Sentenza 25 novembre 2016
Massime • 1
In tema di trattamento penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis, ord. pen., il diritto del detenuto di avere colloqui coi familiari "nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari" (art. 41-bis, comma 2-quater lett. b, ord. pen.) non impedisce l'accorpamento degli stessi in modo da consentirne lo svolgimento in giorni ravvicinati - l'uno alla fine del mese, l'altro all'inizio del successivo - funzionale a contenere i tempi e i costi delle trasferte dei familiari per raggiungere il luogo di detenzione del loro congiunto. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto fondate le censure del ricorrente avverso la circolare ministeriale che aveva prescritto un intervallo di tempo obbligatorio di trenta giorni tra un colloquio e l'altro).
Commentario • 1
- 1. Per la Corte costituzionale è illegittimo il divieto di cottura deiGiulia Alberti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. Con la sentenza in commento la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 41-bis co. 2-quater, lett. f), laddove prevede il divieto, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di cuocere cibi, dichiarando la norma incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Non è la prima volta che vengono sollevati dubbi di legittimità del divieto in parola: in una passata occasione, la Corte ha, però, dichiarato la questione inammissibile per difetto di rilevanza[1]. Il quel caso, il giudice a quo aveva rilevato un potenziale contrasto della disposizione di cui all'art. 41-bis co. 2-quater lett. f) ord. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2016, n. 10462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10462 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2016 |
Testo completo
10462-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA N.3651/2016- - Consigliere - Dott. ADET TONI NOVIK N. 12352/2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ED AR N. IL 05/03/1953 avverso l'ordinanza n. 6105/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 23/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. AR PINELLI the the divisio the it was so we dichdanto inomandnobl Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e dalla Direzione della casa di reclusione di Milano Opera, nei confronti del provvedimento in data 21.03.2014 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Milano aveva accolto le doglianze di FE AR, condannato in espiazione pena sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis ord.pen., avverso le circolari ministeriali che fissavano la cadenza di trenta giorni per i colloqui dei detenuti soggetti a trattamento differenziato;
il Tribunale riteneva che le previsioni delle circolari suddette costituivano legittima attuazione della norma di legge contenuta nell'art. 41-bis comma 2-quater lett. b) ord.pen., che determina il numero dei colloqui nella misura di uno al mese, da svolgersi a intervalli di tempo regolari;
rilevava la congruenza dell'intervallo temporale stabilito dalle circolari al dettato normativo e alle esigenze di sicurezza, sottese all'applicazione del regime differenziato, di rendere più difficili eventuali comunicazioni illecite del detenuto con l'esterno, non consentendo la scelta del giorno dei colloqui e creando una rigidità nel flusso delle relative comunicazioni.
2. Ricorre per cassazione FE AR, personalmente, deducendo due motivi di doglianza, coi quali lamenta: - violazione di legge, in relazione agli artt. 35-bis comma 4 e 69 comma 6 ord. pen., 666 e 678 cod. proc.pen., contestando la sussistenza della legittimazione dell'Avvocatura dello Stato a proporre il reclamo di cui all'art. 35-bis ord.pen. avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, esercitando una facoltà di impugnazione prevista nell'interesse esclusivo del soggetto detenuto, secondo quanto evincibile dal tenore complessivo della legge (n. 10 del 2014) che aveva introdotto l'istituto del reclamo giurisdizionale;
deduce che la facoltà di interloquire nel procedimento attribuita all'amministrazione penitenziaria non può estendersi fino a comprendere il diritto di impugnazione, senza che da ciò ne consegua alcuna illegittima disparità di trattamento;
violazione di legge, in relazione agli artt. 41-bis comma 2-quater lett. b) ord.pen., 29 Cost. e 8 CEDU;
premesso che l'esigenza di accorpamento dei tempi dei colloqui discendeva dall'onerosità, anche economica, del viaggio che i familiari, residenti a [...], dovevano effettuare per incontrare il congiunto detenuto a Milano, il ricorrente deduce l'esigenza di un'interpretazione della norma disciplinante la cadenza dei colloqui del detenuto sottoposto a trattamento differenziato la cui lettera non prevede un intervallo di trenta - giorni - coerente ai principi del favor rei e della proporzionalità della limitazione سال ها imposta all'esercizio di un diritto, costituzionalmente e convenzionalmente garantito, rispetto alle finalità di prevenzione perseguite dall'art. 41-bis ord.pen., che non potevano essere frustrate di per sé dalla data ravvicinata dei colloqui, non eccedenti il numero (di due al mese) previsto dalla legge, posto che la scelta del giorno, di cui l'ordinanza impugnata paventava possibili scopi illeciti, era comunque rimessa alla discrezione del familiare, anche nel caso di rispetto dell'intervallo temporale di trenta giorni tra un colloquio e l'altro.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Dal disposto testuale del primo comma dell'art. 35-bis ord.pen. emerge che l'amministrazione penitenziaria è parte del procedimento di reclamo giurisdizionale disciplinato dalla norma, (parte) alla quale il magistrato di sorveglianza deve dare avviso dell'udienza fissata per la trattazione del reclamo, con diritto di comparire e partecipare (ovvero, in alternativa, di esercitare il contraddittorio processuale in forma cartolare, trasmettendo per iscritto le proprie osservazioni e le proprie richieste). La qualità di parte, così riconosciuta, implica il diritto conseguente di impugnare, col mezzo del reclamo al tribunale di sorveglianza, il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza all'esito del contraddittorio delle parti, che sia sfavorevole all'amministrazione penitenziaria e che la stessa abbia interesse a reclamare;
quarto comma del medesimo art. 35-bis, del resto, non prevede alcuna preclusione o limitazione soggettiva della facoltà di reclamo ivi prevista, che deve ritenersi esercitabile da ciascuna delle parti interessate nei cui confronti è stata emessa la decisione, pena (altrimenti) una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra le parti del medesimo procedimento denunciabile come vizio di costituzionalità della norma. Legittimamente, dunque, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha pronunciato sul reclamo proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e dalla Direzione della casa di reclusione di appartenenza del FE (Milano Opera) avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato la illegittimità delle circolari disciplinanti il trattamento del detenuto in materia di colloqui coi familiari.
