Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 389
CASS
Sentenza 15 gennaio 1999

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Massime1

Nel concetto di parte privata accolto dall'art. 44 cod. proc. pen. e riferibile all'imputato, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non può ricomprendersi il difensore, che svolge nell'interesse di questi soggetti un "munus" connotato da profili pubblicistici, traducendo in iniziative tecnico-processuali le sollecitazioni delle persone fisiche che a lui si rivolgono.

Commentario1

  • 1Art. 44 c.p.p. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 389
Data del deposito : 15 gennaio 1999

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