Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione Finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
SC ER CA, e per esso il suo procuratore generale per i rapporti tributari in Italia dott. Angelo Carbone, rappresentato e assistito dagli avv.ti Stefano Carmini e Mario Papadia, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via CAo Poma n. 4, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 45, a 71/45/2000, del 22.2/3.5.2000;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.10.2003 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
uditi l'avv. dello Stato De Bellis per l'Amministrazione finanziaria e l'avv. Carmini per il contribuente;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, il quale ha concluso per raccoglimento del 1 e del 2 motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.2.1988 ER AR SC conciliava una controversia di lavoro dallo stesso instaurata contro la società Desitalia Partecipazioni Industriali s.p.a. di Milano, per anticipata risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, percependo l'indennità di lire 175.000.000, sulla quale la società operava la ritenuta del 31,81%, pari a complessive lire 55.667.500. Con istanza in data 26.4.1996 il contribuente chiedeva all'Amministrazione finanziaria il rimborso della ritenuta subita. Formatosi il silenzio-rifiuto, lo SC adiva la Commissione tributaria provinciale di Milano per sentire condannare l'Amministrazione al rimborso della ritenuta, con gli interessi di legge.
Si costituiva in giudizio la Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia eccependo il ritardo della presentazione dell'istanza di rimborso e la riconducibilità del risarcimento ottenuto al rapporto di lavoro, e quindi la sua assoggettabilità ad imposta ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 917/1986. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso deducendo che l'istanza era tempestiva in quanto nella specie era applicabile il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.; e che prima della novella introdotta con il d.l. n. 27/1995 non era prevista, in tema di rapporto di lavoro, la tassazione delle somme corrisposte a titolo dì risarcimento a seguito di transazione. Proposto appello dalla Direzione Regionale delle Entrate, le parti insistevano nei rispettivi assunti difensivi.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello sul rilievo che era applicabile, vertendosi in tema di ripetizione d'indebito, il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; e che prima dell'entrata in vigore del d.l. 27/1995 le somme corrisposte in tema di rapporto di lavoro a titolo di risarcimento danni a seguito di transazione non erano assoggettabili a tassazione.
Propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria enunciando due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo l'Amministrazione finanziaria deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, anche in relazione agli artt. 2946 e 2033 c.c., sul rilievo che l'istanza di rimborso dei versamenti diretti è soggetta al termine di decadenza di 18 mesi di cui all'art. 38 del d.P.R. 602/1973 (testo previgente) e non a quello ordinario di prescrizione.
Con il 2 motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 46, 48 d.P.R. n. 917/1986, nonché dell'art. 32, 1 comma, lettera a) del di. n. 41/1995, conv. in legge n. 85/1995, assumendo che la tassabilità dell'indennità in questione non è stata introdotta dal d.l. 41/1995 sopra citato, ma era già prevista dal disposto dell'art. 6, 2 comma, del d.P.R. 1986/917, laddove tale norma fa riferimento ai proventi conseguiti in sostituzione di redditi;
di guisa che l'art. 32, 1 comma, lettera a) del d.l. n. 41/1995 non avrebbe natura innovativa ma semplicemente ricognitiva.
Il contribuente eccepisce l'infondatezza del 1 motivo del ricorso, posto che l'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, in tema di versamenti diretti, non può trovare applicazione quando nessun tributo è dovuto perché, come nel caso di specie, non esiste nessuna norma che lo preveda, e quindi difetti lo stesso potere impositivo dell'erario. Diversamente, secondo il contribuente, dovrebbe ritenersi che l'art. 38 citato è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché, come interpretato dalla ricorrente, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento con i dipendenti statali che, a norma dell'art. 37 dello stesso decreto, possono chiedere il rimborso delle ritenute dirette nel termine decennale di prescrizione di cui all'art 2964 c.c.. Con riferimento al 2 motivo del ricorso il contribuente sostiene che il legislatore ha voluto assoggettare ad imposta separata solo i redditi di lavoro;
e per reddito di lavoro si devono intendere le somme versate dal datore di lavoro al lavoratore quale corrispettivo per l'attività prestata e non già quelle versate a titolo di risarcimento del danno, come tali non aventi natura retribuiva e non soggette al regime delle ritenute.
Il 1 motivo del ricorso è fondato.
È giurisprudenza consolidata, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, che la richiesta di rimborso delle ritenute I.R.P.E.F. effettuate, come sostituto d'imposta, da datore di lavoro diverso da un'amministrazione statale, sulle somme (a vario titolo) corrisposte al dipendente, trova la sua disciplina nell'art. 38 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602, e va quindi presentata dal dipendente percipiente nel termine di 18 mesi (testo previgente) dalla data in cui la ritenuta è stata operata (cfr. ex plurimis Cass. 3956/2002;
Cass. 12810/2002; Cass. 7498/1990). Nè vale affermare in contrario che non può esistere obbligo di versamento allorché nessun tributo è dovuto, perché l'indennità risarcitoria percepita dal lavoratore dipendente in conseguenza dell'estinzione del rapporto di lavoro, che sia sostitutiva di reddito, è oggetto d'imposizione ai sensi dell'art. 6, 2 comma, del d.P.R. 22.12.1986 n. 917, non avendo su tale regime recato alcuna innovazione l'art. 32 primo comma del Al. n. 41/1995 (Cass. n. 15991/2002). Per la non omogeneità delle rispettive situazioni non sussistono poi dubbi di incostituzionalità (violazione del precetto dell'eguaglianza), per il fatto che analogo termine di decadenza non sia previsto dall'art. 37 del decreto citato (testo previgente)in tema di rimborso di "ritenute dirette", considerato che tale norma, che si riferisce ai dipendenti dell'Amministrazione statale, è volta ad attuare, a differenza del citato art. 38, una compensazione tra il credito dell'Amministrazione stessa e il controcredito del dipendente (cfr. Cass. 3956/2002; Cass. 7498/1990). Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del 2 motivo. Consegue la cassazione della sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, e il rigetto, con decisione nel merito ex art. 384 1 comma c.p.c., della domanda di rimborso del contribuente.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il 2 motivo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso del contribuente.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004