Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10592 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
10 592 /01 IN OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Милеспишь SEZIONE TERZA CIVILE Jenni et, une rul Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1784/99 - Presidente Dott. Angelo GIULIANO - Consigliere 1909/99 2353/99 Dott. Giovanni Silvio COCO 4855/99 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron. 73210 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Rep. 3593 Ud. 15/03/01 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE RO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 3000 AGO 2001 07 DEL CORSO 42/12, presso 10 studio dell'avvocato BALDASSARINI DESIDERIO, difeso dall'avvocato FANTE LUIGI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
RI SPA, in persona derl suo legale YD domiciliatorappresentante pro tempore, elettivamente in ROMA VIA VINICIO CORTESE 176, presso lo studio dell'avvocato dell'avvocato FONNESU GIOVANNI BATTISTA, 2001 la difende unitamente all'Avvocato MAGGI ARMANDO che 523 studio in 16121 GENOVA VIA FIESCHI, 8/3 giusta con 1 delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
IMP HE OT;
intimato e sul 2° ricorso n° 01909/99 proposto da: OT HE, titolare della omonima ditta, corrente in Genova, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149/12, presso lo studio dell'avvocato FIDENZIO SERGIO, difeso dall'avvocato MAGGIORELLI FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonchè
contro
RO IO, YD RI ASSIC SPA;
intimati e sul 3° ricorso n° 02353/99 proposto da: RI, in persona del suo legale YD rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VICINIO CORTESE 176, presso lo studio dell'avvocato FONNESU GIOVANNI BATTISTA, che lo difende unitamente all'avvocato MAGGI ARMANDO, con studio in 16121 GENOVA VIA FIESCHI, 8/3, giusta delega in atti;
ricorrente - nonchè
contro
OT HE, RO IO;
2
- intimati -
e sul 4° ricorso n° 04855/99 proposto da: OT HE, titolare della omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149/12, presso lo studio dell'avvocato FIDENZIO SERGIO, difeso dall'avvocato MAGGIORELLI FABIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
YD RI, RO AC;
intimati avverso la sentenza n. 3507/97 del Tribunale di GENOVA, Sezione 2° emessa il 17/10/1997, depositata il 17/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 15/03/01 dal Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso previa riuione ex art.335 cpc dei quattro ricorsi, per l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale YD e l'assorbimento dei ricorsi incidentali del AG. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 9 gennaio 1996 il signor RO 3 OA conveniva dinanzi al giudice di Pace di Ge- nova, l'impresa AG di AG EL, e chiede- va il risarcimento dei danni alla propria autovettura, che era stata imbrattata di vernice, nell'agosto 1995, quando l'impresa stata effettuando lavori di coloritura della facciata di un edificio. L'impresa si costituiva, contestando le pretese e chiedeva la chiamata in causa della propria assicura- trice LO IA spa, che si costituiva ed eccepi- va l'inoperatività della polizza. Istruita la lite con prova orale e consulenza tec- nica, il giudice di pace limitava il risarcimento all'equivalente di una buona lucidatura, rilevando il concorso di colpa del danneggiato, che se avesse prov- veduto tempestivamente, non avrebbe poi dovuto sostene- re le maggiori spese di completa riverniciatura dell'auto. Il giudice riteneva operante la polizza e condanna- va l'assicurazione a rivalere l'assicurata impresa. La decisione era appellata dal danneggiato con ap- pello principale e dai convenuti con appelli incidenta- li. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 17 dicem- bre 1997, così decideva: . conferma integralmente la sentenza del giudice di 4 3 pace di Genova e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di appello. Contro la decisione hanno proposto: . ricorso principale il danneggiato RO;
cui resi- ste con controricorso l'assicuratrice LO IA;
. ricorso incidentale l'impresa AG;
. ricorso incidentale il LO IA;
. ricorso incidentale condizionato EL AG titolare dell'omonima ditta;
