Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2013, n. 29348
CASS
Sentenza 13 giugno 2013

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Massime1

Il dispositivo di una sentenza che sia completamente difforme dalla reale decisione adottata, non può essere corretto facendo riferimento alla motivazione in cui il giudice riconosca l'errore commesso. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza in cui il giudice d'appello aveva in dispositivo dichiarato estinto per prescrizione il reato e in motivazione aveva invece spiegato che i motivi di appello erano infondati, che la sentenza impugnata doveva essere confermata e che il dispositivo era errato perchè era stata data lettura di un dispositivo relativo ad un processo diverso).

Commentario1

  • 1Non si corregge in Cassazione la difformità tra dispositivo e motivazione
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015

    Nella sentenza n. 43419 emessa dalla quarta sesta della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente il caso in cui vi siauna discrasia tra quanto affermato in motivazione e quanto riportato nel dispositivo[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa ha dedotto «un evidente contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento impugnato» rilevando che nella motivazione il Tribunale riteneva che l'imputato dovesse andare assolto mentre, nel dispositivo, «al contrario di quanto motivato, lo condanna»va. Secondo la difesa, di conseguenza, era «indubbio (…) che nel contrasto debba darsi prevalenza alla parte motiva, sia per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2013, n. 29348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29348
Data del deposito : 13 giugno 2013

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