Sentenza 18 marzo 2004
Massime • 1
Il reato di evasione dell'Iva all'importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è configurabile soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo e non anche di chi semplicemente la detiene dopo l'importazione, atteso che il rinvio operato dal citato art. 70 alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine è limitato al regime sanzionatorio e non si estende alle altre disposizioni, tra le quali la presunzione di cui all'art. 25 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 in base alla quale in caso di mancata o inattendibile prova sulla legittimità della provenienza della merce il detentore è ritenuto responsabile di contrabbando. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto il semplice acquirente responsabile del reato di contrabbando e non anche del diverso reato di evasione dell'IVA all'importazione)
Commentario • 1
- 1. Omesso versamento dell'IVA e mera detenzione della mercePaolo Caccialanza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2004, n. 19514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19514 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 18/03/2004
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 522
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 37863/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte D'Appello di Bari;
nei confronti di
LL ZO, n. il 16.6.1960 a Bari, ivi res.;
avverso la sentenza del Tribunale di Bari, in composizione monocratica, dell'8.3.2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
ZO AR, sorpreso dalla Guardia di Finanza nell'atto in cui acquistava un pacchetto di sigarette estere, privo di bollo e del sigillo di Stato, venne tratto (separatamente dal venditore) al giudizio del Tribunale di Bari, sotto le imputazioni di cui agli artt. 282 lett. e) e segg. D.P.R 23/1/73 n. 43 ed 1 e 70 D.P.R. 633/72. Il giudice di merito, rilevato che la difesa aveva provato che l'imputato si era avvalso della definizione del contesto ai sensi dell'art. 334 cit. D.P.R. (pagamento, per i casi punibili con la sola multa, del tributo e di una somma multipla aggiuntiva), lo prosciolse dall'imputazione di contrabbando, per estinzione del reato, ma non ritenne di applicare detta causa estintiva anche al delitto di evasione dell'I.V.A all'importazione, sul rilievo che questo fosse stato abolito nell'ambito della riforma del sistema penale tributario attuata con il D.Lgvo 10/3/2000 n. 74; pertanto assolse l'imputato da tale secondo addebito "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Avverso tale sentenza, in epigrafe indicata, relativamente al capo assolutorio, il P.G. ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando (sulla scorta di argomentazioni già ripetutamente esposte dal medesimo ufficio in analoghe vicende, costantemente accolte da questa S.C.: v. tra le altre, le sent. di questa sezione p.u. 12/2/01, imp. Amoruso;
c.c. 18/12/01 imp. Pontrelli;
c.c. 31/1/02, imp. De Tommaso), violazione della legge penale, artt. 67 e 70 D.P.R 633/72, conseguente a falsa applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 74/2000. Premesso che il delitto di evasione dell'I.V.A all'importazione, per la peculiarità dei presupposti che lo distinguono dalle altre violazioni, in materia di I.V.A sulle operazioni interne, non è compreso tra quelli aboliti dalla citata riforma, e che, tuttavia, nel caso di specie l'imputato si era avvalso, anche per lo stesso, della speciale forma di definizione in via amministrativa di cui all'art. 334 D.P.R. 43/73, l'ufficio ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale della decisione impugnata, con la declaratoria estintiva del reato de quo. Tanto premesso, osserva la Corte che il ricorso, ancorché basato su premesse teoriche astrattamente fondate (alla luce della costante e già citata giurisprudenza di legittimità, alla quale si rimanda, che ha chiarito come tra i reati, ed "prodromici" e "formali", in materia di I.I.D.D. ed I.V.A.,oggetto della generalizzata abolizione operata dal D.LGS 74/2000, non sia anche compresa la fattispecie, del tutto particolare, di cui all'art. 70 D.P.R. 633/72), tuttavia, in concreto, non coglie nel segno.
Il delitto di evasione dell'I.V.A all'importazione, p. e p. dagli artt. 67 (che contiene il precetto) e 70 co. 1^ (che contiene la sanzione, con rinvio alle norme doganali, segnatamente all'art. 282 co. 1 D.P.R 43/73), si concreta, sul piano oggettivo,
nell'introduzione di merci all'interno del territorio dello Stato (art. 1 u.p. e 67 cit. D.P.R.).
senza il pagamento del tributo indiretto, determinato ed applicato a norma degli artt. 69 e 70.
Tale tributo, come si evince dalla dettagliata formulazione del cit. art. 67, deve ritenersi dovuto solo dai soggetti che abbiano importato la merce assoggettatavi, e non anche da chi semplicemente la detenga, dopo l'importazione, non sussistendoci riguardo, alcun obbligo di solidarietà (neppure prevista per l'IVA, ordinaria, che gli artt. 17 e 18 D.P.R. 633/72 pongono a carico del cedente, con rivalsa sul cessionario), ne' alcuna parificazione o presunzione legale analoga a quella dettata dall'art. 25 co. 2 D.P.R. 43/73, prevedente che in caso di mancata o inattendibile prova della legittimità della provenienza delle merci il detentore "è ritenuto responsabile di contrabbando."
Quest'ultima disposizione neppure può ritenersi estesa al reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione, considerato che il rinvio operato dall'art. 70 co. 1 D.P.R 633/72 ("si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine") è limitato al regime sanzionatorio ed al sistema del contenzioso, senza estendersi alle altre disposizioni, segnatamente di carattere sostanziale, peculiari dei reati di contrabbando strido sensu, tra le quali va annoverata la citata presunzione di cui all'art. 25 D.P.R. 43/73, integrativa del precetto dei delitti in questione;
è appena il caso, al riguardosi osservare che improponibile si appalesa, ex artt. 1 c.p. e 14 delle afe "preleggi", ogni ipotesi di applicazione analogica della stessa, al reato di cui all'art. 70 D.P.R. 633/72. Per le suesposte considerazioni,nel caso di specie, in cui l'imputato (come chiaramente si rileva dall'incontestata narrativa della sentenza di merito) era un semplice acquirente del t.l.e. importato, sia pur illegalmente, da altri, se era passibile, ai sensi dell'art. 25 cit. di contrabbando in virtù della mera detenzione, non poteva esserlo anche del delitto di evasione dell'I.V.A. per il quale avrebbe dovuto essere sì assolto, ma con la formula "per non aver commesso il fatto".
A tanto si provvede, ex art. 129 c.p.p. in questa sede, annullandosi senza rinvio la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente al reato di cui all'art. 70 D.P.R. 633/72, per non avere, l'imputato AR, commesso il fatto.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 18 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2004