Sentenza 14 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
* Aula 'A' 0376 5 / 0 2 REPUBBLICA ITALIA OME EL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 7825/99 Dott. Alberto SPANO' . 8813 Consigliere Cron Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 21/11/01 - Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FF SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCIOTTI N. 11 presso lo studio dell'Avvocato MICHELE 2001 SINIBALDI, rappresentato e difeso dagli Avvocati CAMILLO TATOZZI e MASSIMO CIRULLI, giusta delega in 4499 -1- atti. controricorrente avverso la sentenza n. 218/98 del Tribunale di PESCARA, depositata il 25/01/99 R.G.N. 202/98; -- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato SINIBALDI per delega TATOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 17.9.1998 l'Inps proponeva appello, nei confronti di ND RU, titolare di un'impresa produttrice di confezioni per conto terzi, avverso la sentenza del Pretore di Pescara con la quale erano state accolte le opposizioni avverso due decreti ingiuntivi e un'ordinanza ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di somme per omissioni contributive e sanzioni amministrative per il periodo dal 1.1.1991 al 28.2.1994. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Pescara, con sentenza depositata il 25.1.199 e notificata l'11.2.1999, confermava la pronunzia di primo grado. Per quanto ancora rileva, il giudice del gravame osservava che non poteva ritenersi fondata la tesi dell'Istituto assicuratore circa l'insussistenza del diritto dell'impresa appellata agli sgravi contributivi (c.d fiscalizzazione degli oneri sociali) oggetto del contendere, a causa della mancata applicazione dei minimi retributivi di cui alla contrattazione collettiva del settore di appartenenza. Al riguardo, il Tribunale, aderendo alla tesi del giudice di primo grado, riteneva che le norme attributive del diritto agli sgravi degli oneri sociali debbono essere interpretate nel senso che sono sanzionati, con l'esclusione del beneficio, i datori di lavoro che violano le norme dei c.c.n.l. loro applicabili, dovendosi, invece escludere che la stessa sanzione colpisca anche i datori di lavoro non effettivamente soggetti a dette norme collettive;
rispetto a questi ultimi il diritto agli sgravi a parere del - Tribunale deve ritenersi condizionato al rispetto di una ragionevole equità retributiva, in rapporto anche all'entità e alla natura dell'impresa datrice di lavoro. Con riferimento alla specie, il giudice di merito osservava che doveva darsi rilievo alla peculiarità strutturale dell'attività produttiva delle imprese c.d. fasoniste, rispetto alla più complessa realtà che caratterizza la dimensione industriale della produzione tessile (diversamente articolata quanto alla combinazione dei fattori della produzione impiegati, e quanto alla presenza e capacità di incidenza e penetrazione sul mercato). Al riguardo costituiva rilevante elemento di valutazione anche la sussistenza di accordi contrattuali aziendali e locali di categoria negli specifici settori tessile e dell'abbigliamento c.d. à façon, con i quali era stato previsto un richiamo solo parametrico della disciplina di cui agli accordi nazionali, sia pure nel quadro di un progressivo e graduale riallineamento. D'altra parte, una volta esclusa l'applicabilità della contrattazione collettiva nazionale, doveva ritenersi equamente determinata, in relazione ai criteri di cui all'art. 36 Cost., la retribuzione in concreto corrisposta ai propri dipendenti dalla impresa appellata. Infine il Tribunale riteneva non rilevante, stanti le esposte conclusioni, la questione posta dall'Inps circa la necessità di verificare la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità della sanatoria di cui al d.l. n. 510/1996, convertito con 1. n. 608/1996. Avverso detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il RU ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, nonché vizi di motivazione. L'Inps sostiene che, considerata la ratio dei benefici in questione - i quali tendono a favorire l'uguaglianza retributiva dei dipendenti di imprenditori avvantaggiati dalla riduzione di un onere di cui viene a farsi carico l'intera comunità, e correlativamente a favorire quei datori di lavoro che, per effetto dell'applicazione della contrattazione collettiva, sostengono un più elevato costo del lavoro - la disciplina in esame deve 4 essere interpretata nel senso che la condizione della conformità ad una contrattazione nazionale deve essere comunque assicurata, sia pure con il ricorso ad una contrattazione similare (quale, nella specie, quella dei lavoratori delle confezioni, in assenza di una contrattazione specifica per le imprese c.d. fasoniste). Il motivo è fondato. La relativa problematica è stata approfonditamente