Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2004, n. 19514
CASS
Sentenza 18 marzo 2004

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Il reato di evasione dell'Iva all'importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è configurabile soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo e non anche di chi semplicemente la detiene dopo l'importazione, atteso che il rinvio operato dal citato art. 70 alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine è limitato al regime sanzionatorio e non si estende alle altre disposizioni, tra le quali la presunzione di cui all'art. 25 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 in base alla quale in caso di mancata o inattendibile prova sulla legittimità della provenienza della merce il detentore è ritenuto responsabile di contrabbando. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto il semplice acquirente responsabile del reato di contrabbando e non anche del diverso reato di evasione dell'IVA all'importazione)

Commentario1

  • 1Omesso versamento dell'IVA e mera detenzione della merce
    Paolo Caccialanza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2004, n. 19514
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19514
Data del deposito : 18 marzo 2004

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