Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2006, n. 6359
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Sentenza 31 gennaio 2006

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L'annullamento dell'ordine di carcerazione da parte del giudice dell'esecuzione non può trovare giustificazione nella circostanza che la pena, rideterminata a seguito della ritenuta continuazione a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., sia stata ridotta nei limiti previsti dall'art. 656, comma quinto, dello stesso codice. Infatti la rideterminazione della pena comporta solo l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l'annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, l'esecuzione del quale può essere sospesa, ricorrendone i presupposti, solo a seguito di una richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2006, n. 6359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6359
    Data del deposito : 31 gennaio 2006

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