esaminata, in relazione a situazioni analoghe, dalle recenti sentenze di questa Corte 5 maggio 2001 n. 6322 e 16 giugno 2001 n. 8177, delle quali la seconda relativa a fattispecie per la quale, ratione temporis, i presupposti della "fiscalizzazione degli oneri sociali" erano disciplinati, come nel caso in esame, dall'art. 6 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389. In relazione alla condizione, posta dal citato art. 6, comma 9 (mediante rinvio all'art. 1, primo comma), della denuncia e della corresponsione di una retribuzione "non (...) inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (...)", la giurisprudenza citata, a cui si presta adesione, ha evidenziato come gli interventi normativi a sostegno delle imprese industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno, così come gli altri interventi di fiscalizzazione degli oneri sociali, siano strumenti di politica economica, che mirano allo sviluppo economico e la competitività delle aziende, e contemporaneamente a favorire un'occupazione qualificata dal rispetto dei livelli retributivi fissati dai contratti collettivi stipulati dallo organizzazioni sindacali più rappresentative. In altri termini, come si è pure detto, il legislatore richiede che l'incentivo economico concesso, non solo non avvantaggi ingiustificatamente determinate imprese (con possibile pregiudizio di 5 quelle concorrenti), ma anche garantisca determinati trattamenti economici a favore dei lavoratori. Si tratta di una "clausola sociale" attraverso cui il legislatore, pur senza estendere d'imperio, per non incorrere in violazione dell'art. 39 Cost., l'efficacia soggettiva del contratto collettivo, introduce tuttavia un rilevante incentivo per una sua più generalizzata applicazione. E' evidente la stretta analogia con l'onere di applicazione di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi, che la legge pone a carico delle imprese che intendono assumere appalti di opere pubbliche o avvalersi di agevolazioni finanziarie o creditizie accordate. Stante la specificità dei fini perseguiti dal legislatore nel momento in cui introduce, quale onere per il godimento degli sgravi contributivi, il requisito del rispetto delle condizioni salariali in questione, deve escludersi che il datore di lavoro possa efficacemente avvalersi di caratteristiche specifiche della sua impresa, anche se sintomatiche di una sua debolezza economica, al fine di poter usufruire degli sgravi senza assicurare la specifica e significativa garanzia dell'applicazione di livelli retributivi determinati da una contrattazione stipulata ai più elevati livelli di rappresentatività. La norma oggetto di interpretazione comporta quindi come già precisato da Cass. n. 8177/2001, cit. - che, ove uno specifico settore economico possa ritenersi privo di contrattazione collettiva (come nella specie accertato dal giudice di merito), le relative imprese possano usufruire della fiscalizzazione degli oneri sociali, alla condizione che osservino l'onere di denunciare e corrispondere ai propri dipendenti retribuzioni non inferiori di quelle previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale per i dipendenti di imprese similari. 9 Poiché la sentenza impugnata si è discostata da tale principio, ritenendo sufficiente la corresponsione di retribuzioni di livello adeguato secondo i parametri di cui all'art. 36 Cost., il primo motivo di ricorso deve essere accolto. Rimane assorbito il secondo motivo, relativo all'incidenza dell'art. 5 del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996 n. 608, comportante anche una sanatoria per i periodi pregressi, per le imprese che recepiscano un programma graduale di riallineamento retributivo. L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altro giudice, che si atterrà al seguente principio: "In relazione alla fiscalizzazione degli oneri sociali prevista dall'art. 6 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, ove uno specifico settore economico possa ritenersi privo di contrattazione collettiva, le relative imprese hanno il diritto di usufruire dello sgravio contributivo alla condizione che osservino l'onere di corrispondere ai propri dipendenti retribuzioni non inferiori di quelle previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale per i dipendenti di imprese similari”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la senterıza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Ancona. Così deciso in Roma il 21 novembre 2001. I D A IL CONSIGLIERE EST. 0 IL PRESIDENTE S , 3 1 S 3 O S eno Tellol. . A 5 L T T L R , . O A A ' B N S L I E L 3 D P E S 7 - D A I 8 T I N - S Depositato in Cancelleria S 1 G O N 1 O 14 MAR. 2002 P E A S M E I I D G A E A G , aggi, D O E O T E L R IL COUNCELIERE T T T I anque Marselhe S N A I R E I L G S D L E E E R O D 7