Sentenza 23 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 15926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15926 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
LLO BO ITALIANA .374 E E L. 21-11-1991, N N ISTRAZIO CE?UBBLICA REG I PA A D 39 TE D E IC E ESEN RTT. 46 D IU G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N A T. (IS LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Bonifico bancario SEZIONE TERZA CIVILE15 Commissioni. M2 Soggetto obbligato Composta dagli R.G.N. 7536/00 Presi FIDOCCIA Dott. Gaetano Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 32438 Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Alberto TALEVI Consigliere Rep. Dott. Maria Margherita CHIARINI Rel. Consigliere - Ud. 17/03/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA CARIME SPA, con sede in Cosenza, in persona del vice Presidente e legale rappresentante pro tempore Dr. Giovanni Tricchinelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G G BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO SCHIAVONE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO SACCHI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
TI AR;
intimata 2003 avversO la sentenza n. 557/99 del Giudice di pace di 688 CATAN ZARO, emessa il 13/12/99 e depositata il 21/12/99 (R.G. 1986/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/03 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo TA IN, dipendente della Regione Cala- bria, con citazione dell' 8 luglio 1999 conveniva di- nanzi al Giudice di Pace di Catanzaro la s.p.a. Banca CA.RI.ME., tesoriere della Regione Calabria, chiedendo- ne la condanna alla restituzione delle commissioni mensili, illegittimamente pretese per accreditarle lo stipendio, percepito come dipendente della Regione, su un conto corrente intrattenuto con la B.N.L. Precisato che il relativo importo era stato concordato, in base ad una convenzione denominata di "commissione per bo- nifico interbancario", tra la Regione e la banca teso- riere in £.
2.000 mensili, mentre per i dipendenti che accendevano il conto presso la CA.RI.ME. non veniva ap- plicata nessuna commissione, sì che veniva violata an- che la libera concorrenza tra le banche, e rilevato che comunque tali commissioni dovevano se mai restare a ca- rico della Regione che ordinava il bonifico dello 2 stipendio e non dei dipendenti, concludeva per la con- danna della convenuta anche alla corresponsione degli interessi e al risarcimento dei danni, da valutare in via equitativa non oltre la complessiva somma di £.
1.000.000. Costituitasi la CA.RI.ME., contestava la domanda perché la IN, per sua comodità e sicu- rezza, aveva chiesto alla Regione di accreditare il suo stipendio sulla B.N.L. e quindi il relativo servizio doveva esser remunerato da lei che ne fruiva;
d' altro canto la convenzione prevedeva un costo per tutti mandati di pagamento presso altre banche, mentre nes- sun addebito era previsto nel caso di versamento su conti presso la CA.RI.ME; comunque essa banca non era neppure legittimata passiva non avendo rapporti con la IN, e se mai doveva esser citata la Regione. の Peraltro costei poteva riscuotere la sua retribuzione д in contanti, presso gli sportelli CA.RI.ME., ed inol- tre non aveva dimostrato nessun danno, che perciò non - poteva esser liquidato, neppure in via equitativa. Il Giudice di Pace di Catanzaro, con sentenza del 21 dicembre 1999, accoglieva la domanda e condannava, in via equitativa, la banca CA.RI.ME. a pagare all' attrice la complessiva somma di £. 500.000 sulle se- considerazioni: 1) la convenzione tra la guenti CA.RI.ME. e la Regione penalizzava i lavoratori di que- 3 sta che intrattenevano rapporti con altre banche, men- tre il ritiro delle somme in contanti allo sportello della banca tesoriere poteva esser pericoloso e comun- que costituiva una perdita di tempo;
2) la legge, con- trariamente alla convenzione, non prevedeva alcuna spe- sa a carico del lavoratore nel caso di accreditamento dello stipendio su conto corrente bancario, proprio per incentivare tale modalità di pagamento;
3) in via equi- tativa, a titolo di restituzione di quanto non dovuto, interessi e danni, la CA.RI.ME. doveva esser condannata a pagare £.500.000. Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione la s.p.a. CA.RI.ME. per tre motivi. L' intimata non si è costituita. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce: "1 Omessa motivazione, ai sensi dell' art. 360 . 5 c.p.c., circa l' eccezione di carenza di legitti- я . n. 8 mazione passiva della banca CA.RI.ME. s.p.a. nel pro- cesso dinanzi al giudice di Pace". Tra la IN e la Regione Calabria, di cui ella è dipendente, è stato stipulato un accordo in ba- se al quale la retribuzione viene accreditata su un conto corrente intrattenuto con istituto di credito di- verso da essa CA.RI.ME. Tra quest' ultima e la Regione 4 Calabria è stata stipulata una convenzione di Tesoreria in cui è previsto un costo per tutti i mandati di paga- mento da effettuare presso altre banche. Perciò tra la CA.RI.ME. e la IN non c'è nessun rapporto, an- che perché è pacifico che è la Regione ad ordinare il bonifico. Sulla dedotta carenza di legittimazione pas- siva il giudice di Pace ha omesso di pronunciare e così