Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2007, n. 44279
CASS
Sentenza 7 novembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, stabilito dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. per i casi in cui trattisi di cose per le quali sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., non riguarda le ipotesi in cui l'obbligo di confisca sorga soltanto a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (principio affermato, nella specie, con riguardo al sequestro di un'area adibita a discarica abusiva di rifiuti, disposto in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 256, comma primo, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152).

Commentario1

  • 1Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2007, n. 44279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44279
Data del deposito : 7 novembre 2007

Testo completo