Sentenza 1 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S0 3 0 67 / 0 3 IN NAMADEL POT DATALLANO SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PRESTIPINO Presidente R.G.N.5856/00 Dott. Giovanni PUTATURO DONATI V. Consigliere Dott. Mario BATTIMIELLO Consigliere Cron.
7.110 Dott. Bruno LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Antonio Ud. 25/10/02 DE RENZIS ConsigliereDott. Alessandro ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NN LA LO TU NC, EO EN, elettivamente domiciliati ved. VOLPI, CA Fortunato, in Roma, via Luigi Luciani n. 1, presso l'avv. Enrico Insom, che li rappresenta e difende, giusta procura 21 margine del ricorso per i primi tre e procura speciale per atto notaio Giancarlo Antonioni, in data 21 febbraio 2000, rep. n. 257577, per il quarto;
ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza П. 4204 1 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, giusta delega in atti;
L intimato che ha depositato procura - avversO la sentenza II. 4760 del Tribunale di Roma depositata il 15 marzo 1999 (R.G. n. 5523 e 5560/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Enrico Insom;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13 febbraio 1995 il Pretore di Roma accoglieva parzialmente la domanda proposta nei confronti dell'INPS da NC Lo CO e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, ai quali attribuiva gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle quote aggiuntive di pensione liquidate ai sensi dell'art. 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988 n. 67; rigettava invece la richiesta di rivalutazione delle retribuzioni eccedenti i J2 N "tetti" pensionabili dall'erogazione dei rispettivi trattamenti pensionistici al 1° gennaio 1988. La sentenza, appellata da entrambe le parti, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede, con pronuncia depositata il 15 marzo 1999, che, richiamata la giurisprudenza costituzionale oltre quella elaborata da questa Corte, ha evidenziato come la data del 1° gennaio 1988 segni soltanto il della corresponsione dellamomento quota aggiuntiva, specificando quanto al criterio di calcolo - oggetto della questione controversa che per le retribuzioni eccedenti il massimale, la rivalutazione di cui all'art. 3, undicesimo comma, legge 29 maggio 1982 n. 297 deve essere eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1988 delle quote aggiuntive della pensione. I soccombenti hanno richiesto la cassazione di questa pronuncia con ricorso articolato in due motivi, illustrati con memoria. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 3 297,undicesimo comma, legge 29 maggio 1982 Да dell'art. 3, comma 2 bis, decreto legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 21 maggio 1988 n. 160, dell'art. 21, punto 6, legge 11 marzo 1988 Π. 67, dell'art. 12 disposizioni sulla legge in generale, nonché vizio di motivazione. Per il significato letterale delle norme denunciate, in relazione al trattamento di cui all'art. 21, che i ricorrenti definiscono pensione aggiuntiva, ai fini della sua rivalutazione non prevista alcuna distinzione tra i pensionati in base alla data del loro collocamento a riposo la rivalutazione deve avvenire secondo il meccanismo stabilito dall'undicesimo comma dell'art. 3 legge n. 297 del 1982, e la pensione aggiuntiva, istituita nel 1988 per tutti i pensionati, decorre da tale anno per coloro che sono stati collocati in quiescenza prima del 1988. L'espressione decorrenza della pensione contenuta nell'art. 3, undicesimo comma, legge citata sottolineano i ricorrenti in base al suo - - significato letterale, vuole dire data dalla quale la pensione viene pagata e deve essere riferita alla pensione aggiuntiva, secondo l'intenzione del Legislatore quale risultante dai lavori preparatori. Così interpretata, la norma tende ad istituire un uguale trattamento tra i pensionati ante e post 1988, per il periodo successivo a tale ероса, diversamente comporterebbe un aumento del divario tra coloro che sono stati collocati in pensione prima del 1998 con quelli che hanno conseguito il trattamento di quiescenza Conseguentemente ilsuccessivamente а detto anno. Tribunale, nel ritenere che la decorrenza debba essere riferita alla pensione principale, è incorso nella violazione dei criteri dettati dall'art. 12 disposizioni della legge in generale. