Sentenza 23 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2001, n. 7010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7010 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
C.C. 66448 NOME DEL POPO TA IAN7010/0 1 R.G. 20302/1999 Ud. 15.3.2001 Oggetto:imposta di registro "prima casa" REPUBBLICA ITALIANA 6 E 8 9 5 N A 1 I . / O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I 4 R N / Z - 6 A A 3 T R . SEZIONE TRIBUTARIA . T U R . S L B P I L . I G A D R E . Composta dei sigg.ri Magistrati: L T R B E A D . A T Presidente Слои 16157 D Delli Priscoli I N I S E E I R S T F T Dott. Erico Papa N A Consigliere N E S Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 66448 SENTENZA sul ricorso proposto da RE AT, elett.te dom.to in Roma, via Zara 13, presso lo studio dell'avv. Antonio Fonzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, sezione 2, n. 159/2/1997, del 30.10.1997/2.9.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.3.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito l'avvocato dello Stato Di Martino per l'Amministrazione finanziaria;
6 8 то 4 1 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo AT RE proponeva ricorso avanti alla Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano avverso l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio del registro di quella città, in relazione all'acquisto di un immobile con atto registrato il 10.12.1990, revocava le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa per avere il compratore già precedentemente beneficiato delle stesse agevolazioni con contratto di compravendita di immobile registrato il 17.9.1987. La Commissione di 1° grado rigettava il ricorso con pronunzia dell'11.12.1995. L'appello del contribuente veniva rigettato dalla Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano con la sentenza in epigrafe indicata sul rilievo che per la natura complementare dell'imposta non era applicabile il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 74, secondo comma, del d.p.r. 634/1972 (ora art. 76, secondo comma, d.p.r. 131/1986). Propone ricorso per cassazione l'RE deducendo la violazione e falsa applicazione di legge per essere applicabile, nel caso di specie, il termine di decadenza triennale dell'azione della finanza previsto dall'art. 76, secondo comma, d.p.r. 131/1986, con decorrenza dalla richiesta di registrazione dell'atto, e non il termine di prescrizione di 10 anni previsto dal successivo art. 78. Resiste genericamente con controricorso l'amministrazione finanziaria, la quale ha poi presentato memoria. Motivi della decisione Questa Corte di cassazione, con pronunzia a sezioni unite n. 1196 del 6.10.2000, depositata il 21.11.2000, ha statuito che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile che abbia goduto indebitamente in sede di registrazione del trattamento agevolato per l'acquisto della prima casa, é soggetto al termine 2 triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore dell'art. 74, 2° comma, del d.p.r. 634/1972, e 76 comma 2 del d.p.r. 131/1986, a partire dalla data in cui l'avviso stesso può essere emesso;
per cui il triennio decorre dal giorno della registrazione nel caso in cui il beneficio non spetti per la dichiarazione mendace di indisponibilità di altro immobile. Il Collegio, condividendone le argomentazioni, non può che riportarsi a detta pronunzia, con la conseguenza che l'amministrazione finanziaria deve ritenersi decaduta dall'azione per decorso del termine triennale (registrazione del contratto di compravendita in data 10.12.1990, avviso di liquidazione notificato il 15.2.1994). Consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e l'annullamento, con decisione nel merito ex art. 384 1° comma c.p.c., dell'avviso di liquidazione. Sussistono giusti motivi (sopravvenienza della sentenza a sezioni unite della Corte di cassazione) per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'avviso di liquidazione. Compensa le spese. Roma, 15.3.2001 CORTE Il Consigliere est. Il Presidente Mand elli Bunch. E سلام مرا امارات N O IL CANCELLIERECANCELLIE I Z A S S A C LD CA 6 8 O Woldb 0 I 1 Z / A R R 6 S T A 2 S N DEPOSITATO IN CANCELLERIA I T . - 23 MAG. 200T R G U . B E P B . R . I Q Oggi L R L L CANCELLIERE C1 A T E A D D . AL CAo I B E S A A T I N T E N R S 1 E E 3 I S 1 T A E . A N M 3