Sentenza 31 gennaio 2006
Massime • 1
L'annullamento dell'ordine di carcerazione da parte del giudice dell'esecuzione non può trovare giustificazione nella circostanza che la pena, rideterminata a seguito della ritenuta continuazione a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., sia stata ridotta nei limiti previsti dall'art. 656, comma quinto, dello stesso codice. Infatti la rideterminazione della pena comporta solo l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l'annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, l'esecuzione del quale può essere sospesa, ricorrendone i presupposti, solo a seguito di una richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2006, n. 6359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6359 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 31/01/2006
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 337
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 026307/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SIRACUSA;
nei confronti di:
1) IO OV, N. IL 11/11/1946;
avverso ORDINANZA del 23/06/2005 TRIBUNALE di SIRACUSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Giovanni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinanza in data 23/06/2005 il Tribunale di Siracusa, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata dal condannato AN Giovanni, ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, della esecuzione della pena, inferiore ad anni tre di reclusione, rideterminata nel corso della esecuzione a seguito di ordinanza 25/01/2005 del Giudice dell'esecuzione che aveva applicato la disciplina del reato continuato ed ha quindi ordinato la liberazione del condannato.
L'AN era stato colpito da ordine di carcerazione emesso dal P.M. presso il Tribunale di Siracusa in data 23/11/2004 - con cui era stato determinato il cumulo delle pene concorrenti in anni otto di reclusione, di cui, detratto il presofferto, residuavano da scontare anni 3, mesi 7 e giorni 16 di reclusione - e quindi, durante la esecuzione di tale cumulo, ottenuta la nuova determinazione della pene residua in anni 2, mesi 7 e giorni 16 di reclusione a seguito della applicazione della continuazione in sede esecutiva, aveva chiesto la sospensione della esecuzione, residuando da scontare una pena inferiore ai tre anni ed avendo nel contempo già scontato la pena prevista per i reati ostativi. Il Giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza ritenendo che il provvedimento di rideterminazione della scadenza pena da parte del Pubblico Ministero costituisse un nuovo ordine di carcerazione in relazione al quale era consentito al Giudice dell'esecuzione disporre la sospensione dell'esecuzione, non avendovi provveduto il Pubblico Ministero.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa lamentando erronea applicazione dell'art. 656 c.p.p., comma 5, per avere il Giudice dell'esecuzione erroneamente qualificato come ordine di esecuzione il provvedimento del 14/02/2005 e quindi annullato lo stesso, benché l'ordine di esecuzione fosse quello originario del 25 novembre 2004 che restava in vita ed impediva la liberazione del condannato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. Il ricorso è in effetti fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l'annullamento dell'ordine di carcerazione da parte del Giudice dell'esecuzione non può trovare giustificazione nella circostanza che la pena, rideterminata a seguito della ritenuta continuazione a norma dell'art. 671 c.p.p., sia stata ridotta nei limiti previsti dall'art. 656 c.p.p., comma 5. Ed invero la rideterminazione della pena comporta soltanto l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l'annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, la sospensione della cui esecuzione può avvenire esclusivamente, ricorrendone i presupposti, a seguito di richiesta di misure alternative alla detenzione (v. Cass. 19/05/2000 n. 2349). Si tratta di giurisprudenza del tutto condivisibile considerato anche che il provvedimento del Pubblico Ministero di nuova rideterminazione della scadenza della pena non costituisce un nuovo ordine di esecuzione, essendo la esecuzione già iniziata e dovendo quindi proseguire in base all'ordine originario, nonostante la modificazione della data di scadenza.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio poiché, in ogni caso, la sospensione prevista dall'art. 656 c.p.p., comma 5, opera soltanto qualora il condannato si trovi in libertà, mentre qualora il condannato si trovi detenuto in esecuzione delle medesime sentenze, opera il divieto generale di sospensione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. b).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2006