Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20354
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto l'unico motivo è generico. Il ricorrente non si è confrontato con la decisione del giudice di primo grado, che aveva evidenziato che la contestazione suppletiva era avvenuta prima dell'apertura del dibattimento e quando le parti non erano ancora regolarmente costituite, rendendo il ricorso privo della necessaria specificità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20354
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20354
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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