Sentenza 20 dicembre 2005
Massime • 1
È configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico nella condotta di un sottufficiale della Guardia di finanza che, in calce all'inventario fornito dalla ditta in sede di verifica fiscale, attesti, falsamente, l'avvenuta distruzione della merce, in quanto si tratta di attestazione fidefaciente, proveniente da un pubblico ufficiale ed attestante un fatto avvenuto sotto la diretta percezione, o del quale si certifica, comunque, l'avvenuta realizzazione: di conseguenza, la giurisdizione spetta al giudice ordinario
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2005, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/12/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 4407
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 031254/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GUP TRIBUNALE CROTONE - CONFLITTO GIUR.;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE MILITARE NAPOLI;
ORDINANZA del 20/07/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GARINO Vittorio, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.U.P. del Tribunale di Crotone. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 09/02/2005 il Tribunale Militare di Napoli dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del Tribunale di Crotone in ordine al procedimento penale a carico di SA DO, imputato del reato di cui all'art. 61 c.p., n. 9, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 47 c.p.m.p., n. 2, e L. n. 1383 del 1941, art. 3 (concorso in collusione del finanziere continuata e pluriaggravata), commesso in Crotone il 28/10/1996. Osservava il suddetto tribunale che il difetto di giurisdizione militare e l'esistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria era dovuto al fatto che il reato di cui sopra, contestato al CH per avere colluso con i titolari di una Ditta al fine di consentire agli stessi di conseguire indebiti benefici fiscali, era teleologicamente connesso con quello, più grave, di falso in atto pubblico di cui all'art. 479 c.p., e art. 476 c.p., comma 2, contestato al medesimo CH per avere formato un atto ideologicamente falso, avente carattere di atto pubblico fidefacente, attestante l'avvenuta distruzione, contrariamente al vero, di merce di pertinenza della ditta suddetta a seguito di eventi alluvionali, ed il relativo procedimento risultava pendente avanti al Tribunale di Crotone.
Il Tribunale di Crotone, cui gli atti erano stati trasmessi, con sentenza del 20/07/2005, recependo in toto le osservazioni formulate dalla Procura presso il Tribunale Militare di Napoli, elevava a sua volta conflitto, affermando invece la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, sul rilievo che l'atto pubblico formato dall'imputato non aveva efficacia fidefacente, in quanto non destinato a fare fede fino a querela di falso, trattandosi di una semplice annotazione stilata in calce ad un inventario formato dai titolari della Ditta controllata, per cui il reato ravvisabile non era quello di cui all'art. 476 c.p., comma 2, bensì quello, meno gravemente sanzionato, di cui al comma 1 del medesimo articolo, con la conseguenza che, trattandosi di reato meno grave, ai sensi dell'art. 13 c.p.p., comma 2, la giurisdizione in ordine al reato di collusione doveva rimanere attribuita all'A.G. militare. Ciò premesso, osserva la Corte che il conflitto va risolto affermando la giurisdizione del Tribunale di Crotone. Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal suddetto tribunale, la cosiddetta "annotazione" stilata in calce all'inventario formato dai titolari della Ditta AN AR & C.", che era stata sottoposta a controllo da parte della Guardia di Finanza, non può che essere considerata, in realtà, una attestazione di avvenuta distruzione della merce elencata nell'inventario stesso. Sotto tale profilo non si potrebbe, almeno allo stato attuale delle indagini, non attribuire alla suddetta certificazione natura di atto proveniente da un pubblico ufficiale, attestante un fatto avvenuto sotto gli occhi dei due sottufficiali della Guardia di Finanza, o del quale comunque si certificava l'effettiva realizzazione, e quindi atto pubblico facente fede fino a querela di falso, secondo quanto previsto dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ., e non "un mero atto pubblico di mera provenienza soggettiva" dal pubblico ufficiale. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "Ricorre il reato di falso ideologico in atto pubblico nell'ipotesi di atto a contenuto dispositivo nel quale la parte descrittiva, nel documentare una certa realtà, quale necessario presupposto delle relative determinazioni, attesta l'esistenza di una situazione di fatto o di diritto contraria al vero: in tal modo, si genera su di essa l'affidamento dei terzi, in quanto si tratta di attestazione fidefacente proveniente da un pubblico ufficiale" (v. Cass., Sez. 5^, sent. n. 20073 del 24/02/2003, Favale ed altri;
Sez. Un., sent. n. 1827 del 03/02/1995, P.G. c/ Proietti, Sez. 6^, sent. n. 11497 del 04/11/1993, Braccini ed altri, ecc.).
Ne deriva che nel fatto, così come contestato, vada ravvisata la fattispecie penale di cui all'art. 476 c.p., comma 2, e art. 479 c.p., con la conseguenza che, trattandosi di reato più grave rispetto a quello di concorso in collusione, ugualmente contestato al CH, a norma dell'art. 13 c.p.p., comma 2 conformemente alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale Militare presso questa Corte Suprema, va affermata la giurisdizione del Tribunale di Crotone, cui gli atti vanno rimessi.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del Tribunale di Crotone, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2006