Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2000, n. 999
CASS
Sentenza 11 febbraio 2000

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Massime1

In virtù del principio "tempus regit actum", la normativa dettata dalla legge 27 maggio 1998 n. 165 in tema di sospensione dell'esecuzione della pena ha efficacia operativa immediata e si applica, quindi, anche all'esecuzione di tutti gli ordini di carcerazione, compresi quelli che siano stati formati prima della sua entrata in vigore, ma non abbiano avuto esecuzione durante la vigenza della precedente disciplina dell'art. 656 cod. proc. pen. E invero le norme che regolano l'esecuzione della pena e le misure ad essa alternative non hanno contenuto di diritto penale sostanziale e, come tali, non sono soggette al principio, di rango costituzionale, sancito dall'art. 2 cod. pen., che fa divieto alla legge posteriore di operare con efficacia retroattiva. (Sulla base di tale premessa, la S.C. ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 165 del 1998, dedotta per preteso contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost.).

Commentari2

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2019

    Le disposizioni concernenti le misure alternative alla detenzione, in quanto non riguardano l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma attengono soltanto alle modalità esecutive della pena irrogata, non hanno carattere di norme penali sostanziali, e quindi - in assenza di specifiche norme transitorie - soggiacciono al principio tempus regit actum e non alla disciplina dell'art. 2 c.p. e dell'art. 25 Cost. Le disposizioni che individuano i delitti ostativi alle misure alternative alla detenzione di cui all'art. 4 bis Ordinamento Penitenziario e quelle che per relationem individuano i delitti ostativi alla sospensione della esecuzione della pena detentiva di cui all'art. 656 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2000, n. 999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 999
Data del deposito : 11 febbraio 2000

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