CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20354 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: ER MA nata a [...] il [...] AR SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2024 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IE LO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Roberto Pascot, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20354 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 marzo 2024, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ER MA e AR SA, in relazione al reato di furto di energia elettrica, per mancanza della necessaria querela. Il Tribunale non prendeva in considerazione la contestazione suppletiva operata in udienza dal pubblico ministero, avente a oggetto la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., atteso che questa era intervenuta prima dell’apertura del dibattimento e quando ancora le parti non erano regolarmente costituite, perdurando il difetto di notifica agli imputati del decreto di citazione a giudizio. Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che la giurisprudenza prevalente «ammette la modifica dell'imputazione e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, ex art. 517 cod. proc. pen., solo dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale e, quindi, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, ma non prima dell'apertura del dibattimento, come avvenuto nel caso di specie». 2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deduc il vizio di inosservanza di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo alla contestazione suppletiva, «in quanto in tema di nuove contestazioni in dibattimento è precluso al Giudice ogni sindacato sull'ammissibilità della contestazione di un fatto diverso o di una nuova circostanza aggravante». Sarebbe «facoltà esclusiva e insindacabile del pubblico ministero quella di modificare l’imputazione, non essendo previsto alcun consenso in merito da parte dell'imputato né delibazione alcuna da parte del Giudice». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 4. L’avv. Silvia Picconi, per gli imputati, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3 L'unico motivo di ricorso risulta del tutto generico. Il ricorrente, invero, si è limitato a sostenere che sarebbe facoltà esclusiva e insindacabile del pubblico ministero quella di modificare l’imputazione. Il ricorrente, però, non si è confrontato effettivamente con la decisione del giudice di primo grado, che aveva evidenziato che la contestazione non potesse avvenire prima dell'apertura del dibattimento. Nel caso specifico, infatti, la contestazione suppletiva, secondo quanto ricostruito dal Tribunale, era avvenuta prima dell'apertura del dibattimento e addirittura quando ancora le parti non risultavano ancora regolarmente costituite, per il perdurare del difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio agli imputati. Il ricorrente non contesta minimamente tali argomentazioni, non confrontandosi effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato, rendendo in tal modo il ricorso privo della necessaria specificità estrinseca.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE LO LU EL
udita la relazione svolta dal Consigliere IE LO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Roberto Pascot, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20354 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 marzo 2024, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ER MA e AR SA, in relazione al reato di furto di energia elettrica, per mancanza della necessaria querela. Il Tribunale non prendeva in considerazione la contestazione suppletiva operata in udienza dal pubblico ministero, avente a oggetto la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., atteso che questa era intervenuta prima dell’apertura del dibattimento e quando ancora le parti non erano regolarmente costituite, perdurando il difetto di notifica agli imputati del decreto di citazione a giudizio. Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che la giurisprudenza prevalente «ammette la modifica dell'imputazione e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, ex art. 517 cod. proc. pen., solo dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale e, quindi, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, ma non prima dell'apertura del dibattimento, come avvenuto nel caso di specie». 2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deduc il vizio di inosservanza di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo alla contestazione suppletiva, «in quanto in tema di nuove contestazioni in dibattimento è precluso al Giudice ogni sindacato sull'ammissibilità della contestazione di un fatto diverso o di una nuova circostanza aggravante». Sarebbe «facoltà esclusiva e insindacabile del pubblico ministero quella di modificare l’imputazione, non essendo previsto alcun consenso in merito da parte dell'imputato né delibazione alcuna da parte del Giudice». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 4. L’avv. Silvia Picconi, per gli imputati, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3 L'unico motivo di ricorso risulta del tutto generico. Il ricorrente, invero, si è limitato a sostenere che sarebbe facoltà esclusiva e insindacabile del pubblico ministero quella di modificare l’imputazione. Il ricorrente, però, non si è confrontato effettivamente con la decisione del giudice di primo grado, che aveva evidenziato che la contestazione non potesse avvenire prima dell'apertura del dibattimento. Nel caso specifico, infatti, la contestazione suppletiva, secondo quanto ricostruito dal Tribunale, era avvenuta prima dell'apertura del dibattimento e addirittura quando ancora le parti non risultavano ancora regolarmente costituite, per il perdurare del difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio agli imputati. Il ricorrente non contesta minimamente tali argomentazioni, non confrontandosi effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato, rendendo in tal modo il ricorso privo della necessaria specificità estrinseca.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE LO LU EL