Sentenza 11 febbraio 2000
Massime • 1
In virtù del principio "tempus regit actum", la normativa dettata dalla legge 27 maggio 1998 n. 165 in tema di sospensione dell'esecuzione della pena ha efficacia operativa immediata e si applica, quindi, anche all'esecuzione di tutti gli ordini di carcerazione, compresi quelli che siano stati formati prima della sua entrata in vigore, ma non abbiano avuto esecuzione durante la vigenza della precedente disciplina dell'art. 656 cod. proc. pen. E invero le norme che regolano l'esecuzione della pena e le misure ad essa alternative non hanno contenuto di diritto penale sostanziale e, come tali, non sono soggette al principio, di rango costituzionale, sancito dall'art. 2 cod. pen., che fa divieto alla legge posteriore di operare con efficacia retroattiva. (Sulla base di tale premessa, la S.C. ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 165 del 1998, dedotta per preteso contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost.).
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- 1. Modalità esecutive della pena possono essere peggiorative (Cass. 24561/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2019
Le disposizioni concernenti le misure alternative alla detenzione, in quanto non riguardano l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma attengono soltanto alle modalità esecutive della pena irrogata, non hanno carattere di norme penali sostanziali, e quindi - in assenza di specifiche norme transitorie - soggiacciono al principio tempus regit actum e non alla disciplina dell'art. 2 c.p. e dell'art. 25 Cost. Le disposizioni che individuano i delitti ostativi alle misure alternative alla detenzione di cui all'art. 4 bis Ordinamento Penitenziario e quelle che per relationem individuano i delitti ostativi alla sospensione della esecuzione della pena detentiva di cui all'art. 656 …
Leggi di più… - 2. Legge ex-Cirielli: concessione della semilibertà ai recidivi e tempus regit actumAccesso limitatoErmelinda Biesuz · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2000, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 11.02.2000
1.Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 999
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 39813/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA RA n. il 24.02.1977
avverso ordinanza del 25.08.1999 CORTE APPELLO di CATANZARO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio Galasso, che ha concluso il rigetto del ricorso, con le relative conseguenze di legge. OSSERVA
I. Con ordinanza del 25 agosto 1999, la corte di appello di Catanzaro rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di esecuzione emesso il 23 giugno 1999 dalla procura generale presso la stessa corte di appello nei confronti di PA NC, relativo ad un residuo pena di anni due e mesi tre di reclusione e lire due milioni di multa per il reato di rapina aggravata, sul rilievo che correttamente era stata applicata la nuova disciplina introdotta dalla legge 165/1998, che ha riformulato la norma dell'art. 656 c.p.p. Secondo la corte, la nuova normativa, che escludeva dalla sospensione dell'esecuzione i condannati per uno dei delitti di cui all'art.
4- bis ord. pen. (tra i quali e 'ricompresa la rapina aggravata) aveva natura processuale e non di diritto penale sostanziale, sicche' era soggetta alla regola del tempus regit actum, come del resto aveva già stabilito questo Supremo Collegio con riferimento all'applicazione del disposto dell'art. 656 comma 5 del codice di rito. Nel caso di specie, sia l'ordine di esecuzione che la relativa esecuzione erano avvenuti sotto il vigore della c.d. legge Simeone, sicché correttamente era stata applicata dal PG di Catanzaro la nuova disciplina.
Nè poteva ritenersi - proseguiva la corte - che la nuova normativa fosse affetta da illegittimità costituzionale in riferimento agli art. 3, 24 e 25 Cost., come opinava l'istante, essendosi in presenza di norme diverse che regolavano fatti accaduti in momenti diversi, di una diversa regolamentazione normativa di rapporti processuali e di successione nel tempo di norme di diritto processuale e non sostanziale.