è stato penalizzato un terzo estraneo al rapporto prin- cipale introducendo un principio contrario a quanto co- munemente praticato nel settore bancario. Il motivo è infondato. Nel giudizio dinanzi al giudice di Pace e deciso secondo equità necessaria (art. 113 cod. proc. civ.), в la censura per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ammissibile soltanto se l'enunciazione del criterio di equita' adottato sia in- ficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una motivazione mera- ་ radicalmente ed insanabilmente con- mente apparente traddittoria. Nel caso in esame invece il Giudice di Pace ha e- videnziato che la CA.RI.ME., quale gestore del servi- zio di tesoreria della Regione, veniva da questa dele- gata a pagare lo stipendio ai propri dipendenti, e, nel caso di bonifico presso altre banche, addebitava 5 loro la commissione concordata in base ad una conven- zione intervenuta con 1' ente delegante. Conseguente- mente ha ritenuto obbligato l' accipiens, e cioè la CA.RI.ME., a restituire gli importi trattenuti sullo stipendio della IN, dipendente della Regione, rimasta estranea a tale convenzione. Pertanto la moti- vazione, ancorché stringata, consente di cogliere la ratio decidendi, e la censura va respinta. 2.- Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce: "Omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione, sempre ai sensi dell' art. 360 n. 5 cod. proc. civ., circa il punto decisivo della controversia". La motivazione del giudice di Pace per cui la con- venzione penalizza i lavoratori dipendenti che hanno rapporti con altre banche è fuorviante perché è regola economica che qualsiasi servizio, salvo patto contra- rio, debba esser remunerato dal beneficiario. L' accre- s dito di somme è richiesto nell' interesse della Sorren- tino, che se ne avvantaggia, mentre i dipendenti po- trebbero recarsi il pomeriggio a ritirare lo stipendio, né la banca, che non ha alcun rapporto contrattuale con essi, può farsi carico della loro incolumità personale. Su tale riflessione, come su altri rilievi, il giudice non si è pronunciato e non ha motivato. Altrettanto in- sufficiente e contraddittoria è la motivazione seco n- do la quale la legge prevederebbe la gratuità dell' ac- mentre d' altro canto la commissione per il credito, servizio di bonifico è prevista nella convenzione tra essa CA.RI.ME. e la Regione, e la IN ne è a CO- noscenza. Peraltro, se essa gravasse sulla Regione, l'Ente poi provvederebbe a trattenerla sullo stipendio, senza nessun vantaggio per la IN, che del resto ammette che il servizio va remunerato. La contraria de- cisione del giudice è contraddittoria ed infondata sia in base ai principi generali, sia in base all' equità. Richiamata la fermissima giurisprudenza secondo la quale non è deducibile avverso le sentenze del giudice di Pace né la violazione dei principi generali dell' ordinamento, essendo egli tenuto soltanto a rispettare le norme costituzionali e quelle comunitarie, ove di rango superiore a quelle ordinarie, né il vizio di in- sufficiente o lacunosa motivazione, la censura è infon- data. Le ragioni che hanno determinato l' accoglimento della domanda nei confronti della banca Tesoriere sono le stesse per le quali il giudice di Pace ha ritenuto non dovute le commissioni per il bonifico interbancario dai dipendenti regionali, e cioè l' inopponibilità ad essi della convenzione tra l' Ente e la banca perché l' ordine di bonifico è proveniente dal medesimo e non dai suoi dipendenti. Tale motivazione non è né insanabil- 7 mente perplessa né contraddittoria e quindi anche questa censura va respinta.
3. Con il terzo motivo di ricorso la CA.RI.ME de- Omessa motivazione, ai sensi dell' art. 360 n. duce: 5 cod. proc. civ. circa la condanna a carico della con- venuta banca CA.RI.ME s.p.a. al pagamento della com- plessiva somma di £.500.000 a titolo di restituzione di quanto non dovuto dall' attrice compresi interessi e risarcimento dei danni". Non è chiaro come il giudice sia pervenuto alla quantificazione della predetta somma per le singole vo- ci, tutte contestate. Il danno presuntivamente sofferto non è stato neppure dimostrato nella sua esistenza e 8 quindi non è riconoscibile, neppure in via equitativa;
8 la prova era a carico dell' attrice, che doveva dimo- strarne anche il nesso di causalità con il fatto ille- cito, nonché la colpa della banca nell' averlo com- messo. Dalla parte narrativa della sentenza si evince 1'ammontare mensile delle commissioni da restituire. Quanto ai frutti e agli interessi, il giudice di Pace ha evidenziato, come innanzi detto, che i relativi im- porti erano indebitamente trattenuti, mentre per 1' esistenza del requisito soggettivo detto giudice ha ri- chiamato il riconoscimento della stessa banca di non 8 aver nessun rapporto con i dipendenti della Regione, bensì con questa. Pertanto anche questa censura va re- spinta e il ricorso va rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché l' inti- mata non ha svolto nessuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma il 17 marzo 2003. Garden Fiducia Il Relatore Il Presidente п яс IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATS IN GANZUGERIA Innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista