Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9489
CASS
Sentenza 28 giugno 2002

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Massime1

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento con cui il Tribunale autorizza il curatore di un fallimento a concludere una transazione, atteso che si tratta di provvedimento che non incide su diritti soggettivi, risolvendosi nella abilitazione del curatore a compiere un atto negoziale, senza assumere di per sè rilevanza esterna, e che, essendo revocabile, manca del requisito della definitività e della idoneità a costituire giudicato.

Commentario1

  • 1L'impugnazione ex art. 111 Cost. dei reclami in materia fallimentare: un dibattito mai finito (Prima parte)
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 21 maggio 2019

    1. Introduzione: il controllo sugli atti e le omissioni del curatore e del comitato dei creditori ex art. 36 l. fall. Con il presente scritto ci si pone l'obiettivo di esaminare il problema dell'impugnabilità con ricorso straordinario in Cassazione, exart. 111 Cost., dei provvedimenti su reclami in materia fallimentare. In particolare, vorrei concentrare l'attenzione sui decreti scaturenti dal riesame di atti di amministrazione del curatore. Il controllo sugli atti degli organi della procedura fallimentare trova la propria disciplina generale negli artt. 26 e 36 l. fall., combinato di norme che può essere individuato come modello di procedimento camerale impugnatorio[1]. Se, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9489
Data del deposito : 28 giugno 2002

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