Sentenza 28 giugno 2002
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento con cui il Tribunale autorizza il curatore di un fallimento a concludere una transazione, atteso che si tratta di provvedimento che non incide su diritti soggettivi, risolvendosi nella abilitazione del curatore a compiere un atto negoziale, senza assumere di per sè rilevanza esterna, e che, essendo revocabile, manca del requisito della definitività e della idoneità a costituire giudicato.
Commentario • 1
- 1. L'impugnazione ex art. 111 Cost. dei reclami in materia fallimentare: un dibattito mai finito (Prima parte)Redazione · https://www.diritto.it/ · 21 maggio 2019
1. Introduzione: il controllo sugli atti e le omissioni del curatore e del comitato dei creditori ex art. 36 l. fall. Con il presente scritto ci si pone l'obiettivo di esaminare il problema dell'impugnabilità con ricorso straordinario in Cassazione, exart. 111 Cost., dei provvedimenti su reclami in materia fallimentare. In particolare, vorrei concentrare l'attenzione sui decreti scaturenti dal riesame di atti di amministrazione del curatore. Il controllo sugli atti degli organi della procedura fallimentare trova la propria disciplina generale negli artt. 26 e 36 l. fall., combinato di norme che può essere individuato come modello di procedimento camerale impugnatorio[1]. Se, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9489 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI GI in proprio e quale legale rappresentante della SO.MA.FER. SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo STUDIO CONGEDO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO SOLETO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IRTI LAVORI SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 60, presso l'avvocato PAOLO DELL'ANNO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
CURATELA FALLIMENTO RI SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOMMASO GULLI 11, presso l'avvocato GIUSEPPE ANTONIO CARUSO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Bernardo Schiano di Terracina, rep. n. 39389 del 27.12.2000;
- resistente -
avverso il provvedimento del Tribunale di LATINA, depositato il 27/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il contro resistente, l'Avvocato CARUSO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Con decreto 27.1.2000 il Tribunale di Latina autorizzò la transazione, con riferimento alla controversia con la società IR Lavori s.p.a., alla quale il fallimento aveva concesso in affitto l'azienda al canone mensile di L. 13.000.000, mai versato, tant'è che ne era stato ingiunto il pagamento ad istanza della curatela. La società IR aveva chiesto il 27.7.1999 di definire la vertenza con il versamento di L. 30.000.000 e l'acquisizione dell'azienda, riconoscendosi debitrice per canoni nella misura di L. 13.000.000 (essendo l'utilizzo dei mezzi inclusi nel compendio aziendale avvenuto nel giugno 1998) e creditrice di L. 73.934.670, per spostamento e manutenzione straordinaria dei mezzi e per lavori effettuati per conto della curatela;
e la curatela aveva espresso parere favorevole, purché la somma da versare fosse elevata a L. 57.000.000.
Il tribunale autorizzò la transazione stabilendo che la proponente pagasse la somma di L. 40.000.000, sempreché, nei 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'amministratore della fallita. non fosse stata presentata una richiesta di acquisto dell'azienda al prezzo di L. 125.000.000 con caparra confirmatoria - penitenziale di L. 25.000.000.
Ha proposto ricorso per cassazione, anche nella qualità di rappresentante legale della società So.Ma.Fer. s.p.a., con un motivo, RI IO;
ha resistito con controricorso la società IR Lavori.
Motivi della decisione
Denunziano i ricorrenti la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e la omessa, insufficiente contraddittoria motivazione del provvedimento, nonché la nullità del procedimento. Assumono che, contrariamente a quanto esposto dal curatore nel suo parere, nessun debito aveva l'Amministrazione fallimentare nei confronti della IR Lavori, meno che mai nella misura indicata, avendo il fallimento dai lavori eseguiti dalla affittuaria ricavato poco più di tre milioni di lire, mentre le spese di manutenzione straordinaria non erano state autorizzate dal giudice delegato, come il contratto di affitto stabiliva.
Del pari erronea era stata la specificazione del canone mensile di affitto compiuta in detto parere, esso essendo di L. 15.000.000, oltre accessori, e non di L. 13.000.000, come ingiustificato era stato l'accredito al fallimento di un solo canone per il mese di giugno 1998, posto che la IR aveva utilizzato i mezzi dal febbraio precedente.
Incomprensibile risulterebbe, poi, l'attribuzione all'azienda da parte del curatore del valore di L. 80.000.000, dal momento che la affittuaria l'aveva stimato in L. 90.000.000.
Peraltro essi ricorrenti avevano fatto una offerta di acquisto dell'azienda che avrebbe comportato un vantaggio di oltre 30 milioni rispetto a quanto offerto dalla IR, mentre la determinazione del tribunale aveva ad essi imposto un prezzo di L. 125.000.000, pari al doppio di quanto fatto pagare alla affittuaria.
Il ricorso è per più ragioni inammissibile.
Escluso qualunque rilievo alla deduzione del vizio motivazionale, avuto riguardo alla natura del mezzo di gravame, che è quello previsto dall'art. 111 cpv. Cost., proponibile solo per violazione di legge, il provvedimento impugnato non è suscettibile di ricorso per cassazione, in quanto non possiede i caratteri della sentenza, perché non definitivo ne' decisorio, ed in quanto si fonda su valutazioni di fatto insindacabili dal giudice di legittimità. E, infatti, non solo la autorizzazione a transigere non incide su diritti soggettivi, dal momento che si risolve nella abilitazione del curatore a compiere atti negoziali, senza assumere di per sè rilevanza esterna, ma, attesa la sua revocabilità, manca della definitività e dunque della suscettibilità del giudicato (Cass. 6572/1996; 5066/1994; 4685/1981; 5948/1978).
Esso, peraltro, muovendo da valutazioni di opportunità, si iscrive nell'area dei provvedimenti discrezionali, finalizzati a rimuovere ostacoli allo spedito corso della procedura, nella quale il giudice di legittimità non ha titolo ad intervenire. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2076,00 di cui per onorari euro 2.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali in euro 2076,00 cui per onorari Euro 2.000.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2002