Sentenza 24 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2001, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
LLO .374 O B E N E N ZIO L. 21-11-199 5 CE) UBBLICA A 009 9 1 R IST G I PA E ITALIANA R 39 A D D E E E IC T . 46 IUD N SE TALI NO TT G E E R N A (IST. CASSAZIONE LA CORT SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.17566/99 REALE Presidente Dott. Pasquale Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Cron.2008 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. Ud. 16/10/00 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. ISOLE 24 ORE. per diritti L. 1500 LE NA, elettivamente domiciliato in Roma, via Cattaro 28, presso il 2.4.GEN, 2001-- IL CANCELLIERE l'avv.Giuseppe Cosentino, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso unitamente all'avv. Cosimo Saracino di Taranto
- ricorrente -
CANCELLERIA contro
- intimato -
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro in carica avverso la sentenza del Giudice di Pace di Taranto n. 1563 del 2.12.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.10.00 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 113/96 il Pretore di Manduria annullava l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Taranto a carico di PI NA e condannava il 1846 I 2000 Prefetto alla refusione di lire 713.600 per spese di lite ed oltre ad accessori. Con precetto notificato il 28.10.97 il PI intimava il pagamento della somma di lire 1.250.380 procedendo a pignoramento mobiliare presso terzi. L'Amministrazione esecutata proponeva opposizione all'esecuzione eccependo - per quel che rileva in questa sede - il difetto di legittimazione del EO ad agire in via esecutiva. Il Pretore adito, sospesa l'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza per valore a beneficio del Giudice di Pace di Taranto. Riassunta l'opposizione dal PI innanzi a tale Giudice con atto 29.5.98 e costituitasi l'Amministrazione, l'adito GdP con sentenza 2.12.98 accoglieva l'opposizione e dichiarava l'illegittimità del pignoramento. Affermava il Giudicante in motivazione: che la domanda del debitore doveva qualificarsi opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; che il PI aveva proceduto sulla base della sentenza del Pretore di Manduria che aveva liquidato le spese processuali;
che dalla sentenza risultava che dette spese erano state distratte in favore del difensore, che aveva, pertanto, assunto la veste di creditore del soccombente;
che ne conseguiva la carenza di legittimazione del EO a procedere in executivis. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il EO notificando l'atto l'1.10.99. L'intimata Amministrazione non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo del ricorso il EO denunzia violazione degli artt. 91-92-93-100 c.p.c. - 1260-1294 c.c., per avere il GdP:
ritenuto che
, in caso di distrazione delle spese, al cliente sia inibito, sino alla avvenuta riscossione del credito, di chiedere personalmente il pagamento;
non rilevato che l'opponente Amministrazione non aveva alcun interesse alla individuazione personale del creditore;
mancato di enunciare i principi regolatori della materia e di motivare. 2 Ritiene il Collegio che il ricorso - proposto avverso la sentenza del GdP pronunziata secondo equità (e cioè in causa il cui valore rientra nella fascia del giudizio di “equità necessaria") - sia inammissibile, non formulando le sole censure che, nella nuova formulazione dell'art. 113 comma 2° del c.p.c., consentono il ricorso immediato per cassazione. In tal senso, il costante indirizzo di questa Corte, dopo la pronunzia delle S.U. n. 716/99 risolvente il contrasto al proposito emerso (cfr. Cass. 10363/00 - -- 9799/00 - 9268/00 – 5949/00 – 4326/00 – 2105/00), può essere sintetizzato nell'affermazione per cui in tali controversie il GdP è tenuto alla sola osservanza delle norme costituzionali e comunitarie, delle norme processuali e di quelle sostanziali a cui le prime facciano rinvio. E da tal premessa consegue che le sentenze pronunciate in controversie appartenenti alla fascia di decisione secondo equità, ed anche nei casi in cui il Giudice abbia applicato le norme di diritto (ritenendole conformi alla equità), sono ricorribili per cassazione per violazione delle norme del processo (art. 360 nn. 1 - 2 – 4, in tal ultima ipotesi rientrando i casi di sentenza recante motivazione inesistente od apparente), per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. le sole volte in cui siano insanabilmente viziate le premesse di fatto dell'enunziato criterio di equità, per violazione di legge nei soli casi di violazione o falsa applicazione di norme costituzionali o di norme comunitarie sovraordinate a quelle ordinarie. Esaminando, quindi, il ricorso del EO è agevole rilevare che le censure mosse alla impugnata sentenza non già attengono alla violazione di regole del rito civile da parte del GdP nell'aver accolto l'opposizione all'esecuzione bensì riguardano la disapplicazione delle norme indicate in rubrica (nessuna delle quali di rango costituzionale o comunitario) perpetrata dal primo Giudice nell'avere, da un canto, negato al cliente (creditore solidale) il diritto ad agire sino alla avvenuta riscossione ad opera del difensore 3 distrattario e, dall'altro canto, omesso di rilevare che il debitore -opponente alla -esecuzione- non aveva alcun interesse a che venisse individuato – tra i due soggetti. - il creditore. Orbene, è palese che sotto entrambi i profili vengono denunziati errores in judicando per malgoverno delle norme individuanti il titolare del rapporto obbligatorio dedotto e l'interesse tutelato a provocare tale individuazione. Ebbene, le volte in cui, e tale è il caso in esame, non venga in discussione la legittimazione ad agire o contraddire bensì emerga contesa sulla effettiva titolarità del rapporto controverso (l'identificabilità o meno nell'attore-opposto del soggetto autorizzato a richiedere la prestazione) ne discende che, ove la statuizione sia stata adottata dal GdP all'esito del giudizio di equità necessaria, a differenza della ipotesi nella quale il ricorrente abbia a denunziare, secondo la stessa prospettazione della parte, un difetto di legitimatio ad causam quale vizio della regolarità processuale del contraddittorio, il difetto della effettiva titolarità attiva del rapporto non può essere dedotto come motivo del ricorso per cassazione (cfr, in termini, la recente Cass. 2105/00). E poiché ancor meno riportabile alla sfera dei vitia in procedendo è la pur denunziata carenza di interesse dell'Amministrazione ad opporsi (questa configurando una questione di merito) cosiccome (alla luce dell'indirizzo sopra richiamato) esulano dai doveri del GdP che pronunzi secondo equità sia l'enunciazione dei principi regolatori della materia sia la redazione di motivazione conforme alle regole, ne discende la inammissibilità, sotto ogni profilo, del ricorso. Non è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, lì 16 ottobre 2000 All Cons.est. il Presidente % segue 4 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 24 GEN. 2001 IL CANCELLIERE MariaDi Nuzzo IL CANCELLIERE Maria Di Nuzze O CI чёте S 74 3 . S N 01 O C 9 L PA -1 A 1 R I 1-1 T D IS 2 G E . E IC L R 9 A D 3 D IU E E T G 6 N 4 E SE . T.N T E T R (IS A