durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro e per raggiungere il posto di lavoro, essendo anche tale attività strumentale alla prestazione lavorativa, "stante la unitarietà della nozione di occasione di lavoro, e la connessa configurazione dell'infortunio in itinere come prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte nel contratto di lavoro (Corte Cost. 3 ottobre 1990 n. 429), e stante il principio costituzionale di parità di trattamento assicurativo a parità di rischio, il quale seppure enunciato per estendere la tutela assicurativa in senso soggettivo, a figure professionali prima non contemplate (Corte Cost. 7 aprile 1981 n. 55 per i cassieri;
sent. 8/21 marzo 1989 n. 137 per i ballerini e i tersicorei;
2115 luglio 1992 n. 332 per gli associati in partecipazione;
21 febbraio/2 marzo 1990 n. 98 per gli assistenti contrari), non può mancare di costituire un doveroso canone ermeneutico, per l'interpretazione costituzionale di situazioni oggettivamente paritarie." Accertato quindi che l'incidente in questione era accaduto all'interno dell'ospedale e mentre la TT. dopo avere parcheggiato la sua autovettura, percorreva a piedi il tragitto dal parcheggio al reparto in cui doveva prestare la sua attività lavorativa, e quindi nel corso di un'attività prodromica alla prestazione lavorativa e ad essa strettamente connessa, si deve affermare che l'infortunio avvenne in occasione di lavoro. La sentenza impugnata, che ha escluso la indennizzabilità dell'evento dannoso occorso alla TT, avendo negato la sussistenza dell'occasione di lavoro, va dunque cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto - l'appello proposto dall'istituto concerneva soltanto la suddetta questione di diritto e non anche la valutazione e dell'inabilità temporanea e di quella permanente conseguenti alle lesioni subite dalla TT per l'infortunio - la causa va decisa nel merito con la conferma della sentenza del Pretore di Brescia in data 13 novembre 1997 emessa fra le parti. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello e della presente fase.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, rigetta l'appello avverso la sentenza del Pretore di Brescia in data 13 novembre 1997; compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello e di cassazione.
Così deciso in Roma, il12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001