Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
Integra il delitto di peculato l'appropriazione, da parte di un impiegato ministeriale, di un timbro dell'ufficio di cui egli aveva la disponibilità per ragioni di servizio. (In motivazione, la S.C. ha sottolineato l'irrilevanza della deduzione difensiva secondo cui, già al momento del fatto, il timbro non era più in uso, dato che l'eventuale accertamento di tale circostanza non avrebbe comunque sminuito il valore anche economico del timbro, avente la funzione di garantire ufficialmente l'epoca di formazione degli atti della pubblica amministrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2014, n. 8650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8650 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 04/02/2014
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 148
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 37863/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE DO, nato il giorno 30 luglio 1962;
avverso la sentenza 14 giugno 2013 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore della parte civile avv. Greco Maurizio dell'Avvocatura di Stato, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione, depositando conclusioni e nota spese, e sentito altresì il difensore del ricorrente avv. Luzi Giancarlo che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. VE DO ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 14 giugno 2013 della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza 20 aprile 2012 del Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore del Ministero della Finanza.
2. Il Tribunale di Roma: ha condannato VE DO alla pena di anni 3 mesi 3 di reclusione perché responsabile del reato di cui all'art. 314 c.p. in quanto, avendo come impiegato di 5^ livello del Ministero della Finanza la disponibilità di un timbro del Ministero stesso, se ne appropriava, fatto accertato il 8-5-2001; ha condannato altresì l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti del Ministero della Finanza costituito parte civile.
2.1. Il giudizio di responsabilità si è fondato sul verbale di sequestro del timbro all'interno dell'abitazione del prevenuto, sulla deposizione dei teste De Vita, che in dibattimento riferiva di aver accertato presso il Ministero l'autenticità del timbro stesso, nonché sulla confessione resa dal VE.
2.2 In conclusione, per la gravata sentenza, la condotta dell'imputato ha realizzato gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di peculato, considerato che: egli era impiegato di 5^ livello, con mansioni di archivista presso la Direzione Generale del Ministero della Finanza (teste Tranchini), per cui rivestiva il ruolo di incaricato di pubblico servizio;
aveva l'immediata disponibilità del timbro per lo svolgimento del suo incarico amministrativo (è lui stesso a dichiarare che il timbro era sul suo tavolo di lavoro); si era appropriato dell'oggetto portandolo presso la sua abitazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è composto di due motivi.
1.1. Con un primo motivo viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge sul punto della mancata audizione del teste di riferimento del consegnatario del timbro, Sig. Melfa, la cui audizione si sarebbe resa necessaria posto che, contrariamente all'assunto della gravata sentenza: a) risulta che il difensore del VE all'udienza del 20 aprile 2012 aveva chiesto l'esame del consegnatario;
b) consta altresì che al detto consegnatario era stato esibito non il "timbro" ma la sua "impronta"; c) manca la prova che il "timbro fosse ancora in uso", tanto non potendosi desumere dall'affermazione dell'imputato che aveva ammesso di averlo sottratto dal suo tavolo.
1.2. Con un secondo motivo si lamenta la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del peculato, tenuto conto che nella specie trattavasi di timbro: non più in uso (oggetto di "antiquariato dicasteriale"); mai utilizzato dal detentore;
di valore economico inconsistente anzi privo di alcun valore, senza concreta possibilità di utilizzo per la sua non attuale validità e che aveva pertanto perso il suo fisiologico vincolo di destinazione a finalità pubbliche.
2. Nessuno dei due motivi, tra loro correlati e da esaminarsi congiuntamente, risulta fondato.
2.1. Quanto alla prima censura, è noto che "prova decisiva", la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, è solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (cfr. ex plurimis: cass. pen. sezione. 6, u.p. 12 maggio 2011, Cananzi ed altri).
2.2. Inoltre la valutazione di siffatta decisività va compiuta accertando se i fatti, indicati dal ricorrente nella relativa richiesta, siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice (cfr. Cass. Sez. 1, 12584/1994 r.v. 200073) e risulta pertanto priva di fondamento la censura che denunzi il rigetto, sul punto, della istanza difensiva, se tale rigetto, come nella specie, risulta sorretto da argomentazioni logiche, idonee a dimostrare che le cosiddette controprove, dedotte dalla parte, non possono modificare il peso delle prove di accusa (cfr. Cass. pen. Sez. 3, 27581/2010 Rv. 248105;
sez. 2, 16354/2006, rv.234752).
2.3. Nella vicenda la corte distrettuale - con una argomentazione in questa sede non censurabile per la sua linearità logica - ha sostenuto che non ricorreva la necessità di procedere a tale assunzione testimoniale in quanto l'imputato, innanzi ai P.M., aveva espressamente riconosciuto di aver sottratto il timbro dell'Amministrazione "che stava sul tavolo del suo ufficio", circostanza questa che consentiva di apprezzare ad un tempo sia l'autenticità dello strumento, che l'attualità del suo utilizzo.
2.4. Quanto poi all'asserzione, contenuta nel gravame, e relativa alla esibizione al consegnatario dell'impronta e non dello strumento "timbro" trattasi di asserzione difensiva, avversata da contraria affermazione della Corte di appello, e non documentata in questa sede nel rispetto del canone dell'autosufficienza del ricorso.
2.5. L'accertamento dell'autenticità dello strumento, e della persistente attualità del suo utilizzo è inutilmente contrastata dal secondo motivo di doglianza, il quale peraltro non tiene conto, nè si misura in modo efficace, con gli assunti dei giudici di merito ai quali intende proporre un'alternativa realtà di un timbro non più in uso, ne' mai utilizzato, privo di alcun valore, senza concreta possibilità di utilizzo per la sua non attuale validità e ormai privo del suo fisiologico vincolo di destinazione a finalità pubbliche.
2.6. L'argomentare difensivo in questione non è condivisibile considerato che, quand'anche vi fosse la prova (e ciò non risulta) che il timbro in questione non fosse più in uso (circostanza negata dal mero fatto della sua presenza sul tavolo del funzionario), tale dato temporale non invalida il valore economico-funzionale dello strumento stesso, il quale, per la sua provenienza è finalizzato a dare connotazione genetica ed ufficiale ad atti della P.A., garantendone il momento reale di formazione, soprattutto in caso di successione nel tempo di timbri di diversa configurazione e fattura.
2.7. In conclusione si è quindi ben lontani (vds: cass. pen. sez. 6, 42836/2013) Rv. 256686, Sgroi) da un'ipotesi di assenza di intrinseco rilievo economico dell'oggetto dell'appropriazione, ed anche di mancante reale incidenza di quest'ultima sulla funzionalità dell'ufficio o del servizio, apprezzata, per quest'ultima evenienza, la concreta possibilità di un illecito strumentale utilizzo.
3. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali nonché di quelle sostenute dalla parte civile che si liquidano in Euro 1.200, 00 oltre i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di quelle sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 1.200, 00 oltre i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014