Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2016, n. 10462
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Sentenza 25 novembre 2016

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Massime1

In tema di trattamento penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis, ord. pen., il diritto del detenuto di avere colloqui coi familiari "nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari" (art. 41-bis, comma 2-quater lett. b, ord. pen.) non impedisce l'accorpamento degli stessi in modo da consentirne lo svolgimento in giorni ravvicinati - l'uno alla fine del mese, l'altro all'inizio del successivo - funzionale a contenere i tempi e i costi delle trasferte dei familiari per raggiungere il luogo di detenzione del loro congiunto. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto fondate le censure del ricorrente avverso la circolare ministeriale che aveva prescritto un intervallo di tempo obbligatorio di trenta giorni tra un colloquio e l'altro).

Commentario1

  • 1Per la Corte costituzionale è illegittimo il divieto di cottura dei
    Giulia Alberti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. Con la sentenza in commento la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 41-bis co. 2-quater, lett. f), laddove prevede il divieto, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di cuocere cibi, dichiarando la norma incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Non è la prima volta che vengono sollevati dubbi di legittimità del divieto in parola: in una passata occasione, la Corte ha, però, dichiarato la questione inammissibile per difetto di rilevanza[1]. Il quel caso, il giudice a quo aveva rilevato un potenziale contrasto della disposizione di cui all'art. 41-bis co. 2-quater lett. f) ord. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2016, n. 10462
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10462
Data del deposito : 25 novembre 2016

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