Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
Il dispositivo di una sentenza che sia completamente difforme dalla reale decisione adottata, non può essere corretto facendo riferimento alla motivazione in cui il giudice riconosca l'errore commesso. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza in cui il giudice d'appello aveva in dispositivo dichiarato estinto per prescrizione il reato e in motivazione aveva invece spiegato che i motivi di appello erano infondati, che la sentenza impugnata doveva essere confermata e che il dispositivo era errato perchè era stata data lettura di un dispositivo relativo ad un processo diverso).
Commentario • 1
- 1. Non si corregge in Cassazione la difformità tra dispositivo e motivazioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 43419 emessa dalla quarta sesta della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente il caso in cui vi siauna discrasia tra quanto affermato in motivazione e quanto riportato nel dispositivo[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa ha dedotto «un evidente contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento impugnato» rilevando che nella motivazione il Tribunale riteneva che l'imputato dovesse andare assolto mentre, nel dispositivo, «al contrario di quanto motivato, lo condanna»va. Secondo la difesa, di conseguenza, era «indubbio (…) che nel contrasto debba darsi prevalenza alla parte motiva, sia per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2013, n. 29348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29348 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 13/06/2013
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1114
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 49186/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano;
nel procedimento nei confronti di:
IG ID, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 07/05/2012 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava, prosciogliendo l'imputato ID IG perché il reato ascrittogli si era estinto per prescrizione, la pronuncia di primo grado del 13/06/2007 con la quale il Tribunale di Lodi aveva condannato il IG alla pena di giustizia in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, commesso in Senna Lodigiana il 09/06/2007.
In motivazione la Corte territoriale evidenziava che i motivi dell'appello erano infondati e che la sentenza gravata doveva essere integralmente confermata e che, tuttavia, il dispositivo riportato nella sentenza era errato in quanto corrispondente a quello concernente altro procedimento e, per errore materiale, letto in udienza.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod. pen., ed il vizio di motivazione, sottolineando come il reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado non si fosse affatto prescritto e che la declaratoria di estinzione, contenuta nel dispositivo, era dovuta ad un errore commesso dalla Corte distrettuale, come dalla stessa espressamente riconosciuto nella motivazione della sentenza.
3. Il ricorso è fondato.
Costituisce espressione di un pacifico principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, la regola generale seconda la quale, in caso di contrasto tra il dispositivo e la motivazione di una sentenza, prevale il primo, costituente il nucleo imperativo della decisione, sulla seconda: ciò salvo che l'eventuale divergenza possa essere superata con la valorizzazione della motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alle sua determinazione, laddove essa contenga elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, e purché quegli elementi permettano di superare le incertezze o le incongruenze contenute nel dispositivo (così, tra le tante, Sez. 4, n. 40796 del 18/09/2008, Marchetti e altri, Rv. 241472; Sez. 1, n. 34986 del 10/07/2007, Mabrouky, Rv. 237611). Tale criterio ermeneutico non è applicabile nel caso di specie, nel quale è di tutta evidenza, per essere stato ammesso dalla stessa Corte di appello nella motivazione della sentenza, che il dispositivo di proscioglimento dell'imputato era difforme dalla reale decisione, adottata da quel Collegio, di conferma della pronuncia di condanna di primo grado: difformità asseritamente dovuta al fatto che in udienza, per un mero errore materiale, era stata data lettura di un dispositivo relativo ad un processo diverso da quello del IG. In una siffatta situazione processuale è da escludere la possibilità di emendare il refuso procedendo ad una correzione del dispositivo della sentenza: cosa che sarebbe stato possibile laddove vi fosse stata solo una difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo trascritto in calce alla sentenza, e non anche in un caso, quale quello in esame, nel quale l'insuperabile ed l'insanabile divergenza tra il dispositivo e la motivazione si traduce in un manifesto vizio della seconda, che - non essendo definibile quale sia stata l'esatta volontà del Giudice del merito - non può che essere superato con lo svolgimento di un nuovo giudizio.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013