Sentenza 13 ottobre 2014
Massime • 1
Il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta è di tenue valore in senso oggettivo, avuto riguardo all'utilizzo che l'agente si è preposto o ha realizzato con essa per soddisfare al minimo una grave ed urgente necessità.
Commentario • 1
- 1. La Corte di Cassazione sull'applicabilità dello stato di necessitàCamilla Mostardini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2014, n. 48732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48732 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 13/10/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2964
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 400/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN HE N. IL 07/10/1931;
avverso la sentenza n. 26/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del 05/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SABEONE GERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello dì Potenza, con la sentenza del 5 luglio 2013 ha confermato la sentenza di primo grado con la quale OR EL era stato condannato per furto aggravato di 10 quintali di legna.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione della legge e una omessa motivazione in merito alla mancata qualificazione dei fatti quale furto di cosa di tenue valore per grave ed urgente bisogno (art. 626 c.p., comma 1, n. 2) nonché in merito alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, (violenza sulle cose), con la consequenziale dichiarazione d'improcedibilità per mancanza di querela nel ritenuto furto semplice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto al primo motivo, va precisato, in punto di diritto, che il reato di furto lieve per bisogno previsto dall'art. 626 c.p., comma 1, n. 2 si caratterizzi per il trattamento sanzionatorio più
favorevole, rispetto al furto ordinario, che il legislatore ha voluto prevedere allorquando il fatto sia commesso su cosa di tenue valore nonché per soddisfare un grave ed urgente bisogno.
Quindi, per potersi configurare la fattispecie in esame è necessario, in primo luogo, che la cosa sottratta sia di tenue valore in senso oggettivo.
Ed a questo proposito ritiene il Collegio di dovere confermare l'indirizzo in base al quale la valutazione circa la tenuità del valore non debba essere effettuata in senso assoluto, ma relativo, tenendo conto dell'utilizzazione della cosa sottratta che l'agente si è proposto o ha realizzato.
In questo senso, in conformità con la ratio della norma, si afferma che la cosa sottratta deve essere adeguata per soddisfare il bisogno al livello minimo.
Quanto al secondo requisito della fattispecie astratta, ugualmente corretta si rivela l'affermazione della Corte territoriale laddove ritiene che il grave ed urgente bisogno non riguarda solo l'elemento psicologico del reato, essendo necessario che la cosa sottratta sia effettivamente destinata a soddisfare tale bisogno. Il bisogno è grave, quando dal suo mancato soddisfacimento potrebbe derivare un danno rilevante ed è urgente, quando non può esserne differito il soddisfacimento senza danno o pericolo. Ora, sulla base di tale impostazione, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto di dovere escludere la possibilità di fare degradare l'imputazione da furto comune a furto lieve in presenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, ritenendosi, invece, necessaria una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (v. oltre la citata Cass. Sez. II 5 ottobre 2012 n. 42375 anche le risalenti Cass. Sez. 2^ 12 maggio 1969 n. 1624 e Sez. 2^ 16 febbraio 1970 n. 276). Nella specie, questa volta in fatto, la Corte di Appello ha logicamente motivato sulla inesistenza del grave e indilazionabile stato di bisogno e pertanto non sussiste alcun vizio di legge o motivazionale che possa inficiare la decisione.
3. Quanto al secondo motivo, relativo alla sussistenza della contestata aggravante, si chiede a questa Corte non una valutazione in merito a considerazioni in punto di diritto bensì l'esame di circostanze di fatto (l'utilizzo della violenza sulle cose consistita nel taglio dei tronchi d'albero) che, da un lato, sono già state acclarate dai Giudici del merito e, d'altra parte, non possono essere riesaminate da questa Corte di legittimità.
La giurisprudenza di questa Corte ha posto in evidenza come, in tema di furto, sussista l'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 c.p., n. 2) tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (v. Cass. Sez. 5^ 14 maggio 2010 n. 24029 e Sez. 5^ 30 ottobre 2013 n. 641). Il che è quanto acclarato concordemente dai Giudici del merito.
4. Dall'inammissibilità del ricorso deriva, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014