Sentenza 9 dicembre 1998
Massime • 1
In materia di competenza per territorio, la connessione con procedimenti riguardanti magistrati, che determina lo spostamento della competenza ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio, anche nel caso in cui venga meno la connessione tra reati ravvisata nella fase delle indagini preliminari per intervenuta archiviazione nei confronti del solo magistrato indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1998, n. 6183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6183 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 9.12.1998
1.Dott. MARCHESE NT Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 6183
2.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE PASCALIS DARIO " N. 30511/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da
1) LA EL n. il 18.01.1941
2) BO AN n. il 13.08.1938
3) COTRONEO CLAUDIO n. il 09.08.1940
4) CREA GIUSEPPA n. il 02.11.1951
5) CO AN NT n. il 15.01.1939
6) NZ NT n. il 12.07.1946
7) ED AN n. il 16.02.1943
8) NN RO n. il 03.01.1952
9) CC ER n. il 29.11.1952
10) OT AN n. il 15.09.1947
11) UB GI n. il 29.08.1940
12) SO AV n. il 06.09.1939
13) SA RA n. il 12.06.1937
14) SC CA n. il 11.09.1949
15) AT GI n. il 12.11.1943
16) CC LO n. il 04.06.1951
17) GIP TRIB.REGGIO CALABRIA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) LA EL n. il 18.01.1941
2) BO AN n. il 13.08.1938
3) COTRONEO CLAUDIO n. il 09.08.1940
4) CREA GIUSEPPA n. il 02.11.1951
5) CO AN NT n. il 15.01.1939
6) NZ NT n. il 12.07.1946
7) ED AN n. il 16.02.1943
8) NN RO n. il 03.01.1952
9) CC ER n. il 29.11.1952
10) OT AN n. il 15.09.1947
11) UB GI n. il 29.08.1940
12) SO AV n. il 06.09.1939
13) SA RA n. il 12.06.1937
14) SC CA n. il 11.09.1949
15) AT GI n. il 12.11.1943
16) CC LO n. il 04.06.1951
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli, che ha chiesto dichiararsi con competenza del tribunale di Messina. In esito al conflitto di competenza sollevato dal gip presso il tribunale di Reggio Calabria tra lui e il gip presso il tribunale di Messina, nel procedimento penale
contro
LA FF e altri, imputati di associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro;
O S S E R V A
I. Questa Suprema Corte, con sentenza del 18 febbraio 1998, risolvendo il conflitto di competenza sorto tra il gip presso il tribunale di Reggio Calabria e quello presso il tribunale di Messina nei procedimenti penali a carico di LA FF ed altri, imputati di associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro, dichiarava la competenza del tribunale di Messina, ravvisando ragioni di connessione tra il procedimento pendente presso il tribunale di Messina, che annoverava tra gli imputati il dott. TI, magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Reggio Calabria accusato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e il procedimento pendente presso il tribunale di Reggio Calabria a carico di varie persone, accusate di partecipazione o concorso esterno nella stessa associazione e di altre imputazioni legate alla prima dal vincolo della continuazione o del nesso teleologico.
Con provvedimento del 13 giugno 1998, il gip presso il tribunale di Messina disponeva, in parziale difformità dalle richieste del P.M., l'archiviazione del procedimento nei confronti di alcuni indagati (AR FF, D'NO AN, IU ER e RE BR) in ordine ai reati loro rispettivamente contestati e dichiarava la propria incompetenza in ordine a tutti gli altri reati, disponendo la restituzione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria.
Secondo il gip messinese, una volta eliminati con la disposta archiviazione i profili di connessione con il processo celebrato a Messina a carico del dott. TI, non era corretto trattenere il processo per fatti di reato la cui cognizione spettava indubbiamente al tribunale di Reggio Calabria. Dalla lettura delle imputazioni formulate emergeva l'assenza di qualsiasi connessione tra le condotte attribuite al dott. TI (peraltro scagionato da ogni accusa con sentenza definitiva) e quelle ascritte ad imputati diversi, non potendo costituire motivo di connessione l'aver contestato al dott. TI e ad altri soggetti di aver favorito la cosca Di ST, senza tener conto delle diverse condotte poste in essere e della autonomia ed indipendenza esistente tra esse. Secondo il gip messinese, una cosa è concedere permessi e altre agevolazioni in favore di detenuti ristretti nel carcere di Reggio Calabria sia pure aderenti alla cosca Di ST (accusa rivolta al dott. TI), altra cosa è svolgere un'attività illecita finalizzata ad agevolare il predominio della cosca Di ST (accusa rivolta agli altri imputati). A parte la diversità delle persone coinvolte e dei fatti loro rispettivamente attribuiti, ragionando in modo diverso si finirebbe per codificare una nuova categoria di connessione per così dire "indiretta" o "trasversale", che costituirebbe criterio valido per radicare la competenza ex art. 11 c.p.p. per tutti i reati commessi, solo perché una o alcune delle persone coinvolte sono state processate in passato, sia pure per condotte diverse, con un magistrato. Di contrario avviso si mostrava il gip presso il tribunale di Reggio Calabria, che, con ordinanza del 15 luglio 1998, rilevata la sussistenza di un conflitto negativo di competenza con il gip presso il tribunale di Messina, rimetteva gli atti a questa Corte per la sua risoluzione, osservando che la intervenuta archiviazione parziale disposta dal gip messinese non era circostanza tale da far discendere uno spostamento della competenza determinata dalla Corte di cassazione il 18 febbraio 1998, senza violare scopertamente gli artt.32 comma 3 e 25 c.p.p.
II. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici di conoscere dello stesso processo è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte, regolatrice della competenza. Ciò premesso, deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Messina.
Risulta dagli atti che questa Corte, con sentenza del 18 febbraio 1998, aveva già risolto il conflitto negativo di competenza insorto tra i tribunali di Messina e di Reggio Calabria, dichiarando la competenza del tribunale di Messina. Pertanto, la dichiarazione di questo tribunale di dichiararsi incompetente essendo intervenuta l'archiviazione di una delle imputazioni formulate (quella relativa al reato di cui al capo A, l'unico connesso con i reati di cui al processo penale celebrato a Messina) appare non conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, già formatosi peraltro sotto la vigenza del vecchio codice di rito, in virtù del quale la decisione della Corte di cassazione in materia di competenza per territorio resta ferma per tutte le successive fasi del giudizio, anche nel caso in cui venga meno la connessione tra reati ravvisata nella fase delle indagini preliminari (Cass., Sez. I, 30 novembre 1994, n. 4669, Sorghini, in Arch. n. proc. pen., 1995, 485). Non a caso, peraltro, la stessa sentenza di questa Corte del 18 febbraio 1998 aveva espressamente richiamato alcune massime della giurisprudenza di legittimità in tema di spostamento della competenza determinata dalla connessione con procedimenti riguardanti magistrati, segnalando che "lo spostamento della competenza per territorio previsto dal secondo comma dell'art. 11 c.p.p. permane anche nel caso di successiva archiviazione nei confronti del magistrato" (Cass., Sez. I, 29 gennaio 1996, Aliquo;
Id., Sez. I, 4 febbraio 1993, Caracciolo).
P. Q. M.
Visto l'art. 32 c.p.p. Risolvendo il conflitto d i c h i a r a la competenza del tribunale di Messina, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999