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e dopo avere ribadito interpretazione e applicazione delle l'erronea norme indicate nel primo mezzo di annullamento, sostengono che il giudice del merito ha argomentato contraddittoriamente laddove ha affermato la rivalutazione della pensione con riferimento alla decorrenza della pensione principale (che essi contrappongono а quella aggiuntiva), senza considerare che per coloro che sono stati collocati in pensione prima del 1982, non si applica alcuna rivalutazione. I due motivi, che per la loro connessione, vanno congiuntamente trattati, sono infondati. 5 L'errore di fondo che ha indotto i ricorrenti க censurare la pronuncia del Tribunale sta nel ritenere che la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la quale in base all'art. 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988 n. 67, deve, a decorrere dal 1° gennaio 1988, essere computata ai fini della determinazione della misura delle pensioni secondo le aliquote previste dalla tabella allegata alla citata disposizione, costituisca una pensione aggiuntiva;
mentre, invece, secondo la chiara formulazione dell'ultima parte del sesto del medesimo art. 21, si tratta di una quota aggiuntiva che si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto ė diviene a tutti gli effetti parte integrante di esga. Tanto sufficiente ad escludere il vizio di interpretazione che i ricorrenti, richiamando la disposizione dell'art. 3, undicesimo comma, legge n. 297 del 1982 (il cui meccanismo di rivalutazione non è applicabile, cfr. Cass. 27 febbraio 2002 n. 2921, per le pensioni liquidate anteriormente alla entrata in vigore della medesima legge, come quella 6 secondo quanto si del ricorrente Fucà, risalente, precisa in ricorso, al 1976) addebitano alla sentenza impugnata. E questa ha deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. oltre a Cass. 1° marzo 2001 n. 2968, di cui si riporta la massima, Cass. 4 agosto 2000 n. 10290, Cass. 10 giugno 1999 n. 5708, Cass. 13 gennaio 1998 n. 220, Cass. 20 novembre 1997 n. 11589, Cass. 11 ottobre 1997 n. 9929, Cass. 6 novembre 1996 n. 9687, Cass. 11 maggio 1996 11. 4446 e numerose altre), la quale ha affermato il seguente principio di diritto! "In relazione alla rilevanza ai fini pensionistici - nell'ambito dell'assicurazione lagenerale obbligatoria per 1'invalidità, vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti - anche della retribuzione eccedente il massimale annuo di legge, prevista con decorrenza dal primo gennaio 1988 dall'art. 21, sesto comma 6, della 67, la nuova disciplina legge 11 marzo 1988, n. (integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui undicesimo comma, della leggeall'art. 31 29 maggio 1982, n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma secondo bis, del d.l. 21 marzo 7 1988, n. 86, conv. in legge 20 maggio 1986, n. 160) deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione. Neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova 1'inesistenzadisciplina, per nell'ordinamento principio generale di pensionistico di חנן perequazione o rivalutazione dei valori monetari, - in conformità agli orientamenti in materia mentre della Corte costituzionale - va escluso che la graduazione, in relazione ad elementi temporali delle fattispecie, dell'incidenza di nuovi benefici 8 previdenziali possa implicare la violazione del principio costituzionale di eguaglianza". Tale principio, che il Collegio condivide, trova ulteriore conferma, come pure i ricorrenti riconoscono nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., nella pronuncia della Corte Costituzionale 8 giugno 2001 n. 180, che ha dichiarato infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 331 undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in relazione all'art. 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988 n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma 2 bis, d.l. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in legge 20 maggio 1988, 11. 160, nella parte in cui non prevede che la rivalutazione delle retribuzioni medie imponibili e pensionabili ai fini del calcolo delle quote aggiuntive di pensione abbia luogo fino al 1° gennaio 1988. Il ricorso va dunque rigettato. Non si deve provvedere alla regolamentazione spese del presente giudizio, poiché delle l'attività difensiva dell'istituto intimato, che si è limitato a depositare la procura speciale alle liti senza però partecipare alla discussione, è rimasta priva di qualsiasi utilità e deve perciò 9 essere considerata superflua (Cass. 4 novembre 1995 n. 11499, 16 maggio 1994 n. 4870}.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Дивошо Солнора IL CANCELLIERE positato MAR RE 10