II. Ricorre per cassazione il AT a mezzo del suo difensore, deducendo l'illegittimità dell'esecuzione della condanna, in quanto il principio della irretroattività della legge più sfavorevole in materia penale, essendo posto a difesa della libertà personale, vige anche in materia di esecuzione penale. La contraria opinione violerebbe quindi, a dire del ricorrente, il principio dettato dell'art. 25 Cost., come pure violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., introducendo una chiara disparità di trattamento tra chi ha avuto la possibilità di fluire di misure alternative sotto la vigenza dell'art. 656 c. p. p. prima della riforma Simeoni e chi è stato sottoposto all'esecuzione della pena dopo l'entrata in vigore della predetta riforma. La nuova normativa inoltre, sempre secondo la tesi del ricorrente, inciderebbe anche sulla scelta di impugnare, e quindi sull'art. 24 Cost., perché al fine di usufruire della misura alternativa, il AT avrebbe dovuto rinunciare ad accedere ai successivi gradi di giudizio nella speranza di veder riconosciuta la propria innocenza. La violazione del principio di uguaglianza apparirebbe poi in tutta la sua drammaticità laddove l'art. 656 riformulato, dalla l. 165/98 prevede, al comma 10, che l'imputato che si trovi agli arresti domiciliari al momento dell'esecuzione può espiare la pena in regime di detenzione domiciliare, mentre il condannato non sottoposto a misura cautelare è costretto ad espiare la pena in carcere. III. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Come questa Suprema Corte ha già avuto più volte occasione di affermare (Cass., Sez. I, 18 gennaio 1999, n. 459, Hamrouch;
Id., Sez. I, 2 febbraio 1999, n. 949, Ouelati Habib;
Id., Sez. I, 12 maggio 1999, n. 2755, Spinelli), alla normativa dettata dalla l. 27 maggio 1998 n. 165 in tema di sospensione dell'esecuzione della pena va riconosciuta efficacia operativa immediata e, quindi, si applica anche all'esecuzione di tutti gli ordini di carcerazione, compresi quelli che siano stati formati prima della sua entrata in vigore ma non abbiano avuto esecuzione durante la vigenza della precedente disciplina dell'art. 656 c.p.p. Ciò in quanto le norme che regolano l'esecuzione della perla e le misure ad essa alternative non hanno contenuto di diritto penale sostanziale e, come tali, non sono soggette al principio, di rango costituzionale, sancito dall'art. 2 c.p., che fa divieto alla legge posteriore di operare con efficacia retroattiva. Si deve infatti ritenere che, stante la natura processuale delle regole relative all'esecuzione della pena, per esse trovi applicazione il principio del tempus regit actum. Con la conseguenza che dalla legge posteriore debbono essere disciplinati, in virtù del principio richiamato, sia gli atti compiuti o da compiersi nella sua vigenza (che è la situazione verificatasi nel caso in esame) sia quelli posti in essere antecedentemente, qualora da essi siano derivate conseguenze giuridiche perduranti o situazioni processuali non ancora definite alla data della sua entrata in vigore.
Alla stregua di questi rilievi, deve considerarsi manifestamente infondata (al limite della irrilevanza) la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 c.p.p., novellato dalla I. n. 165 del 1998, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.
È del tutto evidente infatti che non sussistendo un problema di fattispecie, il richiamo all'art. 25 Cost, è del tutto inconferente. Essendo l'art. 656 C.p.p. una norma di diritto penale processuale, non può trovare applicazione per essa la regola della irretroattività della legge penale più sfavorevole, sancita dall'art. 2 c.p. per la sola normativa di carattere sostanziale (Cass., Sez. I, 5 maggio 1992, n. 1469, Calascibetta). Parimenti non v'è contrasto tra la nuova disciplina e il principio sancito dall'art. 3 Cost., posto che la disparità di trattamento sarebbe ravvisabile solo se la nuova norma avesse disciplinato differentemente casi uguali, mentre qui si è in presenza di situazioni verificatesi sotto il vigore della nuova disciplina, disciplinate in modo diverso rispetto al passato. Come pure non si ravvisa alcun motivo di incompatibilità tra la nuova disciplina e l'art. 24 Cost., dal momento che la scelta di adire i successivi gradi di giudizio non può dirsi limitata da una disposizione che regola solo le modalità di esecuzione di una sentenza di condanna definitiva e non anche l'esercizio del diritto di impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 c. p. p., modificato dalla l. 27 maggio 1998, n. 165 in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. e dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2000