Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
Il divieto di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, stabilito dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. per i casi in cui trattisi di cose per le quali sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., non riguarda le ipotesi in cui l'obbligo di confisca sorga soltanto a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (principio affermato, nella specie, con riguardo al sequestro di un'area adibita a discarica abusiva di rifiuti, disposto in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 256, comma primo, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152).
Commentario • 1
- 1. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2007, n. 44279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44279 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/11/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1030
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 23919/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
avverso l'ordinanza in data 12.6,2007 del Tribunale di Lecce, con la quale è stato annullato il decreto di sequestro probatorio;
emesso nei confronti di:
ZO EL in data 19.5.2007 dal predetto P.M.;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. SPALLATO Paolo Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame, ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio di un'area di circa 100 mq. adibita a deposito di copertoni usati, emesso dal P.M. nei confronti di ZO EL, indagata del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1. Il tribunale del riesame ha osservato che nel provvedimento di convalida del sequestro non erano state indicate le specifiche esigenze probatorie, in funzione delle quali era stata adottata la misura reale, essendosi affermato solo che l'area in questione costituisce elemento probatorio pertinente al reato, sicché ne doveva essere mantenuto il sequestro al fine di consentire l'acquisizione della prova del reato nella fase dibattimentale;
Che la citata motivazione del decreto si palesa del tutto generica ed apparente, in quanto non risulta soddisfatta l'esigenza, imposta dalla legge, che la pubblica accusa espliciti la concreta finalità probatoria perseguita, che giustifica l'apposizione del vincolo di indisponibilità sulla cosa.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, che la denuncia per violazione di legge. Con un unico motivo di gravame la pubblica accusa ricorrente osserva, in sintesi, che l'area della quale era stato disposto il sequestro aveva natura di discarica abusiva, sicché la stessa, unitamente ai rifiuti ivi esistenti, costituisce corpo del reato di cui deve essere disposta obbligatoriamente la confisca ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, confisca peraltro già prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997;
Che, pertanto, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 7, non poteva essere disposta la restituzione delle cose sequestrate alla indagata. Il ricorso non è fondato.
Nella specie, dall'ordinanza impugnata risulta che le indagini avevano ad oggetto il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, (gestione abusiva di rifiuti), e non l'ipotesi di cui al terzo comma del medesimo articolo (gestione di una discarica). Nè la pubblica accusa ricorrente può dolersi per la mancata configurazione da parte dei giudici del riesame del reato di cui al comma 3, di detto articolo, in assenza di indicazioni in ordine a detta fattispecie nel decreto di convalida del sequestro. In detto provvedimento, infatti, è stata genericamente configurata la violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.256, in relazione alla attività di deposito non controllato di rifiuti speciali non pericolosi, violazione ricondotta dal comma 2, del predetto articolo all'ipotesi di cui al comma 1.
In ogni caso è, altresì, opportuno precisare in punto di diritto che il divieto di restituzione previsto dall'art. 324 c.p.p., comma 7, si riferisce testualmente alle cose soggette a confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240, comma secondo, c.p., e, cioè, alle cose:
1) che costituiscono il prezzo del reato;
2) (alle cose) la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, invece, stabilisce l'obbligo di confisca dell'area adibita a discarica abusiva esclusivamente quale conseguenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., (cfr. per la non confiscabilità nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento con riferimento ad un'analoga previsione della confisca obbligatoria nel caso di sentenza condanna: sez. un. 199300005, Carnea ed altri, RV 193.119).
Orbene, l'estensione della disposizione di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7, a tutti i casi di confisca obbligatoria, diversi da quelli ricadenti nella previsione dell'art. 240 c.p., comma 2, costituisce un'applicazione analogica della norma;
estensione analogica che non si palesa corretta sul piano ermeneutico, pur trattandosi di disposizione processuale, dovendo essere, considerata la particolare funzione che il divieto di restituzione assolve con riferimento alle cose indicate dalla disposizione espressamente richiamata dalla norma che regola il procedimento di riesame (cfr. per una decisione conforme con riferimento alla previsione della confisca obbligatoria relativa a fattispecie analoga sez. 3, 200502949, Gazziero, RV 230868).
La confisca obbligatoria richiamata dall'art. 324 c.p.p., comma 1, infatti, si riferisce, salva la particolare ipotesi di cui al dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 1, certamente non riferibile al caso di cui ci si occupa, a cose intrinsecamente pericolose o illecite, la cui mera detenzione o uso assume carattere criminoso, sicché la restituzione delle stesse determinerebbe la prosecuzione ovvero la ripresa dell'attività illecita, che, pertanto, il divieto di restituzione mira ad impedire.
Diversamente accade nelle ipotesi di confisca prevista dalla legge quale conseguenza della sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., poiché in dette ipotesi la confisca consegue solo all'accertamento che l'uso di determinate cose sia avvenuto illecitamente, mentre la detenzione ovvero la disponibilità delle stesse, se debitamente autorizzate, non costituisce reato, sicché la confisca assolve ad una funzione repressiva dell'uso illecito delle medesime cose nei confronti dell'autore della violazione (il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, infatti, esclude dalla confisca obbligatoria la cosa che non sia di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato). Orbene, nella fattispecie di cui si tratta la gestione di una discarica, se debitamente autorizzata, non costituisce reato e, peraltro, la restituzione dell'area su cui la discarica è stata realizzata alla persona indagata non determina di per sè la prosecuzione dell'attività criminosa, configurandosi quest'ultima solo quale conseguenza della ripresa dell'attività illecita di smaltimento dei rifiuti nella medesima area, pericolo la cui prevenzione deve essere realizzata mediante la diversa misura del sequestro preventivo.
Sicché, in ogni caso, il divieto di restituzione di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7, non poteva essere esteso alla ipotesi di confisca obbligatoria citata dal P.M. con riferimento alla gestione di una discarica abusiva, ne' tanto meno ai rifiuti speciali, soggetti solo a confisca facoltativa ex art. 240 c.p., comma 1. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2007