per RO e per l'assicuratrice sono state prodotte memorie. I ricorsi sono stati previamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE I primi tre ricorsi (del danneggiato, del danneg- giante e della assicuratrice) devono essere rigettati, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato del AG, per le seguenti considerazioni. A. Esame del ricorso del danneggiato RO. Nell'unico ma articolato motivo il ricorrente dedu- ce: a. che la ridotta valutazione del danno, compiuta tribunale, ai sensi dell'art. 1227 secondo comma dal cod. civ. è errata e costituisce ultra petizione, del non essendo mai stato dedotto, né rilevabile d'ufficio, il concorso del fatto colposo del "creditore"; 5 M b. si aggiunge che l'assunto del tribunale, secondo cui, nel caso di specie, il danneggiato avrebbe dovuto tempestivamente riparare il danno, senza eliminare le prove, esprime una illogica prevaricazione dei doveri del danneggiato, che non è tenuto a sostenere ingenti spese per poi subire le probabili contestazioni dell'assicuratore. In senso contrario si Osserva come nessuna ultra petizione sia stata compiuta dal giudice di appello, che ha confermato la valutazione del danno "per equiva- lente" fatta dal giudice di pace, tenendo conto delle indicazioni date dal CTU. Il ricorrente ha ragione nel censurare come errato il riferimento all'art. 1227 secondo comma compiuto dal secondo giudice a giustificare la ridotta quantifica- zione del danno effettivamente subito;
ma tale corre- zione della motivazione, secondo lo ius corrigendi pro- prio di questa Corte di legittimità, non è tale da in- ficiare la esattezza della statuizione sul punto. Infatti, poiché il danno è stato chiesto ai sensi dell'art. 2043 C.C., il quantum debeatur deve corri- spondere all'equivalente reale del danno, che consiste- va in una "buona lucidatura", come accertato dal CTU, mentre il danneggiato ha preso l'agio di rimettere a nuovo la propria vettura, e per tale parte, non si 6 tratta di maggior danno, ma semplicemente di maggior spesa non giustificata. In tal senso dev'essere corretta la motivazione, restando ferma la stima e liquidazione del quantum.
2. Esame del ricorso incidentale del danneggiante AG. Il danneggiante deduce l'error in iudicando, sul punto delle spese ed il vizio della motivazione, nor/a vendo il Tribunale esaminato l'appello incidentale av- verso la sentenza del giudice di pace in punto di spese legali e di CTU e si contesta inoltre la compensazione delle spese di secondo grado, non essendovi soccombenza verso l'assicuratore. In senso contrario si Osserva come la sentenza (ff.8) di appello abbia, sia pur sinteticamente, moti- vato anche sul punto delle spese di primo grado, avendo accertato la soccombenza del AG rispetto al dan- neggiante, e confermando le statuizioni compensative delle spese fatte dal giudice di pace nell'esercizio della propria discrezionalità. Quanto alla compensazione delle spese di secondo grado, parimenti si Osserva che il giudice di appello ha considerato la complessità delle posizioni in lite e delle reciproche soccombenze per valutare, sempre di- screzionalmente, l'opportunità di una compensazione. 7 Tale giudizio, in fatto, esprime un prudente ap- prezzamento, che si sottrae al sindacato di legittimi- tà.
3. Esame del ricorso incidentale del LO Adriati- co contro la impresa AG. L'assicuratore insiste nell'assunto di aver dato tempestivo recesso, con conseguente inefficacia onere della prova del pagamen- dell'assicurazione e con to del premio da parte dell'assicurato. La censura non coglie la ratio decidendi (ff. 9 della motivazione). Infatti la Corte, attraverso una analitica indica- zione degli elementi in fatto, ha dedotto che "la di- sdetta operava su un contratto rinnovato poiché il * recesso è avvenuta in epoca successiva ai termini pre- visti in via generale dal codice civile per il recesso unilaterale". Ha così ritenuto prevalente il regime ci- vilistico "in tema di recesso" ad altro regime contrat- tuale. Tale opinione, se esatta o errata, costituiva punto decisivo su cui svolgere il gravame. Ma tale argomento non risulta dedotto in censura. Ovviamente, se il contratto era rinnovato, valeva l'obbligo di garanzia per il rischio assicurato.
4. Resta assorbito il ricorso incidentale condizio- 8 3 nato del AG verso la propria assicurazione, per il rigetto del ricorso dell'assicurazione in ordine al punto dell'operatività della garanzia. Sussistono giusti motivi, in relazione alle consi- derazioni sin qui svolte, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e rigetta i primi tre;
assorbito il ricorso incidentale condizionato del AG;
com- pensa tra le parti le spese ed onorari di questo giudi- 109T 250.000 zio di cassazione. 456T 60000 Roma, 15 marzo 2001 TOT 310000 IL PRESIDENTEPRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. f Целл ек Appel Justians IL CANCELLIERE 01 Giovanni IS Depositata in Cancelleria oggi, li - 2 A60, 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni IS UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registicto in dc49 NOV. 2001. Serie 4 al n. 51115 versato s. 310.000 (lire trecentodlecirlo ) Dirigente Arga Servizi (Dott.ssa Mand Gr AFIPPO) Il Responsabl e A Giudiziari 100 (DI. MRACCHINI) 9