2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, e il suo accoglimento determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. L'art. 41-bis comma 2-quater lett. b) ord.pen. stabilisce il diritto del detenuto, sottoposto al trattamento penitenziario differenziato previsto dalla norma, di avere colloqui coi familiari "nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari" in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. سا 2 Dal testo letterale della norma, che deve ritenersi di stretta interpretazione in quanto pone limiti all'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti, risulta che le limitazioni di natura temporale imposte all'esercizio del diritto di colloquio riguardano il numero mensile dei colloqui (uno al mese) e la qualità ma non la misura temporale della relativa cadenza, che deve caratterizzarsi per intervalli di tempo definiti "regolari". Dal testo della norma non è dunque possibile ricavare il principio che tra un colloquio e quello successivo deve necessariamente intercorrere un intervallo di tempo avente una durata costante e sempre uguale l'una all'altra; ciò che la norma prescrive è solo la regolarità della cadenza, nel rispetto del criterio base per cui nello stesso mese non può svolgersi più di un colloquio. La sequenza temporale richiesta dal FE, contemplante l'accorpamento dei colloqui mensili in modo da consentirne lo svolgimento in giorni ravvicinati l'uno alla fine del mese e l'altro all'inizio del mese immediatamente successivo - funzionale a contenere, concentrandoli, i tempi e i costi delle trasferte dei familiari per raggiungere il luogo di detenzione del congiunto da quello di residenza, appare coerente, e comunque non incompatibile, col dettato normativo, una volta assicurato il rispetto della cadenza in mesi diversi di ogni singolo colloquio e la regolarità continuativa dell'intervallo temporale che separa ciascun gruppo di (due) colloqui tra di loro accorpati nel modo indicato. La circolare ministeriale, oggetto del reclamo del FE, che, prescrivendo un intervallo di trenta giorni obbligatoriamente intercorrente tra un colloquio mensile e l'altro, precludeva l'esercizio del relativo diritto secondo la sequenza sopra descritta, non trova dunque fondamento normativo nel disposto, correttamente interpretato, dell'art. 41-bis comma 2-quater lett. b) ord.pen., ed è stata perciò legittimamente disapplicata, sul punto, dal magistrato di sorveglianza in accoglimento del reclamo proposto dal ricorrente. L'argomento addotto nell'ordinanza impugnata a sostegno della legittimità della circolare, sotto il profilo dell'idoneità di una sequenza temporale dei colloqui mensili diversa da quella stabilita dall'amministrazione penitenziaria a consentire al detenuto di scegliere la data del colloquio in funzione delle sue esigenze di comunicazione con l'esterno, così da recare potenziale pregiudizio alle esigenze di prevenzione sottese all'applicazione del regime differenziato ex art. 41-bis ord.pen., si rivela privo di reale fondamento, posto che l'accorpamento dei colloqui secondo una tempistica comunque scandita da una cadenza regolare e predeterminata, come quella sopra descritta, non appare in grado di produrre risultati diversi dall'adozione della sequenza - censurata stabilita dalla circolare ministeriale, agli effetti di assicurare una (comune) rigidità temporale dei flussi di سرانه comunicazioni trasmissibili all'esterno del carcere attraverso i colloqui coi 3 familiari;
né possono risultarne pregiudicate le esigenze di programmazione dell'amministrazione penitenziaria in ordine all'organizzazione preventiva, in tempi tendenzialmente certi, dei colloqui, alle quali - in definitiva la previsione - normativa della "regolarità" degli intervalli temporali dei colloqui deve ritenersi preordinata.
3. Il conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata comporta l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso il 21.03.2014 dal Magistrato di Sorveglianza di Milano, e deve perciò essere comunicato ai sensi dell'art. 107 del DPR n. 230 del 2000.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda alla cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 107 Reg. Esec. O.P.. Così deciso il 25/11/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Arturo Cortese Enrico Giuseppe Sandrini Свя DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 MAR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA