Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/2001, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 0 1 9 13 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4549/98 Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 4088 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere - Ud.07/12/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio _ IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig. 3000 per diritti L. #10 FEB 2001. SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: AL RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CANCELLERIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Rilasciata copia legale al Sig. AGOSTINICOSTINI persona del legale rappresentante pro tempore, per diritti L. --ைவை அவை elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, - HE l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso rappresentati e difesi dagli avvocati PASSARO MARIO, 5261 -1- STARNONI GIORGIO, giusta delega in calce alla copia 1. notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 884/97 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 28/10/97 R.G.N. 789/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 7 giugno 1995, la sig.ra RE LC ricorreva al Pretore/giudice del lavoro di Reggio Emilia nei confronti dell'INPS chiedendo fosse accertato il proprio stato di invalidità (non riconosciutole a seguito dei ricorsi amministrativi) per riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, con condanna dell'Istituto a corrisponderle il relativo trattamento con decorrenza dal 1° luglio 1993. Il Pretore, dopo avere espletato consulenza tecnica di ufficio, con sentenza in data 4 marzo 1996 rigettava la domanda e il Tribunale /Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 21/28 ottobre 1997, rigettava l'appello dell'assicurata. Ha rilevato il giudice di secondo grado come il consulente tecnico nominato dal Pretore avesse riscontrato che la LC era affetta dalla nascita da focomelia agli arti superiori per la quale fruiva di pensione di inabilità civile e di indennità di accompagnamento;
dal 1985 lavorava alle dipendenze di impresa privata con mansioni dapprima di addetta al magazzino e quindi di grafico con l'ausilio di computer. Rispetto a tale patologia non si era realizzato, a parere del consulente di ufficio, alcun aggravamento a causa delle infermità denunciate dalla lavoratrice come sopravvenute: artralgia cervicale, non richiedente cure e non obiettivabile, e sindrome depressiva controllata con due sole visite nel 1994 e con blanda terapia in parte abbandonata. In sintesi, il consulente di ufficio ha ritenuto trattarsi di patologie sfumate, di entità clinica non rilevante e fluttuanti nel tempo. Alla stregua di tale accertamento, il Tribunale ha giudicato che le due patologie sopravvenute non avevano il requisito della permanenza, indispensabile impel perché fosse ravvisabile infermità indennizzabile ai sensi dell'art. 1, comma secondo, 454998.doc 3 V della legge 12 giugno 1984, n.222 e che, soprattutto, esse non avevano effettivamente inciso sulla residua capacità lavorativa della LC in occupazioni confacenti alle sue attitudini e non usuranti. L'intenzione che la donna avrebbe manifestato di cessare l'attività era irrilevante, in mancanza di aggravamento delle condizioni di salute;
il consulente di ufficio aveva, infine, dato atto di una callosità fissurata tra il primo e il secondo dito della mano destra, patologia già esistente al momento della richiesta della prestazione cui la stessa assicurata non aveva attribuito alcun rilievo invalidante (relazione del dott. IA richiamata nel ricorso introduttivo), sicché lo stesso consulente di ufficio la aveva implicitamente ritenuta ininfluente ai fini della valutazione richiesta. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la LC con unico motivo. L'INPS si è limitato a depositare procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE. L'annullamento della sentenza impugnata è chiesto per violazione e falsa applicazione dell'art.1 commi 1° e 2° della legge 12 giugno 1984, n.222 - Motivazione insufficiente e contraddittoria (art.360 c.p.c. nn.3 e 5). La ricorrente si duole che, in presenza delle gravi infermità preesistenti al rapporto assicurativo, non si siano considerati le nuove infermità e gli aggravamenti sopravvenuti, circostanze che non necessariamente avrebbero dovuto, esse stesse, determinare il superamento della soglia per la tutela. Non si sarebbe dovuto, inoltre, tenere conto del lavoro in atto, ma della capacità di lavoro. Le infermità preesistenti che avevano dato diritto all'assicurata al trattamento di inabilità di cui alla legge 30 marzo 1971, n.118 e all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18, già di per sé determinavano sicuramente una riduzione della capacità di lavoro oltre i due le imp 454998.doc V terzi, anche se, in circostanze del tutto particolari, l'assicurata aveva trovato una occupazione tramite il collocamento obbligatorio. Inoltre il Tribunale non si era espresso chiaramente sul punto se l'assicurata fosse o non affetta da artralgia cervicale;
quanto, poi, alla depressione migliorata o sfumata (secondo il consulente di ufficio), la ricorrente sostiene che è permanente l'infermità anche non definita e immutabile, quando risulti di durata indeterminata e non limitata a breve periodo. Quanto, infine, alla callosità fissurata che provocava emorragie durante il lavoro, essa era stata dedotta nell'appello e con la consulenza di parte prodotta in tale grado, onde si appalesava erroneo e insufficiente il richiamo del Tribunale alla consulenza tecnica di parte allegata al ricorso introduttivo. Sostiene, conclusivamente, la ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto, quanto meno, rinnovare la consulenza tecnica di ufficio. Il ricorso è fondato. Già in relazione all'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n.636, previgente, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma primo di tale disposizione (nel testo risultante dall'art.24 della legge 3 giugno 1975, n.160) nella parte in cui non prevede che si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto (Corte cost. 13 giugno 1983, n.163). La Corte costituzionale ha così ritenuto costituzionalmente protetta anche la situazione di chi, pur avendo una capacità di guadagno ridotta oltre il limte stabilito dalla legge per