Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
Nel concetto di parte privata accolto dall'art. 44 cod. proc. pen. e riferibile all'imputato, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non può ricomprendersi il difensore, che svolge nell'interesse di questi soggetti un "munus" connotato da profili pubblicistici, traducendo in iniziative tecnico-processuali le sollecitazioni delle persone fisiche che a lui si rivolgono.
Commentario • 1
- 1. Art. 44 c.p.p. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 15.1.1999
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. " RC ON " N. 389
3. " IO AN " REGISTRO GENERALE
4. " LV GI " N. 28166/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) LE ON n. il 18.04.1963
2) DI CA SA n. il 23.06.1967
3) COLLURA SA NEL P.P.C n. il 06.09.1949
avverso ordinanza del 13.03.1998 CORTE APPELLO di PALERMO Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Rossi Bruno;
lette le conclusioni del P.G. Dott. V. Galgano, che chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza "in parte qua":
considerato che con ordinanza del 5-8-1997 la Corte d'appello di Palermo dichiarando inammissibile la dichiarazione di ricusazione spiegata dal difensore degli imputati TO EM e OR De AR nei confronti del presidente del Tribunale di Agrigento ha condannato anche l'avv. Giovanni LU, cui l'incombente era stato affidato, al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 44, cpp.;
ritenuto che la censura d'illegittimità di tale statuizione meriti accoglimento, giacché nel concetto di "parte privata" accolto dalla disposizione citata e riferibile all'imputato, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per l'ammenda (art. 37 cpp.) non può ricomprendersi il difensore, che svolge nell'interesse di questi soggetti un "munus" connotato da profili pubblicistici, traducendo in iniziative tecnico - processuali le sollecitazioni delle persone fisiche che a lui si rivolgono;
che, pertanto, limitatamente alla disposizione considerata, l'ordinanza gravata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. D, cpp.;
per questi motivi
,
la Corte, visti gli artt. 606, 611, 620, cpp., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del LU al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999