Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POP012 73 /02 A REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 9899/99 Rel. Consigliere Cron.3084 Dott. Pietro CUOCO Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Rep. Consigliere Ud. 21/11/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA © Consigliere Dott. Attilio CELENTANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE EA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTROINAIL GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE,2001 dagli avvocati 4509 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 98/98 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 18/06/98 R.G.N. 388/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso del ricorso;
in subordine il per l'inammissibilità rigetto. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 22 novembre 1995 il Pretore di L'Aquila in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di parere tecnico d'ufficio, respinse la domanda con cui DR Di CA aveva chiesto il riconoscimento del diritto a rendita per malattia professionale (varicosità agli arti inferiori), negatogli dall'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) in sede amministrativa. A seguito di due pareri tecnici d'ufficio, con sentenza del 18 giugno 1998 il Tribunale di L'Aquila respinse l'appello. Il giudicante premette che Много il primo parere acquisito in secondo grado era fondato su fatti non accertati in alcun modo (e nell'ambito d'una patologia non tabellata), e ritenuti esistenti solo in quanto dedotti dall'anamnesi fornita dal ricorrente: ciò aveva reso necessario un nuovo parere tecnico d'ufficio. Questo, ritenuto corretto e condivisibile, aveva escluso la connessione causale fra il lavoro e l'infermità, che era causata da fattori individuali predisponenti;
ciò, in particolare, per la circostanza che la patologia preesisteva ed era stata accertata anche nella visita di leva. La prova testimoniale richiesta dall'appellante, poi, era non solo "incongrua", bensì "generica, pleonastica ed incompleta"; i fattori predisponenti rendevano irrilevante il lavoro di cameriere e di aiuto - cuoco, che peraltro esigevano anche attività dinamiche, e che erano stati dedotti in primo ed in secondo grado con orari contraddittori;
non decisiva era anche la dedotta (e peraltro non attendibile) circostanza di tubazioni che attraversavano il pavimento ove il ricorrente lavorava. 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre DR Di CA, percorrendo le linee di un unico articolato motivo;
l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. e dell'art. 41 cod. pen., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente premette che la malattia giuridicamente rilevante può anche dipendere solo Много in parte dal lavoro, iniziando come malattia comune ed aggravandosi per il lavoro stesso. Applicando il principio di concausalità, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che nel caso in esame, anche ove il lavoro fosse iniziato dopo l'insorgere dell'infermità, ben poteva questa assumere funzione di concausa. Il lavoro era tuttavia iniziato all'età di 13 anni, prima della visita di leva (che aveva riscontrato la presenza dell'infermità), ed il grado di inabilità accertato in sede giudiziale era notevole (30 % - 50 %). La presenza, nell'ambito dei pareri tecnici d'ufficio, di due pareri favorevoli e di due contrari, rendeva necessario accertare, attraverso la prova testimoniale richiesta, l'eziologia dell'infermità;e l'accertamento era necessario anche per il tempo cui si riferiva l'indagine (anni 1951 - 1957: l'età in cui era iniziato il lavoro), e per la presenza, quali fonti di calore, delle tubazioni sottostanti il pavimento (che al tempo erano effettivamente in uso). Con il controricorso, rilevando che la notifica era stata effettuata all'I.N.A.I.L., in persona del Direttore pro- tempore e non al procuratore 4 ☐ domiciliatario, l'Istituto eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso. L'eccezione proposta dal controricorrente, e di cui è pregiudiziale l'esame, è infondata. Ed invero, come questa Corte ha costantemente affermato (e plurimis, Cass. 25 marzo 2001 n. 3796), nell'ipotesi in cui “il ricorso per cassazione si notificato non al procuratore costituito bensì alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo, la notifica non può ritenersi effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun Luoco riferimento con il destinatario dell'atto, e, pertanto non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario (non anche del luogo in cui la consegua doveva essere effettuata o della persona nei cui confronti doveva essere eseguita), con la conseguenza che detta nullità è sanata ove l'intimato abbia svolto, con il controricorso, la propria attività difensiva". Nel merito, il ricorso è infondato. E' da premettere che "il vizio di omessa od insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione effettuati dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, 5 valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, fra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 5802). In ordine al primo aspetto del motivo (eventuale rilevanza concausale del lavoro nella determinazione dell'infermità), il Tribunale, con valutazione di merito, pone a fondamento della propria decisione "l'assenza di ogni plausibile dimostrazione di un certo rigoroso e credibile fattore concausale" (sentenza, pp. 7, 10, 11), l'irrilevanza dei “pregressi impegni di Anow cameriere ed aiuto - cuoco” (“che, di per sé, non costituirebbero attività non dinamiche e necessariamente implicanti lunghi periodi in posizione eretta statica bensì implicano un certo qual dinamismo - specie quello di cameriere, notoriamente tant'è che ambedue non sono ricompresi fra i - lavori tipo considerati nella letteratura scientifica come da sconsigliare per soggetti predisposti alle varici": p. 9) ed il parere tecnico d'ufficio, che aveva sottolineato "l'incontestabile ascrivibilità della patologia a fattori predisponenti individuali, senza che sulla sua insorgenza abbia potuto svolgere influenza alcuna l'attività professionale" (p. 10). E questa valutazione non è adeguatamente censurata. La sentenza esamina anche "il fatto che l'area del ristorante, indicato dall'appellante come destinata a cucina, fosse attraversata, negli anni compresi dal 1951 al 1957, ..... da tubazioni sottostanti il pavimento che ne surriscaldassero gli ambienti”; l'irrilevanza dell'assunto è dedotta non dalla sua pur ritenuta inipotizzabilità storica (indicata dal giudicante con un "peraltro"), bensì, ed espressamente, dalla considerazione che il fatto, ove esistente, “non dimostrerebbe condizioni di lavoro limite per il Di 6 CA, che ne possano aver cagionato la precocissima varicosità agli arti inferiori" (p. 10). Le altre circostanze di fatto sono adeguatamente esaminate dal secondo consulente tecnico d'ufficio, nominato in secondo grado. In ordine al secondo aspetto del motivo (esigenza di ulteriori accertamenti), il giudice non solo ha motivato, pur dopo le due consulenze d'ufficio acquisite in primo grado e la consulenza disposta in secondo grado, la necessità di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, bensì, attraverso il richiamo a questo successivo parere tecnico, ha dato ragione dell'irrilevanza degli elementi di segno contrario (l'infermità restava irrilevante, in assenza della prova del rapporto di causalità con l'attività lavorativa espletata). Il ricorso deve essere respinto. Ed in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001. Il Consigliere estensore Гляко спого IL PRESIDENTE brighelu luule HI IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 3.0 GEN. 2002,20024 IL CANCELLATER صفا