ottenere la pensione di invalidità [...], non si arrenda a vivere in maniera passiva e parassitaria, ma si inserisca nel modo del lavoro, operando così attivamente nel settore della produzione". Anche in tale ipotesi sussisterebbe l'alea 454998.doc 5 ༽ ༽ (essenziale nel rapporto assicurativo) consistente nell'eventualità di un aggravamento della condizione, già critica, in cui si trova il lavoratore minorato, all'inizio del rapporto, tale da renderla insostenibile e comunque ancora più onerosa. A seguito di tale pronuncia, il legislatore, con l'art.1, secondo comma, della legge 12 giugno 1984, n.222 (recante: Revisione della disciplina della invalidità pensionabile) ha attribuito il diritto all'assegno ordinario di invalidità anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa (non più di guadagno) a meno di un terzo preesista al rapporto assicurativo, qualora vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. In virtù di tale norma, la preesistenza, al rapporto assicurativo, di infermità che riducano le capacità lavorative dell'assicurato non vale a configurare di per sé rischio precostituito e non preclude l'erogazione del trattamento previdenziale, salva la necessità di accertare se, dopo l'instaurazione del rapporto assicurativo, alla situazione di invalidità preesistente siano sopravvenuti aggravamenti nelle condizioni fisiopsichiche, tali da determinare il raggiungimento del grado percentuale necessario al pensionamento o comunque da ulteriormente pregiudicare la capacità di lavoro che tale soglia abbia già raggiunto, come si evince dal tenore testuale dall'art.1, comma secondo, della legge n.222/1984 cit.: sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa [...] preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità (cfr. anche Cass. 7 maggio 1993, n.5296; 11 aprile 1990, n.3065). Tali principi non sono stati disattesi dal Tribunale, il quale, tuttavia, è incorso in errore di diritto quando ha ritenuto rilevante (e ha affermato) che le due patologie sopravvenute (artralgia cervicale e sindrome depressiva) non avessero il carattere della permanenza. 454998 2 6 A tale proposito, infatti, questa Corte ha avuto occasione di affermare che il carattere della permanenza dello stato invalidante - per la cui valutazione il giudice deve tenere conto anche del lavoro esercitato dall'assicurato e del carattere usurante -dello stesso non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stesso, posto che anche un'infermità emendabile e guaribile può dare luogo ad incapacità lavorativa nella misura richiesta per la percezione di detto assegno. Il carattere della permanenza deve essere escluso solo qualora vi sia certezza delle reversibilità, secondo le normali previsioni della scienza medica, dello stato invalidante (Cass. 13 dicembre 1999, n.13528; 10 dicembre 1986, n.7372; cfr. anche Cass. 15 dicembre 1999, n.14108; 7 giugno 1999, n.5588). Sotto questo profilo, non sono decisive le osservazioni del consulente tecnico di ufficio, recepite dal giudice di appello, secondo cui si sarebbe trattato di patologie sfumate, di entità clinica non rilevante e fluttuanti nel tempo. escludTali caratteri, infatti, da un lato, non escludo affatto che entrambe le patologie siano destinate a permanere sia pure con manifestazioni altalenanti (fluttuanti). D'altro lato, la motivazione della sentenza impugnata appare carente in ordine all'incidenza di quelle patologie la quale non è stata valutata, come avrebbe dovuto essere, in relazione alle condizioni fisiche del soggetto - già oltremodo pregiudicate all'atto della costituzione del rapporto assicurativo (tanto che venne assunto come appartenente a categoria protetta) - e alle caratteristiche dell'attività lavorativa, da valutarsi, oltre che nella concreta continuazione di quella in atto, anche, con maggiore approfondimento, in relazione alla generalità delle attività esercitabili dall'assicurato (trattandosi, pur sempre, di capacità di lavoro: Cass. 28 dicembre 1996, n.11541; Cass. 15 dicembre 1999, n.14108), senza usura eccedente la norma: accertamento sotto quest'ultimo profilo particolarmente delicato e necessitante di adeguata 454998.doc 7 1 argomentazione per un soggetto già riconosciuto totalmente invalido ai fini della legge 30 marzo 1971, n.118. Per contro, il Tribunale ha ritenuto, tra l'altro, che il consulente tecnico di ufficio abbia giudicato implicitamente irrilevante la callosità fissurata tra il primo e il secondo dito della mano destra sul solo rilievo (dello stesso Tribunale) che la stessa LC in prime cure non avrebbe dato particolare importanza ad essa e senza alcuna considerazione circa le modalità di espletamento del lavoro da parte di soggetto focomelico. In un lavoratore, già dichiarato inabile civile, titolare addirittura di indennità di accompagnamento, è da supporre, secondo un criterio quanto meno di verosimiglianza, che maggiori difficoltà fisiche nell'espletamento di attività lavorativa ben possano interagire negativamente, in modo reciproco, con la sindrome depressiva e, a tal proposito, sarebbe stato necessario un maggiore approfondimento da parte del Tribunale. Le considerazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, impongono di accogliere il ricorso. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rimessa ad altro giudice dello stesso grado che giudicherà alla luce dei rilievi che precedono e del principio di diritto secondo cui il carattere della permanenza dello stato invalidante, per la cui valutazione il giudice deve tenere conto anche del lavoro esercitato dall'assicurato e del carattere usurante dello stesso, non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stesso, posto che anche un'infermità emendabile o guaribile e, a maggior ragione, una infermità soggetta ad alternanza di attenuazioni e a riacutizzazioni dei sintomi, può dare luogo ad incapacità lavorativa ai fini del diritto all'assegno di invalidità. Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì la statuizione sulle spese di questo giudizio. 454998.doc 8 P. T. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, addì 7 dicembre 2000. IL PRESIDENTE Rojunio be UfurisРозміс IL CONSIGLIERE ESTENSORZ. In ei ne Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 10 FEB. 2001 oggi, DLC IL COLLABORATORE DI CANCELLERY M E R P U N E I R ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 454998.doc